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Massimo Sottosanti Caro Fabio l’articolista oltre ad essere un codardo che non si firma vedremo come rispondera’ alle inestattezze che ha scritto
Massimo Sottosanti E ti ringrazio pero’ le accuse si formulano in base a delle prove, questo sgnorino non fa altro che insimuare senza portare prove, che non esistono
Massimo Sottosanti L’articolo è un esercizio di legale basato sul nulla astrale, il Distaso non fa altro che riportare le tesi dell’accusa nel processo sportivo, processo nel quale le Juventus non si difese, inoltre omette di dire quello che è fondamentale per capire il grande imbroglio, ossia che nel prosecco sportivo furono prese in considerazione SOLO una piccola parte delle intercettazioni e SOLO quelle che riguardavano Moggi e le Juventus. Il Distaso è poi in assoluta malafede quando fa passare le tesi dell’accusa come prove, in realtà NON ci sono prove provate, sempre il Distaso parla delle griglie omettendo che 1. all’epoca era consentito parlare con i designatori. 2. che nelle intercettazioni analizzate da Penta viene chiaramente a galla che ben altri parlavano di griglie con i designatori. Quindi la malafede di qiesto signorino è lampante
Allora, innanzitutto salve a tutti, apro questo mio nuovo articolo con dei commenti che sono stati fatti in condivisione pubblica, ma senza che potessi io rispondere, al mio articolo precedente. Carissimo Massimo Sottosanti, innanzitutto non credo assolutamente di aver scritto inesattezze di cui dovrei rispondere, mi sono semplicemente limitato a riportare ciò che è scritto nella Relazione del 2006 alla Procura Federale del Dott. Saverio Borrelli e ciò che è scritto nelle sentenze della CAF e della Corte Federale. Oltretutto, ho usato come fonte principale da cui attingere per scrivere il mio precedente articolo il manuale di diritto sportivo: BAGATTINI F. – D’AVIRRO A. – DUCCI M. – GIGLIOLI M. – MASTROMATTEO A. MESSERI M. – TADDEUCCI SASSOLINI M. (2008) Commento al nuovo codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici. Giuffrè Editore non credo che qui ci siano scritte inesattezze. Gli autori di questo manuale sono tutti professori di diritto sportivo, gente laureata in giurisprudenza che ne sa molto più di me e di te e da questo manuale ho anche attinto molto quando ho scritto la mia tesi in diritto sportivo con cui mi sono laureato. A prescindere da questi dettagli, vorrei farti notare che non sono io che devo portare prove, le prove in quei processi sono state portate da altre persone, non certo da me. Che poi esse si basino, a tuo parere, sul “nulla astrale”, è assolutamente irrilevante esattamente come è assolutamente irrilevante ciò che possa pensare io, ciò che è rilevante e ciò che conta è quello che hanno deciso i giudici e che io mi sono limitato a riportare. A questo va comunque aggiunto che il fatto che poi siano state portate nuove prove nel processo penale che, dal punto di vista processuale, non hanno comunque sortito alcun effetto, era anch’esso nell’ambito dell’articolo precedente assolutamente irrilevante. Il mio articolo precedente non voleva essere altro che una premessa all’introduzione nelle future nostre disquisizioni con chi vorrà intervenire all’interno del mio blog e tu, caro Massimo Sottosanti sei invitatissimo, agli articoli che comunque scriverò sull’associazione per delinquere che nel Codice penale trova la sua norma incriminatrice nell’art. 416 e che trova nel C.G.S., all’art. 9, rubricato “Associazione finalizzata alla commissione di illeciti”, il suo omologo. Mi vorrei invece soffermare un attimo sulla tua affermazione:” all’epoca era consentito parlare con i designatori”, francamente non mi risulta, poi può darsi che mi sbaglio ma la famosa “circolare 7”, regolamentava solamente la possibilità di poter entrare nello spogliatoio dell’arbitro per poterlo salutare, prima della gare e potergli donare alcuni souvenir della gara stessa come appunto le maglie delle squadre. Non c’è scritto da nessuna parte che il presidente di una società di calcio ed il designatore arbitrale potessero telefonarsi e confrontarsi sulle griglie arbitrali (vedi a riguardo capo q), dove Moggi e Bergamo in una telefonata si confrontarono appunto sulle griglie e su chi dovevano essere gli arbitri da inserire nelle griglie), oltretutto il mondo arbitrale, come sancito dall’art. 40 del regolamento A.I.A. oltre che dal 3° comma dello statuto del CONI, doveva comportarsi secondo i principi di terzietà e imparzialità. A riguardo bisogna porsi una domanda, che significa terzietà e imparzialità? Nella nostra costituzione, che altro non è che una serie di principi a cui si deve rifare il nostro ordinamento, “l’imparzialità” è citata all’art. 97 che, al primo comma, recita: “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. L’imparzialità e terzietà è inoltre citata anche all’art. 111, 2° comma, della nostra costituzione il quale recita al primo periodo “ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Essendo la costituzione solo una serie di principi essa va poi attuata con delle leggi. Le leggi che regolano la terzietà e imparzialità dei giudici sono le stesse e sono fatte con il copia e incolla sia nel Codice di Procedura Penale che nel Codice di Procedura Civile. Per comodità prenderemo solo gli articoli 36 e 37 del Codice di Procedura Penale che sono uguali nel Codice di Procedura Civile (art. 51 e 52). Le parti messe fra parentesi sono aggiunte da me per spiegare meglio.
ART. 36.
ASTENSIONE.
- Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
- a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35(rapporti di parentela o affinità con gli avvocati) e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza (per esempio amicizia fra il giudice e una parte).
- I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.
- Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.
ART. 37.
RICUSAZIONE.
- Il giudice può essere ricusato dalle parti:
- a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); (l’articolo che avete letto prima)
- b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
- Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
In poche parole, il giudice del tribunale non può essere amico, parente, affine ne tanto meno nemico o comunque avere altri rapporti con una delle parti o con i loro avvocati. Il giudice deve essere terzo, imparziale e super partes. Nel nostro ordinamento il giudice non può parlare o ricevere telefonate da una delle parti ne tantomeno uscirci insieme la sera e andarci a mangiare insieme. Questa è la terzietà e imparzialità, sia che si parli di un giudice, sia che si parli di un designatore arbitrale o di un arbitro. Andiamo quindi a capire ,o meglio a ripetere per i miei nuovi lettori che da quando scrivo sul mio blog e non più su Tifosi si Nasce sono aumentati esponenzialmente, che cos’è il reato di “Frode sportiva”. Tutti sappiamo perché lo abbiamo sentito dire 100.000 volte, che è un reato a consumazione anticipata ma che significa? Significa che va a colpire gli atti posti in essere che mettono in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma che in questo caso è il corretto e leale svolgimento della gara. Essendo un reato a consumazione anticipata non esiste la figura del tentativo, non esiste la tentata frode sportiva perché la consumazione del reato stesso avviene in un momento antecedente al tentativo stesso, avviene agli atti posti in essere che il giudice considera tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma. Quali sono stati gli atti che hanno messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma? Un esempio per tutti lo troviamo al capo f) Juventus Lazio dove si parla di un incontro a casa di Pairetto fra lui e Moggi. Il tutto è già reato perché Pairetto fa parte del mondo arbitrale e deve essere terzo e imparziale rispetto a Moggi e quindi non ci può mangiare insieme. Nel momento in cui si incontrano a casa di Pairetto pongono in essere atti diretti a mettere in pericolo la terzietà e imparzialità degli arbitri di cui Pairetto è designatore e conseguentemente mettono in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma ossia il leale e corretto svolgimento della gara. L’incontro a casa di Pairetto viene infatti considerato, nella sentenza di primo grado, come un incontro che “va oltre la mera inopportunità” per quanto prenatalizio e a questo si aggiunge che nell’intercettazione telefonica numero 8781 del giorno seguente all’incontro, Moggi mostra già di sapere quali siano gli assistenti e quali siano le griglie e il tutto “è indicativo del fatto che a casa di Pairetto si sono comunque stabiliti griglie e assistenti”(pag. 139 sentenza Casoria). In questo senso va inteso il fatto che le griglie risultano alterate, lo sono per il semplice fatto che i due designatori ne discutevano tranquillamente con Moggi quasi come se quest’ultimo fosse un terzo designatore. Non si poteva e non si può fare. Alla stessa maniera si è espressa la Corte d’Appello. Aspettando di leggere le motivazioni della sentenza di Cassazione è doveroso a ripetere ciò che è scritto a pagina 103 della sentenza di appello:” la leggerezza ed apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per la designazione delle griglie fra personaggi come il Bergamo e il Moggi appare gravissima alla luce dell’evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre il ruolo di arbitro in ogni accezione (comparandolo sostanzialmente ad un giudice ordinario N.d.R.), ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza fra i contendenti che non deve mai venir meno”. Giusto? Sbagliato? Non spetta a me dirlo. A riguardo ci ha comunque pensato la Corte di Cassazione, leggeremo e commenteremo. Sicuramente sbagliato è ciò che scrive Guido Vaciago (sembra quasi che ce l’abbia con lui ma non è vero) in questo articolo http://www.tuttosport.com/calcio/serie_a/juventus/2015/03/24-325940/Le+sei+%28fragili%29+frodi+su+cui+si+regge+ancora+Calciopoli dove per quanto riguarda il capo f) scrive: “L’accusa punta su un fuorigioco segnalato da Foschetti che annulla un gol regolare di Fava. Per la partita vengono condannati Moggi, Giraudo e Pairetto: ma come hanno fatto da soli?” Le sentenze non puntano sui vari episodi arbitrali ma sulla lesione della terzietà e imparzialità del mondo arbitrale. È in questa maniera che si è estrinsecato il reato di “Frode sportiva” e non sui singoli episodi arbitrali che, oltretutto, per quanto riguarda specificatamente il capo f) Juventus Lazio, si legge nella sentenza di primo grado in rito ordinario a pagina 139 che “nel dibattimento il teste Auricchio Attilio ha riferito di non aver fatto accertamenti specifici sul sorteggio, e di non ricordare episodi particolari della partita”. Significativo a riguardo è ciò che si legge a pagina 150 della sentenza d’appello:” l’arbitro assume, nel rispetto generico delle regole di gioco,decisioni in se di ampia discrezionalità nel cui ambito appare arduo entrare al fine di valutare quanto la sua direzione possa essere stata oggetto di concordata simulazione o dissimulazione. Pertanto, questa corte, nella valutazione del coinvolgimento degli arbitri e assistenti nelle singole condotte di frode sportiva penale, vaglierà nel proprio giudizio come sopra già indicato, non la sola mera conduzione della gara come oggetto di imputazione ma anche gli elementi probatori concreti sia a monte della gara stessa e sia quelli emergenti da ulteriori esiti dibattimentali, i quali in uno con la rilevanza della gara e con indizi concreti della lesione della imparzialità attribuitagli per legge, supporteranno o meno il giudizio di colpevolezza”. In altre parole l’arbitro, come anche i designatori arbitrali, sono (o meglio, sarebbero dovuti essere) terzi e imparziali e non avrebbero dovuto avere rapporti con le parti, ossia con i vertici delle squadre di calcio, perché questi rapporti andavano comunque a ledere la loro imparzialità e quindi a porre in pericolo il bene protetto dalla legge sulla frode sportiva ossia il corretto e leale svolgimento della gara. Le sentenze di primo e secondo grado sono andate quindi a punire le lesioni di terzietà e imparzialità degli arbitri e del mondo arbitrale che avvenivano tramite contatti telefonici in chiaro (i contatti con le schede svizzere da soli non condannano nessuno infatti, i capi di imputazione in cui l’accusa ha portato come prove solo i contatti con le schede svizzere fra Moggi e gli arbitri si sono alla fine risolti in assoluzioni perché non si può condannare nessuno senza sapere neanche quello che si sono detti) oltre che incontri, cene e così via perché questi incontri, questo continuo sentirsi fra persone (Moggi – Giraudo e Bergamo – Pairetto) che non dovevano avere questa abitualità a frequentarsi per i ruoli che ricoprivano andava a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma a prescindere poi dall’effettivo arbitraggio e della sua buona o mala fede che è materialmente impossibile da valutare a meno che non si vada ad aprire la testa dell’arbitro e si guardi dentro per rendersi conto di cosa abbia pensato nel momento in cui abbia preso una determinata decisione arbitrale, cosa materialmente impossibile. Essendo materialmente impossibile andare a vedere cosa hanno pensato gli arbitri nelle varie decisioni che hanno preso è anche materialmente impossibile stabilire, al di la di ogni ragionevole dubbio, che le partite siano state alterate ma, come si legge a pagina 151 della sentenza d’appello, ”il contributo che l’arbitro e / o l’assistente non imparziale conferisce al perfezionarsi del reato di frode sportiva penale in contestazione consiste nell’essere a disposizione delle mire illecite di altri e quindi nel prestarsi ad arbitrare in modo difforme dal principio di imparzialità, ledendo in radice il bene della regolarità e / o genuinità della gara, la cui tutela è per legge a lui affidata”. In altre parole ha poca importanza se poi l’arbitro abbia o no arbitrato regolarmente, ciò che ha importanza è che sia stata lesa la sua imparzialità e di ciò l’arbitro ne sia stato accondiscendente. Vorrei ricordare che sino ad oggi, aspettando le motivazioni della sentenza di Cassazione che hanno comunque assolto Dattilo e Bertini, lo schema che ha portato alle condanne anche degli arbitri nei singoli capi di imputazione è sempre stato più o meno lo stesso, ossia: incontri e telefonate fra Moggi e i designatori arbitrali in prossimità della partita di cui al capo di imputazione in cui di tutto si parlava fuorché di filosofia orientale, contatti con le schede svizzere fra Moggi e gli arbitri e strenua difesa, dopo la partita stessa, dell’arbitro da parte di Moggi al “Processo di Biscardi”. Che poi sostanzialmente, alla fine di questo lungo ed estenuante iter processuale gli arbitri condannati siano stati soltanto due, ossia Racalbuto che si è avvalso comunque della prescrizione che è intervenuta già in secondo grado, De Santis che ha rinunciato alla prescrizione e a questi bisogna aggiungere anche il guardalinee Puglisi pur tenendo presente che anche lui si è avvalso della prescrizione intervenuta in secondo grado, è cosa a me nota. Affronteremo nei prossimi articoli il significato e gli effetti in sede civile delle varie prescrizioni. Assolutamente inutile è, ad ogni modo, venirmi a raccontare che era consuetudine parlare con i designatori e discutere con loro di griglie arbitrali e che tutti lo facevano. A riguardo torna alla mia mente l’esame di diritto Costituzionale, in particolare il manuale di Diritto Costituzionale di Temistocle Martines 2005 Giuffré editore dove, a proposito della consuetudine, si dice che essa serve per completare la legge dove essa non dispone o dove essa esplicitamente demanda ma non può mai andare contro legge stessa. Una consuetudine che permetta al presidente o comunque a un tesserato di una società di discutere con il designatore arbitrale per quanto riguarda le griglie sarebbe comunque contraria alla legge(a noi giuristi piace usare l’espressione latina “contra legem” ) sulla frode sportiva perché comunque ricadrebbe “negli altri atti fraudolenti” che l’art. 1 della legge 401/89 genericamente (norma di chiusura) considera come tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e quindi, in quanto tale, nulla ed il giudice penale non ne potrebbe tener conto. Per fare un esempio di come la consuetudine non possa mai andare contro legge è sufficiente ricordare quando la Juventus, dopo la vincita del suo 30° scudetto “sul campo” voleva apporre sulla propria maglia la terza stella e la cosa gli fu impedita. Perché gli fu impedita? Perché le stelle sulla maglia, una per ogni 10 scudetti vinti, sono una consuetudine che non può andare, ovviamente, contro legge. Essendo principio di ogni ordinamento giuridico, compreso quello sportivo, il fatto che le sentenze si rispettino e avendo una sentenza revocato due scudetti alla Juve, questa non poteva fregiarsi di 3 stelle sulla maglia dato che, grazie ad una sentenza, la Federazione gli riconosceva solo 28 scudetti. Una consuetudine, quale appunto quella delle stelle sulla maglia, che non riconosca le sentenze, sarebbe stata una consuetudine contro legge e quindi non valida. Il discorso non cambia se invece fosse stato un regolamento a stabilire che era possibile discutere con i designatori di griglie arbitrali. A riguardo soccorre l’art. 4, 1° comma, delle preleggi (sono delle disposizioni sulla legge in generale e le trovate all’inizio del Codice Civile) il quale ci dice che:” I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”. Un regolamento che quindi ci avesse detto che fosse possibile discutere con i designatori arbitrali di griglie arbitrali e di arbitri da mettere e non mettere nelle griglie sarebbe comunque contrario alla legge sulla frode sportiva e quindi, in quanto tale, nullo e di conseguenza non rilevante per un giudice penale. Si legge infatti a pag. 146 della sentenza d’appello Moggi che egli ha posto in essere delle turbative “incidenti sulla correttezza e lealtà nella applicazione delle regole sportive, oltrepassando cioè quei limiti di contatto che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l’autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l’onore e l’onere di designarli”. Poco conta quindi che ci potessero essere regolamenti o consuetudini che permettevano o che comunque non proibivano espressamente di discutere con i designatori arbitrali di griglie perché il tutto sarebbe stato comunque contrario al principio di terzietà e imparzialità a cui il mondo arbitrale avrebbe dovuto sottostare nei confronti dei tesserati appartenenti alle varie squadre di calcio e, oltretutto, non mi risulta che il presidente del Bari, del Siena o della Sampdoria giusto per fare tre nomi di squadre a caso, abbiano mai discusso con i designatori di griglie arbitrali quindi affermare che “tutti lo facevano” è già di per se un falso. Calciopoli, in altre parole, si è ridotto a questo, ad una continua intromissione da parte di Moggi e non solo, in ambiti federali in cui lui non poteva e non doveva operare. Sarebbe stato come se io, per fare un esempio pratico, avessi chiamato o avessi avuto rapporti con il rettore della facoltà dove mi sono laureato e magari avessi insieme a lui deciso o comunque discusso riguardo ai membri della commissione che avrebbero dovuto presenziare alla mia seduta di laurea, non si può fare e poco conta che magari i professori che mi sono scelto abbiano o no agito in maniera imparziale. Tornando al capo f) infatti, si legge a pagina 123 della sentenza di primo grado che “dal contenuto conversazioni telefoniche si ricava che all’epoca i designatori fecero accedere Dondarini al sorteggio per quella griglia inserendo nella relativa valutazione il gradimento di non legittimato a manifestarlo, Moggi, circostanza, questa, che, comunque, nella visione del tribunale, sembra possa ricadere nella previsione della norma penale […] Non importa, dunque che al dibattimento è emerso, con specifico riferimento a questa partita, che in nessun errore ebbe ad incorrere Dondarini, a danno di questi o quello, se il contenuto delle intercettazioni telefoniche consente di affermare che su quel campo Dondarini avrebbe anche potuto non esserci”. È in questo senso che va intesa la frase, nelle motivazioni di primo grado, “al limite di sussistenza del reato di tentativo” che non è una arrampicata sugli specchi come ha commentato Carmen Vanetti che insieme a Massimo Sottosanti scrive sul blog “Juventus storia di un grande amore” ma semplicemente la constatazione del fatto che non ci sono stati passaggi di danaro, la prima associazione per delinquere senza scopo di lucro della storia, gli arbitri cosiddetti solidali (ne sono rimasti due e di questi solo uno condannato in via definitiva) non fanno alcun genere di avanzo di carriera e, soprattutto, non c’è prova effettiva (un discorso a parte andrebbe fatto per Lecce Parma ma aspettiamo la motivazione della sentenza di Cassazione) di una effettiva alterazione di una sola partita ma solamente contatti e rapporti fra Moggi e Giraudo e i designatori arbitrali e fra Moggi e gli arbitri tramite le schede svizzere che non ci dovevano essere perché comunque lesivi della terzietà e imparzialità del mondo arbitrale. Premettendo o meglio ricordando che i contatti telefonici con le svizzere da soli non hanno condannato nessuno ma solo se uniti a contatti telefonici in chiaro oltre che a cene e riunioni con i designatori arbitrali dove, secondo le varie sentenze che sino ad oggi ci sono state su calciopoli, si è discusso e non si doveva discutere di griglie arbitrali alterandone la genuinità delle stesse che dovevano essere il frutto della decisione solo dei designatori, della lesione della terzietà e imparzialità del mondo arbitrale se ne trova ampia traccia nella deposizione di Babini del 13/11/2009 il quale ha affermato che, oltre ad aver avuto rapporti di amicizia con Meani a mio modesto parere comunque deprecabili, di non aver potuto arbitrare la Juventus come guardalinee, di aver chiesto a Mazzei di poterlo fare e di aver ricevuto come risposta dallo stesso che doveva chiedere il permesso a Pairetto per poterla arbitrare ma che, soprattutto, come si legge a pagina 156 della sentenza di appello rito ordinario, vi erano arbitri che rientravano nella attenzione dei designatori perché più vicini alla Juventus e fra questi Babini non c’era. Altri punti interessanti della deposizione di Babini riguardano il fatto che Pairetto era spesso presente, insieme alla sua famiglia, in tribuna d’onore durante le partite Champions disputate in casa dalla Juve ma che altri arbitri e guardalinee avevano rapporti “stretti” con la Juve e il Milan. Tutto ciò si può tranquillamente definire come un comportamento deprecabile che andava a ledere i principi di terzietà e imparzialità del mondo arbitrale e che infatti il giudice Casoria nelle sue motivazioni qualifica come “ai limiti del reato”. Ma che significa “ai limiti del reato”? Per capirlo bisogna immaginare il reato come un cerchio e il comportamento posto in essere dal colpevole come un punto. Questo punto può stare in qualunque parte del cerchio, ci può stare al centro come anche in prossimità della linea che lo delimita come anche sulla linea stessa, in tal caso ci troviamo ai limiti del reato ma comunque all’interno del reato. Era un comportamento illecito lesivo della terzietà e imparzialità del mondo arbitrale che in sede sportiva è stato considerato tale comunque da dare un illecito vantaggio in classifica della Juve. È interessante a riguardo leggere la sentenza di primo grado del TAR a cui Moggi ha fatto ricorso dopo, come prevede la legge 280/2003, aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva. Si legge a pagina 30: “Risulta infatti palese, da una corretta lettura dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ciò che si è inteso qualificare come “illecito sportivo” e severamente sanzionare non è soltanto l’avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non è certamente quella di assicurare ad una determinata società, all’interno del “sistema calcio”, un’immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone l’operato a mezzo dello strumento delle designazioni affidate a persone facenti parte della struttura sopra citata, che delle altre società, boicottandole non solo sul piano strettamente competitivo ma anche su quello del mercato delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla società protetta la consapevolezza che in caso di bisogno non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare, con idonee misure, eventuali situazioni di pericolo. Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere all’occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della società protetta e a intervenire con severità su quelli, esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra avversaria.
In sostanza ciò che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, è la circostanza che l’illecito sportivo di cui all’art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si rifletterà nella classifica.
Non rileva, quindi, al limite, che l’arbitraggio sia stato effettivamente parziale, ma piuttosto l’idoneità degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto”.
Cosa possiamo dedurre dalla lettura di tutto ciò congiuntamente a ciò che ho già scritto su questo articolo riguardo alla frode sportiva e all’illecito di cui all’art. 6 CGS? Che essendo entrambe le norme strutturate con la forma della consumazione anticipata, andare a vedere se l’illecito si è effettivamente consumato oppure no è irrilevante, al più lo potrà essere in sede civile nel momento in cui si quantificherà il danno a seguito del reato posto in essere da Moggi e consoci di cui parleremo in altri articoli. Sarei tentato da chiudere qui il discorso sulla frode sportiva e sui reati a consumazione anticipata ma qualcosa mi dice che qualche duro di comprendonio possa comunque continuare a far finta di non capire. Farò un altro esempio di reato a consumazione anticipata premettendo che il nostro codice è pieno di reati di questo genere. Prenderò l’esempio scolastico del 423 del codice penale. Vi invito ovviamente a fare attenzione al secondo comma che è appositamente scritto in maiuscolo.
ART. 423.
INCENDIO.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
LA DISPOSIZIONE PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE NEL CASO D’INCENDIO DELLA COSA PROPRIA, SE DAL FATTO DERIVA PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA.
Il secondo comma, quello scritto in maiuscolo, è appunto un reato a consumazione anticipata, per cui se Pinco Palla da fuoco alla propria autovettura nel centro del paese, compie un atto tale da “mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma” ossia l’incolumità pubblica e il tutto va a prescindere dal fatto che poi si siano verificati o meno danni a cose o a persone. Diverso è ovviamente il discorso se Pinco Palla da fuoco al proprio cerino nel centro del paese per accendersi una sigaretta. In altre parole l’atto deve essere tale da mettere oggettivamente in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma stessa. Su quali basi si stabilisce se l’atto è tale da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma? Qual è il metro di giudizio? La comune esperienza o meglio, come è scritto nella sentenza di primo grado, “id quod plerumque accidit”, ciò che generalmente avviene, diciamolo in italiano così ci capiscono tutti. Tornando alle sentenze penali di calciopoli, se Moggi ha rapporti con Bergamo e cerca di inserire nelle griglie determinati arbitri è perché questi arbitri, secondo la comune esperienza, “per qualche motivo”, gli piacciono di più. Se Moggi prima della partita ha contatti telefonici con l’arbitro usando le schede svizzere è perché, secondo la comune esperienza, di certo non vuol parlare con lui di filosofia orientale e se, poi, Moggi difende l’arbitro in tutte le maniere al “Processo di Biscardi”, è perché, secondo la comune esperienza, l’arbitraggio gli deve essere piaciuto molto. Il tutto va a prescindere dal fatto che il danno si sia verificato oppure no, se la partita sia stata alterata oppure no, se il risultato sarebbe stato uguale o diverso se Moggi avesse o no posto in essere tali condotte. Se io con altri 10 amici metto su una squadra di calcio e organizzo una partita contro i giocatori della Juve, possiamo doparci, possiamo drogare con sonniferi i nostri avversari, possiamo corrompere l’arbitro, lo stesso perdiamo ma ciò non significa che non abbiamo commesso atti ricadenti nel reato di frode sportiva. In tutto ciò non c’è niente di cui scandalizzarsi, il nostro codice penale è pieno di reati a consumazione anticipata, la stessa “struttura sapientemente articolata” di cui si parla nella sentenza del TAR, e che nel codice penale trova la sua norma incriminatrice nel 416 C.p., è un reato a consumazione anticipata che ha come bene giuridico protetto “l’ordine pubblico”. Prima ancora di incominciare ad affrontare il discorso della “struttura sapientemente articolata”, l’associazione per delinquere usando termini penalistici, che sarà argomento dei miei prossimi articoli, vorrei un attimo invece porre l’accento sul punto fatto notare nei commenti di Massimo Sottosanti riguardo la Juve che nel processo sportivo “ha rinunciato a difendersi” che è argomento di molti blogger juventini. Vorrei a riguardo partire da un altro “argomento” a favore della Juventus che spesso leggo nei vari blog juventini che seguo, ossia che invece nel processo penale la Juve è stata assolta. Cominciamo col porci un dubbio, la Juve nel processo penale è stata assolta? La risposta è no perché la Juve stava nel processo penale come “responsabile civile” e non come imputata. Chi è il responsabile civile? È colui che di sua spontanea volontà perché magari l’autore del reato è il figlio oppure perché nominato dalle parti civili è obbligato a risarcire le parti civili nel caso in cui l’imputato risulti colpevole. La Juventus non è stata quindi assolta ma è stata considerata non responsabile dei reati ascritti a Moggi che ha agito per suo esclusivo interesse. Se la Juve fosse stata invece considerata responsabile avrebbe dovuto risarcire, in solidale con Moggi e consoci, le parti civili. Che significa essere obbligati in solidale? Farò un esempio pratico in maniera tale che tutti ci capiamo: Tizio e Caio entrano in un bar, si siedono al tavolino e ordinano due caffè, dopodiché chiedono il conto, arriva il cameriere e gli porta il conto, in quel momento Tizio e Caio sono OBBLIGATI IN SOLIDALE nei confronti del bar, quello che ha più soldi paga e poi eventualmente si rivale sull’altro. La Juve non è stata considerata responsabile dei reati ascritti a Moggi per buona pace delle parti civili che ovviamente, è logico supporre, adivano al capitale della Juventus decisamente più consistente di quello di Moggi e Giraudo e quindi in sede civile, dove si quantificherà il danno a seguito dei reati di cui Moggi e consoci sono risultati colpevoli come quando con chi e perché ne parleremo in altre circostanze, non dovrà risarcire nessuno. Però adesso noi facciamo un gioco, facciamo finta, per assurdo, che la Juventus si trovava in sede penale come imputata. Innanzitutto domandiamoci: può una società essere imputata in sede penale? La risposta è si. Con il decreto legislativo 231/01 che va sotto il nome di “Introduzione delle responsabilità degli enti e persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse” che ha proprio negli istituti della responsabilità diretta ed oggettiva del diritto sportivo il suo predecessore e da cui trae ispirazione, si è posto fine al lunghissimo dibattito sulla possibilità di punire penalmente dei soggetti che non hanno umana fisicità a prescindere dalla persona fisica che ha posto in atto il reato in suo nome. Va innanzitutto detto che in questa legge si parla di enti e va subito chiarito che le società per azioni sono, dal punto di vista giuridico, degli enti dotati di personalità giuridica ossia capaci di stare in un processo sia penale che civile per il tramite di un proprio avvocato. Le società possono essere presenti in un processo sia come soggetti attivi (attori nei processi civili) che come soggetti passivi (convenuti nei processi civili e imputati nei processi penali). Con il suddetto decreto si è reso possibile irrogare sanzioni pecuniarie e amministrative a carico degli enti. Per quanto riguarda le sanzioni di carattere pecuniario, in questa legge vengono ancora quantificate in lire ma a fare eventualmente il passaggio in euro non ci vuole molto. La legge 231/2001 prevede la possibilità quindi, che una società possa essere imputata direttamente e in tal caso la possibilità che possa subire delle condanne per determinati reati. Non vi preoccupate, la frode sportiva non è fra i reati per cui è contemplata l’applicazione di questa legge infatti, ripeto, la Juve si trovava nel processo penale calciopoli in qualità di responsabile civile e non di imputata. Questa legge si applica ad esempio per i reati inerenti alla sicurezza sul lavoro, è stato ad esempio il caso della ThyssenKrupp che infatti nel processo penale riguardante il rogo in cui persero la vita sette operai negli stabilimenti di Torino nella notte fra il 5 e il 6 dicembre si trovava in qualità di imputata e ha subito delle sanzioni di carattere amministrativo e pecuniario. Tutto ciò a noi non interessa. Noi facciamo finta, per assurdo, che anche per la frode sportiva si applichi questa legge. Andiamo a leggere l’articolo 5 prestando particolare attenzione soprattutto a quello che è scritto in maiuscolo
Art. 5.
Responsabilità dell’ente
- L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- L’ENTE NON RISPONDE SE LE PERSONE INDICATE NEL COMMA 1 HANNO AGITO NELL’INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI TERZI.
Dopo aver notato che questo articolo regola al capo a) quella che nel diritto sportivo si chiama responsabilità diretta e al capo b) quella che nel diritto sportivo si chiama responsabilità oggettiva andiamo a leggere le prime quattro righe dell’art. 6 di questa legge e tralasciamo il resto che è particolarmente lungo e complesso e ve lo risparmio volentieri anche perché a noi non interessa, poi se volete (per i più curiosi) ve lo potete andare a leggere. La legge 231/2001 si trova facilmente su internet. Vi chiedo come sempre di prestare particolare attenzione a quello che è scritto in maiuscolo:
Art. 6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
- Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
- a) L’ORGANO DIRIGENTE HA ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL FATTO, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEI A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI;
Andiamo adesso a leggere l’articolo 12 della legge 231/2001
Art. 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
- La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
- a) L’AUTORE DEL REATO HA COMMESSO IL FATTO NEL PREVALENTE INTERESSE PROPRIO o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- B) È STATO ADOTTATO E RESO OPERATIVO UN MODELLO ORGANIZZATIVO IDONEO A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI.
- Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
Non troviamo delle analogie fra la condotta difensiva suggerita da questa legge per evitare che la società (ente) possa incorrere in gravi sanzioni di carattere amministrativo e pecuniario e il comportamento che ha assunto la Juventus? Riflettiamoci un attimo, che ha fatto la società Juventus?
1) Non si è dotata certo di un nuovo modello organizzativo perché non credo che ne abbia uno e non credo assolutamente che le società calcistiche siano tenute ad averlo ma si è dotata comunque di un nuovo codice etico che tutte le società comunque hanno. Il tutto è scritto nel ricorso al TAR poi ritirato a pagina 2 dove si legge testualmente:”La società ha ritenuto di rimarcare immediatamente la propria estraneità a qualunque ipotesi di illecito sportivo, rinnovando rapidamente i propri vertici e dotandosi di un “Codice etico” e di nuove regole per il controllo interno, conformi al Codice di autoregolamentazione delle Società quotate”.
2) Che ha detto l’avvocato Vitiello nella sua arringa difensiva? Che non c’è da nessuna parte, all’interno della Società Juventus, un ufficio preposto ai rapporti con il mondo arbitrale e che Moggi ha agito nel suo esclusivo interesse di fatto scaricandolo con le sue responsabilità.
Qual è la conclusione a cui possiamo giungere? Che la Società Juventus ha applicato per analogia la stessa condotta difensiva suggerita dalla legge 231/2001 in caso di imputazione diretta dell’ente (o società come preferite). A questo punto il dubbio sorge spontaneo: una Società che intende dimostrare che l’autore ha agito nel suo esclusivo interesse, che non ha colpe, che all’indomani dello scoppio dello scandalo si dota di un nuovo Codice etico, come potrebbe, in antitesi con questa strategia difensiva, difendere Moggi e il suo operato di fronte alla giustizia sportiva prima ancora che si apra il processo penale dove invece intende dimostrare che Moggi ha agito per il suo esclusivo interesse? Cosa in fin dei conti aveva più a cuore in quel momento la Società Juventus? Rimanere in Serie A oppure evitare di essere condannata in sede penale a risarcire le parti civili? Quanto hanno chiesto le parti civili nel processo penale? 135 milioni di euro se non ricordo male, fatevi due conti e giungete voi alle conclusioni. A mio parere lamentarsi del fatto che la Juve con l’avvocato Zaccone abbia rinunciato in sede sportiva a difendersi e poi vantarsi del fatto che la Juve in sede penale sia stata assolta (ricordiamoci che non è vero, la Juve in sede penale è stata considerata non responsabile dei reati ascritti a Moggi che è diverso) è un controsenso perché le due cose sono correlate. La Juventus è stata considerata non responsabile civilmente in sede penale perché ha avviato una politica difensiva che è partita proprio con una condotta tutt’altro che belligerante nel processo sportivo. Sinceramente trovo a dir poco assolutamente ingiusto il criticare, da parte di blogger che probabilmente non hanno mai avuto un codice in mano, la linea difensiva condotta da due Signori Avvocati quali sono Zaccone e Vitiello che sui codici e sui manuali di diritto ci hanno fatto i calli e che hanno una esperienza nel loro settore a dir poco invidiabile. Vorrei chiudere questo articolo che aveva come scopo quello di incominciare a parlare della associazione per delinquere a cui rinvio invece ad altri articoli che verranno, con alcune considerazioni sul “grande imbroglio”. Premettendo che lo so benissimo che la difesa ha portato le intercettazioni nascoste e che sono a conoscenza della “Relazione Palazzi”, questa “Relazione” la considero un aborto giuridico. I processi si fanno ai vivi e non ai morti, l’ultimo processo ad un defunto che fu appositamente riesumato e messo sul banco degli imputati si è avuto nell’anno di grazia 897 quando sul banco degli imputati, in avanzato stato di decomposizione, si trovò Papa Formoso, dopodiché, ringraziando il cielo, non si sono più verificati episodi di questo genere a parte la suddetta relazione. A riguardo credo che le parole più appropriate le abbia dette il PM Ramondini riportate da un articolo del Messaggero (http://sport.ilmessaggero.it/calcio/news/calciopoli-moggi-facchetti/1268648.shtml?fb_action_ids=851966818183338&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%22851966818183338%22%3A911150535601725%7D&action_type_map=%7B%22851966818183338%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D) che nel processo per diffamazione contro Moggi ha affermato che Moggi ha condotto negli anni una “strategia difensiva”, anche mediatica, per coinvolgere Facchetti “nel così fan tutti: tutti colpevoli, nessun colpevole”, cercando di “mettere nel calderone” il presidente nerazzurro con un “tono di sufficienza e provocatorio”. Premettendo che bisognerebbe chiedere ad Auricchio per quale motivo non interessavano le telefonate di Facchetti ma mi risulta che lui la risposta l’abbia già data, aggiungo solo alcune mie considerazioni: i capi di imputazione (e non i reati) per Facchetti in Calciopoli sarebbero stati due, Inter Juve in cui lui chiede che sia inserito nella griglia Collina (ma nella realtà dei fatti è Bergamo che gli telefona e gli chiede: “Collina?”) e poi in questa griglia tutti ci sono tranne che l’arbitro Collina e poi la famosa telefonata del 4-4-4 e della “battuta infelice” fatta da Facchetti e di cui è lo stesso arbitro Bertini a riferirne al telefono a Bergamo, segno chiaro che non ci sia stato nessun accordo collusivo fra Bergamo e Bertini per favorire l’Inter. Riguardo alla partita Inter Juve, al massimo ci sarebbe l’imputazione per frode sportiva per Bergamo che, su pressione di Carraro che non vuole casini all’indomani delle elezioni in lega, telefona a Rodomonti e gli dice di pensare, nel dubbio, a quelli che stanno dietro ma questo capo di imputazione che al massimo avrebbe visto Bergamo e Rodomonti come imputati non c’è mai stato nel processo penale e quindi emettere sentenze e dire frasi del genere “calciopoli è la Relazione Palazzi” come ho letto (preferisco non dire chi le ha scritte) è a dir poco sbagliato. La Relazione Palazzi è, a mio parere, una parte minima della storia di Calciopoli. Ci sarebbe in ultimo, nella Relazione Palazzi anche la storia dell’imprecisato regalino ma a riguardo vorrei far notare che proprio nel capo f) c’è una telefonata, la numero 5542 del 2/12/04, fra Moggi e la moglie in cui la moglie gli chiede se è il caso di portare dei panettoni e Moggi gli risponde:” Gli diamo altra roba non ti preoccupare …. Loro più che panettoni … loro …” e questa telefonata non è stata prova di dazione di danaro o di altra utilità ma semplicemente prova dell’incontro “prima della partita inopportuno per quanto prenatalizio” (sentenza Casoria pagina 139). Non è stata prova di dazione di danaro o di altra utilità perché mancano altri ulteriori riscontri. Un processo basato solo su intercettazioni si può fare tranquillamente, calciopoli ne è un esempio, ma gli indizi emergenti dalle intercettazioni devono essere per giurisprudenza costante, gravi, precisi e concordanti e, aggiungo, tanti. Sia nel caso di Moggi che nel caso di Facchetti mancano ulteriori riscontri quali potrebbero essere intercettazioni in cui si parla precisamente del regalino e intercettazioni in cui, magari, qualcuno ringrazia l’altro per il presente e quindi, sia in un caso che nell’altro, mancano sufficienti indizi probatori. In calciopoli, come ho già detto all’inizio di questo articolo, non ci sono dazioni di danaro e una sola telefonata in cui Moggi dice:” Loro più che panettoni … loro” non fa cambiare la mia ipotesi. Emettere sentenze senza che ci sia stato a riguardo un dibattimento in sede processuale, come molti blogger di fede juventina fanno nei confronti di Facchetti, può essere a dir poco fuorviante. Chiudo questo articolo conscio del fatto che i miei seguaci storici, coloro che mi seguono da quando scrivevo per Tifosi si nasce, hanno già letto queste cose perché le ho già scritte altre volte e scusandomi con loro ma, dato che i miei lettori da quando scrivo sul mio blog sono incredibilmente aumentati in maniera esponenziale, ho ritenuto necessario ribadire determinati concetti e ho preso per ribadirli il capo f) sostanzialmente per due motivi:
1) perché per conseguenza logica, dato che nei miei precedenti articoli ho trattato i capi b), c) d) (trattati quando scrivevo su Tifosi si nasce) ed e), era giunto il momento di parlare del capo f)
2) In questo capo di imputazione che ha portato alle condanne di Moggi Bergamo e Pairetto sia pur coperte da prescrizione a cui non hanno rinunciato (per Bergamo il processo sarebbe da rifare ma non succederà mai) non ci sono contatti con le schede svizzere e quindi, anche se un giorno si dovesse dimostrare che le schede svizzere non esistono, in un eventuale processo di revisione di Calciopoli questo capo con le relative condanne rimarrebbe intatto.
Rimando ad un altro articolo la trattazione del reato di associazione per delinquere dando un’ultima spiegazione a Massimo Sottosanti che mi ha dato del codardo perché non mi firmo. Il blog è mio e porta il mio nome e quindi ho sempre ritenuto superfluo firmarmi anche alla fine degli articoli ma non è un problema, d’ora in poi apporrò la mia firma anche alla fine dell’articolo, spero che tu lo legga e soprattutto ti informo già da ora che non risponderò ai tuoi commenti ne tanto meno ai commenti di Carmen Vanetti (a cui credo di aver dato sufficienti risposte al suo commento che per ragioni di opportunità preferisco non pubblicare) su twitter perché esso serve solo per divulgare maggiormente i miei articoli e non per commentarli. 122 caratteri sono troppo pochi per poter discutere di diritto penale e sportivo ma sufficienti solo per scrivere slogan e trincerare dietro il poco spazio a disposizione la non conoscenza dei reati a consumazione anticipata e più in generale di calciopoli. Li invito di conseguenza a commentare qui. Buona giornata.
Ruggiero Distaso
Piccola correzione: Quando Moggi mostra di sapere quali siano gli arbitri e gli assistenti in realtà il sorteggio era già avvenuto e lui ne era già a conoscenza. Ciò non toglie che, a parere dei giudici, nell’incontro prenatalizio si sia discusso di griglie alterandone quindi la loro genuinità.
franctosc ha detto:
Su molte cose abbiamo già discusso, ed è abbastanza inutile tornarci perchè tanto le rispettive opinioni sono chiare. Aggiungo solo un paio di cose.
La prima sull'”impossibilità di dimostrare che le partite sono alterate”. In realtà non è una cosa tanto impossibile da dimostrare, in assoluto. Se Moggi avesse passato una valigetta di soldi, avesse regalato una macchina, avesse pagato la casa a un arbitro che arbitrava le partite della Juve, l’alterazione delle partite sarebbe facilmente dimostrata, e io non avrei alcun problema a riconoscerlo. Tu ti aggrappi all’impossibilità di dimostrare perchè non vuoi ammettere che niente è stato dimostrato.
Pairetto andava a vedere la Champions League in tribuna d’onore. E allora? Lui abitava a Torino, faceva parte della commissione arbitri dell’UEFA, quindi non mi pare affatto strano che si andasse a vedere le partite europee che si svolgevano nella sua città di persona. Dove doveva vederle? In curva con gli ultrà oppure in tribuna d’onore come tutte le cariche importanti del mondo del calcio fanno normalmente? Insomma, questa è la classica argomentazione pretestuosa messa tanto per fare numero.
Per il resto spero che tu faccia anche qualche passo avanti, perchè queste cose ormai chi doveva capirle le ha già capite.
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ruggierodistaso ha detto:
Questo articolo è stato fatto giusto per rispondere a determinati signori che invece stanno molti passi indietro e che si sono permessi, senza che io potessi rispondere, di commentare il mio articolo precedente con le solite ovvietà da rancoroso juventino, la maggior parte di queste ovvietà poi, per quel che mi riguarda, non porta a niente. Il campionato non è alterato? ci vorrebbe una confessione o tante belle telefonate come quelle fra De Santis e Mazzini dopo Lecce Parma per poter dire il contrario. Ci sono? no. Ci sono passaggi di danaro? No. Basta la telefonata fra Moggi e la moglie per poter affermare il contrario? no. E la telefonata di Facchetti dell’imprecisato regalino? neanche. Quello che è scritto in questo articolo doveva essere una semplice premessa per poi incominciare a parlare dell’associazione per delinquere, poi mi sono dilungato, hai ragione, sono prolisso ma, dopo che ho superato le 11 pagine di word, mettercene altre 4 che ho già scritto riguardo al 416 mi sembrava troppo. Prolisso si ma non esageriamo. Ad ogni modo, dato che i miei vecchi articoli su TSN sono spariti da internet e sono rimasti solo sul mio pc con i commenti più importanti, ho pensato che fosse giusto farne un compendio da ripubblicare.
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ruggierodistaso ha detto:
P.S. per quanto riguarda le partite viste da Pairetto in tribuna d’onore con la famiglia e non da solo in veste di rappresentante ufficiale, io mi sono limitato a riportare la deposizione di Babini, poi ognuno può pensare ciò che vuole.
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felixarp ha detto:
Riguardo alla cena prima di Juve – Lazio affermi che “il tutto è già reato perché Pairetto fa parte del mondo arbitrale e deve essere terzo e imparziale rispetto a Moggi e quindi non ci può mangiare insieme”. Diciamo che se hanno composto griglie (probabile) il comportamento è censurabile, ma non vedo in quale modo sia stata messa in pericolo la partita. Si è violata la corretta procedura di inserimento degli arbitri nella griglia, ma per avere un effetto su Juve – Lazio mi devi dimostrare che l’arbitro ha compiuto atti fraudolenti volti ad alterare il risultato o che abbia dato la sua disponibilità a farlo e Dondarini è stato assolto, quindi, sul campo la partita è stata regolare. Non dimenticarti che il capo f) l’ha trattato anche Stanziola, leggi pag. 80. Poi scrivi che Moggi sapeva delle griglie quando parla con la segretaria. Non è proprio così: Moggi sa che l’arbitro è Dondarini (mai imputato di associazione) e sa i nomi degli assistenti. Cito Stanziola: “A conferma del richiamato quadro indiziario il GIP riporta ancora la conversazione del successivo 3 dicembre dopo il sorteggio arbitrale tra tale Alessia, segretaria della Juventus, e Moggi, conversazione dalla quale emerge che Moggi sapeva della designazione del Dondarini e dei nomi degli assistenti. Il particolare non presenta particolare rilevanza atteso che dagli esiti complessivi dell’indagine è emerso che a quell’ora il sorteggio era già avvenuto ed erano noti gli accoppiamenti fra gare ed arbitri per la giornata di campionato della domenica seguente”. Quindi, secondo Stanziola, non è vero che mangiare a casa di Pairetto è reato. Parlare di griglie è reato, perché si “altera” una parte, marginale, della corretta procedura di individuazione delle griglie e quindi una parte della competizione. Semplicemente c’è una indebita intromissione di Moggi nelle competenze dei designatori. E comportamenti del tutto analoghi sono stati tenuti da Meani e da Facchetti quando vuole Collina. Io non avrei mai condannato per frode sportiva… per me queste sono violazioni dell’articolo 1 del CGS e basta, però rispetto Stanziola. Ripeto: la frode non c’entra nulla con la regolarità di Juve – Lazio, ma riguarda tutte le partite di quella giornata in via marginale. Quindi in teoria sarebbero dovute finire nei capi d’imputazione tutte le altre partite di quel turno… ma la verità è che Narducci puntava a dimostrare la colpevolezza dell’arbitro, per dire che la partita era stata viziata da reato… Su Facchetti: nessuno vuole fargli il processo. Peccato che era il presidente dell’Inter e nella giustizia sportiva c’è una cosa che si chiama responsabilità diretta, quindi il processo all’Inter lo si sarebbe potuto fare, prescrizione permettendo. L’Inter non sarebbe assolutamente finita in Serie B, ma non avrebbe nemmeno ricevuto il cartone perché comunque erano stati posti in essere “comportamenti poco limpidi”, piaccia o non piaccia. Comunque hai fatto bene a riassumere tutte le tue vecchie idee in un articolo!
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ruggierodistaso ha detto:
Sul fatto che Dondarini sia stato assolto e che la partita non sia stata alterata credo di averlo già detto anche io. Ad essere alterata è stata solo la griglia. Il fatto che le designazioni arbitrali fossero già state fatte lo sapevo ma pensavo che questa tesi difensiva non fosse stata accolta per il resto siamo comunque d’accordo su tutto.
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franctosc ha detto:
Eddai, Rug, ci andava perchè aveva un incarico ufficiale e nel frattempo si portava dietro la famiglia, non vedo che cosa cambi questo, doveva andarci da solo?
Su Babini visto che l’hai menzionato aggiungo un’altra cosa, che era amico di Meani, e quindi meno male che non lo mandavano a sbandierare la Juve 😉
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ruggierodistaso ha detto:
Il fatto che fosse amico di Meani l’ho già detto io.
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felixarp ha detto:
Anche Puglisi era amico di Meani ma in Milan – Chievo annullò un gol regolare di Crespo. A proposito di “amicizie” o tifo… leggiti pag. 203 della sentenza Casoria… se non è zuppa è pan bagnato, come le interpreti?
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ruggierodistaso ha detto:
Cosa dovrei leggere a pagina 203?
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Dario Vecchio ha detto:
Vorrei soltanto dire che la strategia del “Così fan tutti, tutti colpevoli, nessun colpevole” non è una cosa messa in piedi da Moggi, ma proprio dai suoi antagonisti.
Non gliene frega niente a nessuno se lo facevano tutti, e quindi nessuno è colpevole.
Tralasciando che ARBITRARIAMENTE prendi le parole di Facchetti come “infelici battute” e quelle di Moggi come “prova ultima di una frode”, l’illecito strutturato si basava, appunto, su quella che all’epoca sembrava essere un’ESCLUSIVITA’ dei rapporti.
Una volta venuta meno l’esclusività dei rapporti, non resta niente.
E’ in quel senso che Moggi spiega “lo facevano anche gli altri …”.
Ci vuole un briciolo di onestà in più nel ragionare su certe cose, mi pare di capire.
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ruggierodistaso ha detto:
L’espressione “battuta infelice” non lo usata io è stata usata da altri ed io l’ho riportata. Io non faccio il giudice, non emetto sentenze, peggio che mai sentenze senza contraddittorio come è stata la “Relazione Palazzi” che nasce dalle indagini del pool difensivo di Moggi che ha ascoltato tutte le telefonate. Per quel che mi riguarda la sentenza post mortem si poteva anche evitare, il nostro codice penale tutela i defunti e la loro memoria (art. 407-413) e il loro casellario giudiziale torna pulito dopo la loro morte (art. 5, comma 1 d.p.r. 14/11/2002 n. 313).
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Dario Vecchio ha detto:
Sono sicuro che avrebbe fatto piacere più al pool di Moggi che a qualcun altro l’eventuale contraddittorio dell’Inter, dato che ci si è accontentati di un banale “sono sciocchezze”, pur continuando ad avvalersi della prescrizione.
Ed in più: mi avrebbe fatto piacere se avessi chiarito il tuo utilizzo strumentale di “Così fan tutti, tutti colpevoli, nessun colpevole”.
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ruggierodistaso ha detto:
Questo me lo dovresti chiarire tu dato che è stata la strategia difensiva di Moggi
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paolobxl ha detto:
Rug mi sono perso parecchi dei tuoi articoli che to leggendo e rileggendo per cercare di capirci ma francamente devo dire che sono tutti abbastanza lunghi e pieni di giuridicità che per uno spirito semplice come il mio sono un po’ complicati da interpretare
comunque ti lancio un osso da rosicchiare :
La famosissima terzietà degli arbitri
questa é stata una scoperta per tutti gli operatori del calcio
per la prima volta nella storia i giudici spiegano alla federazione (sulla pelle di Moggi) che un arbitro lo si puo’ considerare alla stregua di un gidice
peccato che ne gli arbitri e ne le federazioni ne erano al corrente quindi le loro leggi non erano la passo con i tempi
prendiamo un esempio Juve-Roma
i giornali si sono scatenati contro l’arbitro lo hanno offeso accusato ingiustamente e lo hanno messo alla gogna
giocatori della Roma ne hanno dette di tutti i colori
conseguentemente nelle partite a seguire gli arbitri soggezionati da tanta pressione mediatica hanno fatto una serie di errori a favore della Roma
campionato falsato
cosa ha fatto al riguardo la FGC e L’ AIA o altre instanze al riguardo ?? niente di niente
Cosa succederebbe se un attacco di quelle proporzioni sarebbe portato nei riguardi di un giudice al riguardo di una sentenza??
con questo volevo solo far notare che se si equipara un arbitro alla sregua di un giudice deve essere chiaro a tutti anche le leggi che ne regolano la sua posizione
nel Blog il calcio é uguale per tutti in questo momento si discute di intercettazioni di rimbalzo e quant’altro e si denota un fenomeno
che in quelle intercettazioni riguardanti Moggi ed alcuni arbitri,
si scopre che erano sempre gli arbitri (assolti al processo) a chiamare Moggi e non il contrario
Un vero giudice che per esserlo ha fatto anni e anni di studi e credo anche un giuramento per divenirlo mai e poi mai si sarebbe sognato di farlo perché educato e preparato dai suoi anni di studi.
Ed é qui che non riesco a capire come viene in mente ai giudici di ergere gli arbitri a loro livello senza intervenire a monte cioé per divenire arbitro quindi Giudice a tutti gli effetti e protetti dal “oltraggio alla corte” la loro formazione deve essere adeguata al ruolo che loro ricoprono e protetti da tutti gli attacchi che gli vengono portati ad ogni piccolo errore,
Mettendo ben in chiaro a tutti gli operatori del settore dei rischi che si corrono in caso di oltraggio alla corte
soprattutto ai giornalai che in questi anni si sono erti a persecutori e giudici al tempo stesso, non ti scordare ll famoso “sentimento popolare” ben orchestrato da alcuni media e giornalai di grande impatto sull opinione publica e non sto parlando di Biscardi che non lo caga nessuno.
Sul quale una piccola considerazione
non credo che sia possibile per un giornalista fare una patente a punti per un giudice , credo che rischierebbe una condanna,
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paolobxl ha detto:
Dattilo dixit:
LA CUPOLA CHE DANNEGGIAVA I SODALI – “Questi nove anni mi hanno lasciato addosso sdegno e rabbia, mi hanno infangato, e finalmente è stato dimostrato che ad aver ragione ero io. Qualcuno dovrebbe riflettere e farsi un esame di coscienza, è assurdo che siano passati 3800 giorni per arrivare alla conclusione. Sono stato accusato di aver ammonito tre giocatori per non farli giocare contro la Juve, ma in realtà quei tre la partita con i bianconeri la giocarono regolarmente. Per gli errori di valutazioni che commisi in quella partita, fra l’altro, fui sospeso ed inserito poi nell’ultima fascia delle designazioni, non esattamente un arbitro protetto da questa fantomatica cupola considerando il relativo danno economico intorno ai 25mila euro“.
LA VERA STORIA DELLE SIM ESTERE – “Mi hanno attribuito una SIM straniera accusandomi di essere in contatto con il Signor Moggi prima e dopo le gare. L’accusa è da definire ridicola almeno per due motivi: primo perché i contatti attribuitemi risultano da novembre 2004 fino a dicembre dello stesso anno, cioè quando dirigevo unicamente in serie B, e secondo perché, chi al processo ha testimoniato relativamente a quel numero che poi mi venne associato nelle indagini, ora risulta rinviato a giudizio per falsa testimonianza. I media ci hanno “massacrati” fin dall’inizio. Avevano già scritto la sentenza, mentre ora che i fatti danno loro torto fanno invece orecchie da mercante“.
GUIDO ROSSI, OBIETTIVO RAGGIUNTO – “Non perdonerò mai la giustizia sportiva: ci hanno condannati con prove frammentarie buttandoci in mezzo a una strada e additandoci come la feccia del calcio italiano. Ho ancora le lettere scritte di mio pugno e inviate in quei giorni al signor Guido Rossi e al Signor Agnolin, allora Commissari FIGC e AIA: ad oggi aspetto ancora le dovute risposte: probabilmente hanno ottenuto ciò che si erano prefissati sin dall’inizio ed ora dormono sogni tranquilli. Credo quindi sia giusto fare polemicamente i complimenti a tutti per l’ottimo lavoro distruttivo che hanno perpetrato nei confronti di decine di famiglie”.
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Mark della Nord ha detto:
Ciao Rug.
Ti faccio i complimenti per il tuo blog e soprattutto gli auguri per la conclusione dei tuoi studi di Giurisprudenza.
Entrando in medias res mi permetto di farti notare che quando scrivi “…sentenze senza contraddittorio come è stata la “Relazione Palazzi””, che hai giustamente definito un “aborto giuridico”, usi il termine “sentenza” in maniera impropria.
Trattasi, semmai, di un’allegazione di parte, cioè di un parere e nulla più, senza alcun effetto pratico o giuridico, come è stato chiarito in maniera incontrovertibile (qualora sussistessero ancora dubbi in proposito) dall’Alta Corte quando ha rigettato il ricorso, avverso tale relazione, del Brescia Calcio, e accogliendo la tesi della FGCI, costituitasi in giudizio, secondo la quale “… la resistente (la FGCI, ndr) ritiene che la Società Brescia Calcio sia caduta nell’equivoco di ritenere che il provvedimento impugnato (la relazione di Palazzi, ndr) abbia il valore di una pronuncia di accertamento, mentre i giudizi in esso contenuti altro non sarebbero che una mera allegazione di parte, in carenza di un dibattimento che ne possa asseverare la fondatezza.”
Io non posso esprimermi su Calciopoli, conoscendo poco dell’argomento, o comunque molto meno di quello che dimostrano di sapere coloro i quali scrivono in merito ai tuoi articoli; ti seguo, tuttavia, con molto interesse.
Però, qualora in futuro tu decidessi di occuparti della relazione di Palazzi (cosa che ti suggerisco di fare) sarei ben lieto di dire la mia in proposito, essendo abbastanza ferrato in materia.
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Mark della Nord ha detto:
@ Dario Vecchio
“Sono sicuro che avrebbe fatto piacere più al pool di Moggi che a qualcun altro l’eventuale contraddittorio dell’Inter, dato che ci si è accontentati di un banale “sono sciocchezze”, pur continuando ad avvalersi della prescrizione.”
Premesso che non esiste una prescrizione i cui fondamenti giuridici possano reggersi sul parere di qualcuno, fosse anche il procuratore federale (una prescrizione è sempre conseguenza del pronunciamento di un qualche tribunale e mai del parere di un qualunque soggetto, autorevole per quanto possa essere), affrontiamo l’argomento “eventuale contraddittorio”.
Nella sua relazione Palazzi, per quanto riguarda l’Inter, fa riferimento soltanto a due soggetti: Moratti e Facchetti.
La posizione di quest’ultimo, stando agli illeciti ipotizzati, è molto grave, essendo all’epoca dei fatti presidente dell’Inter, a differenza di quella di Moratti che era socio di riferimento.
Ed è pertanto lui l’imputato principale.
Il procuratore federale, però, per motivi oscuri, non ha inteso stralciare la posizione di Facchetti (nel frattempo deceduto) da quella degli altri indagati attraverso una declaratoria di morte.
Ora, pertanto, vorrei mi illustrassi in che modo o quando avrebbe potuto aver luogo il contraddittorio di cui parli.
Se, per esempio, attraverso un permesso speciale da parte di Qualcuno o, meglio ancora, onde evitare problemi circa il trasferimento, in videoconferenza.
Sii pure prodigo di particolari.
Attendo delucidazioni in merito.
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ruggierodistaso ha detto:
Ciao Mark, benvenuto o meglio, bentornato. La Relazione Palazzi mi sono sempre rifiutato di leggerla per motivi etici. Francamente non ne so molto ma se mi vorrai aiutare, se disponi di materiale a riguardo, io a parte la suddetta relazione non ho altro e non l’ho mai neanche voluta leggere, materiale come, per esempio, il rigetto da parte dell’Alta Corte del CONI di cui io non ero neanche a conoscenza e me li vorrai inviare si può avviare una buona collaborazione. Spero che tu ti sia letto anche gli altri articoli. Nel caso tu non li abbia letti è sufficiente cliccare sul tasto “articolo precedente” per leggerli.
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bjh ha detto:
Scusate ma se il procuratore federale pincopalla domani con allegazione di parte dicesse che BJH ha comprato partite di serie A o che il presidente defunto della “BJH fem quater tir al balon” ha comprato partite del campionato serie z io non potrei rompergli le ossa legalmente???…..cioè gliele vorrei rompere fisicamente ma dopo una camomilla calmante non potrei tutelarmi dalle sue accuse???? O lui può dire tutto quel che vuole???
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ruggierodistaso ha detto:
Cioè tu mi stai chiedendo come mai l’Inter non è mai intervenuta per difendersi? non ha mai avviato nessuna azione legale? e lo chiedi a me? per il momento loro si chiudono dietro la prescrizione, poi eventualmente se a qualcuno verrà in mente di revocare lo scudetto all’Inter vedremo cosa succederà. Di certo non rimarranno con le mani in mano.
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bjh ha detto:
si lo chiedo per l’inter o per chiunque in tale situazione….cioè vorrei capire se almeno teoricamente l’inter, sicura d’esse nel giusto, possa prendere Palazzi e fargli rimangiare le accuse. Se la risposta è si allora l’inter non è sicura d’esser tanto pulita, se la risposta è no allora la legge è una barzelletta perchè c’è chi mi può accusare senza che io (in questo caso l’inter) possa difendermi
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bjh ha detto:
Però la revoca dello scudetto potrebbe teoricamente arrivare anche per revisione del processo sportivo che cambiasse le pene inflitte alla juve senza per questo accusare l’inter….se ad esempio una revisione dicesse…ok abbiamo un po’ esagerato….nuova sanzione, juve in B diretta per quanto avvenuto nel 2004/2005 senza penalizzazione nel 2005/2006 (retrocessione all’ultimo posto in quel campionato) la juve riavrebbe il suo scudetto ma ciò non implicherebbe per l’inter alcun tipo d’addebito….semplicemente si cambierebbero le sanzioni per chi lo aveva vinto quello scudetto
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bjh ha detto:
“Le sentenze non puntano sui vari episodi arbitrali ma sulla lesione della terzietà e imparzialità del mondo arbitrale. È in questa maniera che si è estrinsecato il reato di “Frode sportiva” e non sui singoli episodi arbitrali”
L’accusa ha provato quasi sempre a far tornare i conti con quanto visto sul campo arrivando pure a scrivere cose false in tale tentativo. Le sentenze non potevano quindi seguire in toto una strada già sputtanata ma in qualche caso ci hanno provato.Dove non lo hanno fatto è perchè non son riusciti a farlo.
Che poi il reato prescinda da ciò che realmente è accaduto a valle del tentativo di compromettere la terzietà è un fatto…un fatto che deve valere anche quando si chiede di alterare una griglia indipendentemente dal risultato di tale richiesta. Ovviamente ciò implica che chiedere un arbitro in gamba costituisca di fatto un reato visto che nessuno può dire se quell’arbitro in gamba lo chiedo per la sua bravura o perchè lo ritengo arbitro favorevole (che non implica necessariamente la sua malafede). Se si prescinde dai riscontri lo si deve fare fino alle estreme conseguenze e non solo dove torna utile. Si tentava di forzare la terzietà come intesa dai giudici nonostante si possa presumere non ci fosse malafede.
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ruggierodistaso ha detto:
Si volendo ci sarebbe stata l’imputazione di Facchetti nel capo teorico e mai realmente esistito Inter Juve ma dubito che si sarebbe mai potuto arrivare ad una condanna dato che è Bergamo a dire “Collina?” e poi a mettere tutti tranne che Collina. Diversa forse sarebbe stata la sorte della “battuta infelice” sul 4-4-4 ma saremmo proprio ai limiti del reato. Dal punto di vista penale la posizione di Facchetti sarebbe stata quasi nulla in confronto a quella di Moggi. Dal punto di vista sportivo? Art. 1. Art. 6? con molta fantasia.
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bjh ha detto:
Rug il chi dice Collina è specchietto per le allodole….non ha alcuna rilevanza. Facchetti prima parla con Mazzei e chiede espressamente di taroccare la griglia per avere chi dice lui. Con Bergamo ci ha già parlato Mazzei e in più Facchetti si lagna di Bertini e riceve rassicurazioni da bergamo in caso di sfigata assegnazione proprio di Bertini. Che non si metta poi collina è di nuovo totalmente irrilevante….non si parla di associazione a delinquere tra i due ma di frode sportiva di Facchetti. Se io ti propongo 250mila euro per una partita e tu rifiuti io sono condannato per frode sportiva si o no? Non è mia intenzione paragonare Facchetti ad alcuno e anzi non è mia intenzione dire che Facchetti ha commesso frode sportiva. Volevo solo far notare che quando si tira troppo la corda poi si rischia di farsi male e se per condannare qualcuno si arriva a dire che arbitri e designatore sono come giudici ordinari e non si guardano gli accadimenti post contatto, Facchetti era fottuto per una cazzata. Ribadisco ancora che chiedere il n°1 o chiedere il numero 33 degli arbitri è lo stesso perchè nessuno mi garantisce che tu non lo chieda perchè è amico tuo o meglio perchè lo consideri a te favorevole a meno che,come fatto da Auricchio & C, si postuli che il numero uno al mondo degli arbitri sia automaticamente anche dotato di aureola di santità che ci garantisca che mai e poi mai possa arbitrare anche per una sola volta con occhio di riguardo per qualcuno.
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ruggierodistaso ha detto:
Si volendo ci può stare anche quello che dici tu
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ruggierodistaso ha detto:
TI ho già detto 1000 volte che lo scudetto, alla luce di quello che si è scoperto dopo, non andava assegnato all’Inter ma adesso che è stato assegnato e Facchetti non c’è più, toglierlo diventa praticamente impossibile.
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bjh ha detto:
1000??’ Rug fai come Di Laroni che ha moltiplicato i numeri dei contatti per far scena e una volta sgamato ha dato una spiegazione che lui certamente già sapeva?
Scherzi a parte io ho fatto un esempio che esula da Facchetti in quanto il tutto dipenderebbe dalle condanne alla juve. Improbabile sicuramente ma impossibile penso di no. Anzi a me pare una soluzione per certi versi geniale. L’inter non verrebbe tirata in ballo come vorrebbe la juve e la juve riavrebbe uno scudetto come non vorrebbe l’inter. Il contenzioso sarebbe limitato dato che L’inter lo scudetto lo ha avuto solo grazie alle sanzioni e non per meriti propri (il 2006 non era sotto indagine) per cui se venissero riviste le sanzioni lo scudetto tornerebbe automaticamente a torino.
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bjh ha detto:
ps anzi mi sa che sarebbe la juve la meno contenta perchè non cambierebbe la motivazione della condanna ma solo la sanzione
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ruggierodistaso ha detto:
Non credo che si possa fare, per revocare uno scudetto all’Inter, a prescindere da come sia stato assegnato, ci vorrebbe un processo sportivo che non si può fare data l’assenza dell’imputato principale e della intervenuta prescrizione.
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bjh ha detto:
Scusa Rug fammi capire….esiste l’art 39, la juve potrebbe chiederlo e ovviamente potrebbe prenderla nei denti, ma supponendo che riesca ad ottenere una condanna diversa, come quella che ho indicato, mi spieghi perchè mai servirebbe un processo per togliere uno scudetto assegnato solo ed esclusivamente grazie all’entità delle condanne poi revisionate?
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ruggierodistaso ha detto:
Tu mi devi spiegare su che basi potrebbe ottenere un processo diverso
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ruggierodistaso ha detto:
Mentre allo stato attuale che è comunque definitivo salvo processo di revisione penale, la situazione della Juve è peggiorata. Per ogni frode sportiva c’è un articolo 7 (ex 6) CGS più il 9 che prima non c’era e adesso c’è.
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paolobxl ha detto:
Se proprio si vuol condannare l’inter basta il caso Nucini
racchiude tutte le accuse mosse a Moggi
Il processo sportivo non si riaprirà perché i Giudici della cassazione faranno in modo di mettere una pietra tombale sull’accaduto ne sono ben coscenti che sarebbe in caso contrario un ammissione di colpa dei misfatti della procura di Napoli e la fine della FGC
Moggi pagherà per tutti cosi’ é gia scritto é cosi’ resterà
Sta a noi far conoscere la verità
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Mark della Nord ha detto:
@ Rug
I tuoi ultimi articoli li ho letti sul tuo blog.
Quelli precedenti li avevo già letti quando scrivevi su Tifosi si Nasce.
Per quanto attiene la relazione di Palazzi possiedo , come te, una copia della stessa e nient’altro.
Esiste, però, in rete un’intervista all’avv. B. Catalanotti (l’avv. del Brescia che propose ricorso all’Alta Corte contro la relazione) nel quale quest’ultimo spiega molto bene i motivi della sua opposizione.
Sempre in rete puoi trovare il dispositivo dell’Alta Corte, non però la sentenza.
Sono, comunque, questioni secondarie rispetto a quello che ha prodotto il procuratore federale.
Dovresti vincere la tua riluttanza e leggerne la relazione, giusto per capire in che modo è riuscito a calpestare ogni forma di Diritto.
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Mark della Nord ha detto:
@ bjh
Una revisione del processo sportivo, ex art. 39, al fine di riottenere i due scudetti revocati, avrebbe potuto essere richiesta (e, forse, accolta) qualora ci fosse stata assoluzione piena (nemmeno con formula dubitativa) da parte della Suprema Corte nel processo penale terminato recentemente.
Ora che quest’ultimo si è concluso con l’accertamento del reato di frode sportiva (a nulla valgono le prescrizioni: altro sono i reati altro le condanne o le pene) su quali basi potrebbe essere invocato l’art. 39?
Dice bene Rug: la posizione della juventus si è aggravata.
Idem per la richiesta di risarcimento pendente davanti al TAR del lazio: è assolutamente impossibile che possa essere accolta, nemmeno in parte, perché la retrocessione in serie B comminata nel 2006 dalla federazione, alla luce della definitiva sentenza penale, era motivatissima.
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bjh ha detto:
Ciao Mark, forse non mi son spiegato. Questo era il mio comemnto
” Però la revoca dello scudetto potrebbe teoricamente arrivare anche per revisione del processo sportivo che cambiasse le pene inflitte alla juve senza per questo accusare l’inter…”
Io non so se la juve possa o no ottenere la revisione del processo. Loro pensano di si o dicono di si e voi di no, si vedrà, hanno fior d’avvocati che sapranno se è il caso di provarci o no. Io chiedevo o meglio sostenevo che nel caso tale revisione portasse a condanne diverse come ad esempio quella che ho indicato lo scudetto 2006 verrebbe tolto all’inter senza alcun addebito alla stessa e senza bisogno di processare nessuno.
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ruggierodistaso ha detto:
La revisione riguarda le nuove prove che sopraggiungono dopo la sentenza definitiva che possono scagionare te non incolpare anche altri.
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bjh ha detto:
sull’aggravamento della posizione della juve mi riguarderò le sentenze sportive perchè è solo da quelle se si capisce se la posizione s’è aggravata o no. Di sicuro la parte di richiesta che concerne un trattamento non uniforme avvenuto in quel processo non può essere rigettata. Che poi ci siano altre cose per cui è meglio per la juve non riaprire nulla può pure essere. Aggravante certa per la juve è la presenza di schede estere mentre molte altre cose si son rivelate bufale colossali (stranamente il 99% degli amanti delle sentenze di condanna tacciono su sta roba che non è meno grave del comportamento di Moggi ). Come ho già detto si potrebbe arrivare all’assurdo per cui le accuse 2006 risulterebbero per il 90% false ma vista la presenza delle svizzere allora non contemplate la condanna verrebbe confermata…..come dire “abbiamo fatto un sacco di cazzate per mandarti in b però fortunatamente c’erano motivi a noi sconosciuti per cui meritavi la b”. Mi starebbe benissimo purche tutti coloro che nel 2006 /2007 diedero sanzioni su cose sbugiardate vengano esposte a processo per lo meno mediatico perchè la giustizia ti dovrebbe condannare per quel che hai fatto e non appellarsi a fortuiti ritrovamenti di prove postume.
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bjh ha detto:
“il 90% false” è un’ esagerazione
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Mark della Nord ha detto:
@bjh
Ciao bjh.
Qualora le condanne del processo sportivo (eventualmente “revisionato” ex art. 39) fossero, come scrivi, “diverse”, allora sarebbe possibile chiedere anche la restituzione dello scudetto revocato e non assegnato, non solo quello del 2005-2006.
In linea di principio il ragionamento è giusto.
A livello pratico, invece, tutto è subordinato all’accoglimento del ricorso per la revisione.
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bjh ha detto:
Lo scudetto 2004/2005 lo vedo impossibile anche in caso di revisione favorevole dato che non penso si possano di colpo ribaltare le sentenze sportive e ordinarie. Per il 2005/2006 pur se improibabile non vedo l’impossibilità ma dovrei rivedere bene le sentenze sportive che son di qualche anno fa. Ad esempio le schede svizzere che avevo dato per non presenti dovrebbero invece esserci per i due designatori e Moggi.
La soluzione mi pareva più che altro interessante perchè ( a differenza di quanto richiesto dalla Juve quando chiese la revoca dello scudetto assegnato all’inter ) non ci sarebbero accuse all’inter da dover sostenere con ulteriore contenzioso essendo tutto dovuto ad una diversa penalizzazione per la juve.
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felixarp ha detto:
Per le schede svizzere c’è già stato un procedimento sportivo. Non credo avrebbero importanza nella revisione del processo del 2006 anche per il principio del ne bis in idem.
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Marco ha detto:
Un articolo cosi’ penoso non lo leggevo da molti anni. Continuate a definire Moggi colpevole e sopratutto di atteggiamenti criminosi, quando in realtà le 170 mila intercettazioni hanno chiaramente dimostrato come tutti si incontravano con i designatori e con gli arbitri, ( Nucini arbitro in carriera ai tempi del 2004/2005 incontrà addirittura in sede del Biscione, Moratti e Facchetti, ammesso anche in dibattimento al processo di calciopoli, non fu mai aperto un fascicolo, ma della giustizia Italiana potremmo scrivere libri come la divina commedia ). LA prescrizione coatta dell’ Inter le intercettazioni illegali di Tronchetta Provera e le Griglie di Facchetti non le nominate mai e persino i contratti falsi di Milito e Thiago Motta non accennati. L’importante e che Moggi sia colpevole, e che la Juve non abbia i suoi scudetti vinti sul campo. Questa è l’Italia, e difatti l’Inter è tornata quella che era prima, dal 1990 al 2006 si lagnava ed era contro tutto e tuttio, stessa cosa dal settembre 2010 ad oggi.
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ruggierodistaso ha detto:
Si, mi considero su calciopoli controcorrente. Sono forse l’unico sul web che scrive che Moggi è colpevole come oltretutto hanno detto 3 gradi di giustizia penale. Tutto il resto è aria fritta come rinfacciare agli altri i loro errori, spesso addirittura inventandoseli di sana pianta, vedi i “contratti falsi di Milito e Thiago Motta”. Io mi limito semplicemente a spiegare le sentenze e solo le sentenze, le sentenze, quelle emesse dai processi in contraddittorio fra le parti e non quelle in cui una parte è defunta e non si può difendere. Non mi invento assurdi e mai provati complotti, leggo le sentenze e le spiego. La cosa ti fa schifo? Il mio articolo lo consideri penoso? Non c’è problema, puoi andare su Giù le mani dalla Juve e leggerti l’articolo di tale Ermenegildo Loffredo e poi scrivere nei commenti frasi del genere “bastardo prescritto di merda”, “farsopoli” e così via. Io con Ermenegildo Loffredo ho avuto il piacere di parlarci, il dialogo sta qui, leggilo e fattene l’idea che vuoi
https://t.co/YXB3i8GBW6
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