Allora, come sempre salve a tutti, oggi affronteremo il quarto capo di imputazione teorico riguardante i “misfatti” dell’Inter. È la cena che c’è stata fra Facchetti e Bergamo il 5/01/2005 il giorno prima  dell’incontro fra Livorno e Inter avvenuto a Livorno il 6/01/2005 (qui il link https://youtu.be/Q-EwtWN4pck ). Prima di affrontare questo capo di imputazione è però necessario ritornare sull’argomento della idoneità degli atti su cui si è espressa anche la Cassazione nella sentenza Moggi. Come ho già ripetuto in più circostanze l’atto (ossia l’azione) deve essere oggettivamente idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico del corretto e leale svolgimento della gara altrimenti non ci può essere frode sportiva. Se io da casa comincio a dire mentre il giocatore della squadra avversaria tira un calcio di rigore “la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia ….”  tenendo un corno nella mano sinistra e un ferro di cavallo nella mano destra, questo non è un atto oggettivamente idoneo a mettere in pericolo il corretto e leale svolgimento della gara a prescindere dal fatto che il rigore abbia o no esito positivo (o negativo, dipende dai punti di vista). A riguardo la Cassazione nella Sentenza Moggi ai punti 24.4 e 24.5 pagina 51, afferma che bisogna tener conto quanto meno della idoneità della condotta essendo insufficiente il semplice aspetto soggettivo (cioè quello che passa nella testa di chi agisce, nell’esempio di prima del tipo con il corno e il ferro di cavallo è chiaro che lui pensa/spera di compiere atti idonei per impedire che il rigore venga realizzato ma il tutto non è sufficiente) e che il reato di frode sportiva si considera perfetto in presenza del fatto diretto a realizzare l’obbiettivo preso di mira, senza che sia necessario l’effettivo conseguimento. In altre parole che significa, significa che non è sufficiente per esempio che Tizio proponga all’arbitro di alterare la partita (perché altrimenti si abbraccerebbe l’interpretazione soggettiva per cui sarebbe sufficiente, per punire, esaminare la volontà dell’agente e si farebbe quindi un processo alle intenzioni) ma occorre che l’arbitro accetti altrimenti la condotta non sarà idonea e questo poi a prescindere dall’effettivo risultato conseguito in campo. Prima di continuare ad esaminare il tema dell’idoneità degli atti vanno messi in chiaro alcuni concetti che ci saranno utili nel proseguo. I reati si differenziano anche dal punto di vista dei mezzi attraverso i quali vengono  commessi per cui vengono distinti in reati a forma libera e reati a forma vincolata.
REATI A FORMA LIBERA : sono quelli che possono essere commessi in qualunque modo. Esempio: l’omicidio in qualunque modo viene commesso, viene punito.
REATI A FORMA VINCOLATA : si viene puniti solo quando il fatto viene commesso nella forma presa in considerazione dal legislatore. Esempio: la truffa richiede artefici o raggiri per essere puniti. Nella norma sulle false comunicazioni sociali e il falso in bilancio, il legislatore considera rilevanti solo le falsità commesse nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, non rileva qualunque falsità. La prima parte del primo comma del reato di frode sportiva è a forma vincolata perché prevede come condotta tipica la dazione di denaro o altra utilità ad altro partecipante alla gara (arbitro compreso), la seconda parte del primo comma invece è a forma libera perché in maniera omnicomprensiva prevede qualunque altro atto fraudolento comunque volto allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Proprio per quanto riguarda l’idoneità degli atti esplicativo è il punto 22.4, pagina 46, della sentenza Moggi: “ L’argomento adoperato è in sostanza questo: versandosi – almeno con riferimento alla seconda parte del comma 2 dell’art. 1 della L. 401/89 [qui la Cassazione commette un errore, nella realtà dei fatti si riferisce al primo comma, non al secondo]– in tema di delitto di attentato, a forma libera [perché nella prima parte, come ho già detto invece, non è a forma libera dato che prevede come condotta la dazione di danaro o altra utilità o vantaggio al partecipante della gara], che non ammette il tentativo e che viene costruito come reato di pericolo, la condotta si intende realizzata con il compimento di atti che devono risultare IDONEI ed UNIVOCAMENTE diretti all’alterazione della gara; l’inidoneità di questi atti e la non univocità osterebbero irrimediabilmente ad attribuire rilevanza penale alle condotte. Da qui la conseguenza della irrilevanza di una effettiva alterazione del risultato della gara perché si tratta di un evento estraneo alla fattispecie (nel senso che esso non è necessario per la integrazione del reato), la quale si considera consumata per il fatto di aver posto in essere la condotta di alterazione. D’altra parte la struttura di reato a forma libera permette l’interpretazione sopra indicata: va escluso che possano essere astrattamente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta tipica, mentre È NECESSARIO VERIFICARE, volta per volta, SE I COMPORTAMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE POSSANO COSTITUIRE ATTI FRAUDOLENTI VOLTI A RAGGIUNGERE UN RISULTATO DIVERSO DA QUELLO CONSEGUENTE AL CORRETTO E LEALE SVOLGIMENTO DI UN COMPETIZIONE AGONISTICA”. Per quanto riguarda in particolare le fattispecie rilevanti di reato di frode sportiva a forma libera al punto 25.2 pagina 52 sentenza Moggi vengono fatti alcuni esempi chiarificatori per cui “può rientrare in tale accezione l’intesa tra il presidente di una società militante in un determinato campionato ed il designatore arbitrale per la formazione delle cd. “griglie” degli arbitri destinati a dirigere le singole partite; ed ancora, l’atto attraverso il quale un presidente esprima al designatore le proprie preferenze in modo da inserire nelle cd. “terne” un arbitro piuttosto che un altro. Così come va qualificato fraudolento l’avvicinamento del presidente di una società all’arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra “segnalata” ed, ancora, il contatto riservato tra il presidente di una società e i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento, o sui suggerimenti per favorire l’una o l’altra squadra in competizione”. A riguardo va quindi detto che Facchetti ha dei rapporti con Bergamo e in particolare in questo capo di imputazione teorico si incontra in una cena riservata con Bergamo a Livorno. C’è frode sportiva? Per capirlo dobbiamo capire se l’atto è stato idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma sulla “Frode sportiva” ossia, come detto già un sacco di volte, il corretto e leale svolgimento della gara. Per capirlo dobbiamo fare un paragone con un’altra cena che vede per protagonisti Moggi, Bergamo e Pairetto. È la famosa cena di natale di cui al capo f) del processo penale “Calciopoli” che viene definita sia in primo grado che in appello inopportuna per quanto prenatalizia e di cui ho anche riportato sulla mia pagina una telefonata su cui ognuno si può fare l’idea che vuole https://www.facebook.com/572120712937074/photos/a.572498079566004.1073741828.572120712937074/728882847260859/?type=3 . Per questo motivo dobbiamo considerare inopportuna anche la cena fra Facchetti e Bergamo. Nel processo sportivo Calciopoli gli incontri riservati fra Moggi, Giraudo e i designatori sono stati considerati già di per se violazione dell’art. 1 CGS e quindi dobbiamo considerare violazione dell’art. 1 anche questa cena. Ciò che ha fatto diventare questi incontri reato nel processo penale e violazione dell’art. 6 CGS nel processo sportivo è stato ciò che si sono detti. In particolare nel capo f) ci sono una serie di telefonate successive da cui si evince che nella cena prenatalizia non solo si è parlato di griglie ma si è inserito all’interno della griglia per volontà di Moggi l’arbitro Dondarini. Per la verità il capo f) è stato riformato in Cassazione con conseguente rinvio alla Corte d’Appello (che comunque non si può fare per intervenuta prescrizione) perché sostanzialmente andrebbe anche dimostrato che Dondarini, oltre ad essere inserito per volontà di Moggi, essendo poi stato sorteggiato per quella partita, sia stato successivamente contattato e che anche gli altri arbitri inseriti in griglia facessero comunque parte del sodalizio. Questi principi affermati in questo capo di imputazione e più in generale nei processi sportivi, se vogliamo analizzare con serenità e imparzialità anche la “Relazione Palazzi”, andrebbero applicati anche a questa “Relazione”. Dunque, sappiamo allora che Facchetti e Bergamo si incontrano il 5 gennaio per una cena a base di pesce (è Bergamo a chiedere a Facchetti se preferisce la carne o il pesce e Facchetti, giustamente, avendo la possibilità a Livorno di poter mangiare del pesce fresco e buono, cosa più difficile a Milano, gli dice “pesce”), ci sono le varie intercettazioni che abbiamo sentito tutti in rete in cui è Bergamo ad invitare Facchetti a cena a casa sua e Facchetti giustamente accetta, anche se il tutto è comunque violazione dell’art. 1 CGS, umanamente ci sta che Facchetti possa accettare un invito a cena da parte di Bergamo, che avrebbe dovuto fare, declinare l’invito? Probabilmente si, effettivamente anche Galliani, a detta di Bergamo, è stato da lui invitato a cena ma ha declinato l’invito. Poi che è successo a questa cena? Si è parlato di arbitri? Probabile, sarebbe un po’ come andare a cena da Paolo Fox e non approfittarne per parlare di astrologia, è chiaro che si è parlato di arbitri ma in che modo? Hanno formato le griglie insieme in cui Facchetti ha inserito i suoi arbitri amici appartenenti al suo sodalizio o comunque arbitri poi contattati da Facchetti? Decisamente improbabile, non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti dopo questa cena. Non ci sono neanche prove di arbitri inseriti in griglia da Facchetti anzi, ci sono prove che invece Facchetti sia stato invitato per essere sostanzialmente preso in giro, è la prova sta nella famosa telefonata Bergamo Fazi che tutti conosciamo e che è inutile stare a riscrivere ma se qualcuno se la vuole risentire riporto comunque il link https://youtu.be/DL8TdpSioEk . È la telefonata in cui la Fazi gli dice di fargli credere che lui è dalla parte di tutti non solo di Juve e Milan tanto Facchetti avrebbe abboccato perché non è tanto intelligente. La domanda sorge spontanea, un incontro che nasce con queste premesse, ossia con le raccomandazioni della Fazi a Bergamo per raggirare Facchetti può essere un incontro in cui poi si pongano in essere atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma sulla frode sportiva ossia il corretto e leale svolgimento della gara? La risposta è sotto gli occhi di tutti, la risposta è no, è per questo motivo che questo incontro e queste telefonate sono state stralciate dal pool investigativo di Calciopoli, perché non costituiscono reato ma, al più, costituiscono violazioni blande dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, codice che un PM o un carabiniere non è assolutamente tenuto a conoscere. A dirla tutta anche i giudici di Napoli mostrano perplessità nella conoscenza del CGS tanto è vero che a pagina 146 della sentenza di appello si leggono testuali parole: “occorre piuttosto operare fra le varie attività (rectius pluralità di atti) desunti dall’intero compendio probatorio, al fine di valutare specifiche condotte non solo dirette a ledere il bene tutelato dalla norma, ma anche e soprattutto concretamente influenti (perché turbative) sul regolare svolgimento delle varie gare sportive […], oltrepassando cioè quei limiti di “contatto” che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l’autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l’onore e l’onere di designarli”. In altre parole per i giudici di Napoli il contatto era anche possibile purché non violasse la terzietà e imparzialità del mondo arbitrale, per i giudici sportivi invece non era possibile alcun contatto. Una via di mezzo ci può anche stare per cui magari un contatto come una telefonata di auguri di Natale di cui ho trattato nel mio precedente articolo magari può anche essere lecita anche dal punto di vista sportivo e magari può anche essere lecita sempre per il CGS una telefonata fra un presidente di una società e un designatore in cui il presidente di una società chiede al designatore semplicemente chi ha messo in griglia.  Non ho comunque conforto di questa mia tesi dal processo sportivo Calciopoli dato che in quel processo non sono state analizzate e condannate questo tipo di telefonate perché c’erano sicuramente telefonate più gravi da analizzare fra cui una in cui Moggi non chiede chi ha messo in griglia ma confronta la sua griglia con quella di Bergamo e insieme decidono chi deve arbitrare e chi no. Precedenti giurisprudenziali sia sportivi che penali alla mano però, sono leciti i regali di Natale fra Presidenti e arbitri e designatori. Di certo erano proibiti i contatti telefonici di qualunque genere fra arbitri e presidenti, a riguardo c’è pure un processo sportivo sulle schede svizzere che ha portato a condanne per violazione dell’art. 1 CGS e, sicuramente, erano proibite le cene riservate fra designatori e presidenti per violazione sempre dell’art. 1 CGS perché andavano comunque a violare il dovere di correttezza, probità e lealtà a cui devono sottostare tutti gli appartenenti al mondo dello sport. I contatti, ad ogni modo, anche se non erano espressamente vietati, sono comunque violazione del Codice di Giustizia Sportiva e non del Codice Penale. Con la riforma del CGS del 2007 in seguito ai fatti di Calciopoli, il legislatore federale ha comunque inserito al comma 4 dell’art. 1CGS il divieto di intrattenere qualunque rapporto di abitualità fra gli organi dell’AIA o della Giustizia Sportiva e i tesserati, dirigenti e soci delle Società Sportive. Tale divieto è stato poi riconfermato nel CGS del 2014 al comma 4 dell’art. 1 bis. Non essendoci gli estremi per una imputazione per “Frode sportiva” non ci dovrebbero essere neanche gli estremi per una condanna in sede sportiva per violazione dell’art. 6 CGS stante l’oggettiva sovrapponibilità delle due norme essendo entrambe a consumazione anticipata ed essendo entrambe poste a protezione del medesimo bene giuridico ossia il corretto e leale svolgimento della competizione. Pur volendo considerare l’eventualità che la giurisprudenza sportiva, a differenza di quella penale, abbracci l’interpretazione soggettiva per cui è sufficiente la volontà dell’agente di mettere in pericolo il corretto e leale svolgimento della gara (eventualità che affronteremo meglio in altri articoli) a prescindere dall’idoneità dei suoi atti, non ci sono prove che in questa cena Facchetti abbia mai chiesto favori arbitrali di qualunque tipo per cui una condanna per violazione dell’art. 6 CGS in un ipotetico processo sportivo con Facchetti ancora vivo, a mio parere, non ci sarebbe mai potuta essere.