Allora, come sempre salve a tutti, oggi affronteremo il quarto capo di imputazione teorico riguardante i “misfatti” dell’Inter. È la cena che c’è stata fra Facchetti e Bergamo il 5/01/2005 il giorno prima dell’incontro fra Livorno e Inter avvenuto a Livorno il 6/01/2005 (qui il link https://youtu.be/Q-EwtWN4pck ). Prima di affrontare questo capo di imputazione è però necessario ritornare sull’argomento della idoneità degli atti su cui si è espressa anche la Cassazione nella sentenza Moggi. Come ho già ripetuto in più circostanze l’atto (ossia l’azione) deve essere oggettivamente idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico del corretto e leale svolgimento della gara altrimenti non ci può essere frode sportiva. Se io da casa comincio a dire mentre il giocatore della squadra avversaria tira un calcio di rigore “la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia, la sbaglia ….” tenendo un corno nella mano sinistra e un ferro di cavallo nella mano destra, questo non è un atto oggettivamente idoneo a mettere in pericolo il corretto e leale svolgimento della gara a prescindere dal fatto che il rigore abbia o no esito positivo (o negativo, dipende dai punti di vista). A riguardo la Cassazione nella Sentenza Moggi ai punti 24.4 e 24.5 pagina 51, afferma che bisogna tener conto quanto meno della idoneità della condotta essendo insufficiente il semplice aspetto soggettivo (cioè quello che passa nella testa di chi agisce, nell’esempio di prima del tipo con il corno e il ferro di cavallo è chiaro che lui pensa/spera di compiere atti idonei per impedire che il rigore venga realizzato ma il tutto non è sufficiente) e che il reato di frode sportiva si considera perfetto in presenza del fatto diretto a realizzare l’obbiettivo preso di mira, senza che sia necessario l’effettivo conseguimento. In altre parole che significa, significa che non è sufficiente per esempio che Tizio proponga all’arbitro di alterare la partita (perché altrimenti si abbraccerebbe l’interpretazione soggettiva per cui sarebbe sufficiente, per punire, esaminare la volontà dell’agente e si farebbe quindi un processo alle intenzioni) ma occorre che l’arbitro accetti altrimenti la condotta non sarà idonea e questo poi a prescindere dall’effettivo risultato conseguito in campo. Prima di continuare ad esaminare il tema dell’idoneità degli atti vanno messi in chiaro alcuni concetti che ci saranno utili nel proseguo. I reati si differenziano anche dal punto di vista dei mezzi attraverso i quali vengono commessi per cui vengono distinti in reati a forma libera e reati a forma vincolata.
REATI A FORMA LIBERA : sono quelli che possono essere commessi in qualunque modo. Esempio: l’omicidio in qualunque modo viene commesso, viene punito.
REATI A FORMA VINCOLATA : si viene puniti solo quando il fatto viene commesso nella forma presa in considerazione dal legislatore. Esempio: la truffa richiede artefici o raggiri per essere puniti. Nella norma sulle false comunicazioni sociali e il falso in bilancio, il legislatore considera rilevanti solo le falsità commesse nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, non rileva qualunque falsità. La prima parte del primo comma del reato di frode sportiva è a forma vincolata perché prevede come condotta tipica la dazione di denaro o altra utilità ad altro partecipante alla gara (arbitro compreso), la seconda parte del primo comma invece è a forma libera perché in maniera omnicomprensiva prevede qualunque altro atto fraudolento comunque volto allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Proprio per quanto riguarda l’idoneità degli atti esplicativo è il punto 22.4, pagina 46, della sentenza Moggi: “ L’argomento adoperato è in sostanza questo: versandosi – almeno con riferimento alla seconda parte del comma 2 dell’art. 1 della L. 401/89 [qui la Cassazione commette un errore, nella realtà dei fatti si riferisce al primo comma, non al secondo]– in tema di delitto di attentato, a forma libera [perché nella prima parte, come ho già detto invece, non è a forma libera dato che prevede come condotta la dazione di danaro o altra utilità o vantaggio al partecipante della gara], che non ammette il tentativo e che viene costruito come reato di pericolo, la condotta si intende realizzata con il compimento di atti che devono risultare IDONEI ed UNIVOCAMENTE diretti all’alterazione della gara; l’inidoneità di questi atti e la non univocità osterebbero irrimediabilmente ad attribuire rilevanza penale alle condotte. Da qui la conseguenza della irrilevanza di una effettiva alterazione del risultato della gara perché si tratta di un evento estraneo alla fattispecie (nel senso che esso non è necessario per la integrazione del reato), la quale si considera consumata per il fatto di aver posto in essere la condotta di alterazione. D’altra parte la struttura di reato a forma libera permette l’interpretazione sopra indicata: va escluso che possano essere astrattamente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta tipica, mentre È NECESSARIO VERIFICARE, volta per volta, SE I COMPORTAMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE POSSANO COSTITUIRE ATTI FRAUDOLENTI VOLTI A RAGGIUNGERE UN RISULTATO DIVERSO DA QUELLO CONSEGUENTE AL CORRETTO E LEALE SVOLGIMENTO DI UN COMPETIZIONE AGONISTICA”. Per quanto riguarda in particolare le fattispecie rilevanti di reato di frode sportiva a forma libera al punto 25.2 pagina 52 sentenza Moggi vengono fatti alcuni esempi chiarificatori per cui “può rientrare in tale accezione l’intesa tra il presidente di una società militante in un determinato campionato ed il designatore arbitrale per la formazione delle cd. “griglie” degli arbitri destinati a dirigere le singole partite; ed ancora, l’atto attraverso il quale un presidente esprima al designatore le proprie preferenze in modo da inserire nelle cd. “terne” un arbitro piuttosto che un altro. Così come va qualificato fraudolento l’avvicinamento del presidente di una società all’arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra “segnalata” ed, ancora, il contatto riservato tra il presidente di una società e i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento, o sui suggerimenti per favorire l’una o l’altra squadra in competizione”. A riguardo va quindi detto che Facchetti ha dei rapporti con Bergamo e in particolare in questo capo di imputazione teorico si incontra in una cena riservata con Bergamo a Livorno. C’è frode sportiva? Per capirlo dobbiamo capire se l’atto è stato idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma sulla “Frode sportiva” ossia, come detto già un sacco di volte, il corretto e leale svolgimento della gara. Per capirlo dobbiamo fare un paragone con un’altra cena che vede per protagonisti Moggi, Bergamo e Pairetto. È la famosa cena di natale di cui al capo f) del processo penale “Calciopoli” che viene definita sia in primo grado che in appello inopportuna per quanto prenatalizia e di cui ho anche riportato sulla mia pagina una telefonata su cui ognuno si può fare l’idea che vuole https://www.facebook.com/572120712937074/photos/a.572498079566004.1073741828.572120712937074/728882847260859/?type=3 . Per questo motivo dobbiamo considerare inopportuna anche la cena fra Facchetti e Bergamo. Nel processo sportivo Calciopoli gli incontri riservati fra Moggi, Giraudo e i designatori sono stati considerati già di per se violazione dell’art. 1 CGS e quindi dobbiamo considerare violazione dell’art. 1 anche questa cena. Ciò che ha fatto diventare questi incontri reato nel processo penale e violazione dell’art. 6 CGS nel processo sportivo è stato ciò che si sono detti. In particolare nel capo f) ci sono una serie di telefonate successive da cui si evince che nella cena prenatalizia non solo si è parlato di griglie ma si è inserito all’interno della griglia per volontà di Moggi l’arbitro Dondarini. Per la verità il capo f) è stato riformato in Cassazione con conseguente rinvio alla Corte d’Appello (che comunque non si può fare per intervenuta prescrizione) perché sostanzialmente andrebbe anche dimostrato che Dondarini, oltre ad essere inserito per volontà di Moggi, essendo poi stato sorteggiato per quella partita, sia stato successivamente contattato e che anche gli altri arbitri inseriti in griglia facessero comunque parte del sodalizio. Questi principi affermati in questo capo di imputazione e più in generale nei processi sportivi, se vogliamo analizzare con serenità e imparzialità anche la “Relazione Palazzi”, andrebbero applicati anche a questa “Relazione”. Dunque, sappiamo allora che Facchetti e Bergamo si incontrano il 5 gennaio per una cena a base di pesce (è Bergamo a chiedere a Facchetti se preferisce la carne o il pesce e Facchetti, giustamente, avendo la possibilità a Livorno di poter mangiare del pesce fresco e buono, cosa più difficile a Milano, gli dice “pesce”), ci sono le varie intercettazioni che abbiamo sentito tutti in rete in cui è Bergamo ad invitare Facchetti a cena a casa sua e Facchetti giustamente accetta, anche se il tutto è comunque violazione dell’art. 1 CGS, umanamente ci sta che Facchetti possa accettare un invito a cena da parte di Bergamo, che avrebbe dovuto fare, declinare l’invito? Probabilmente si, effettivamente anche Galliani, a detta di Bergamo, è stato da lui invitato a cena ma ha declinato l’invito. Poi che è successo a questa cena? Si è parlato di arbitri? Probabile, sarebbe un po’ come andare a cena da Paolo Fox e non approfittarne per parlare di astrologia, è chiaro che si è parlato di arbitri ma in che modo? Hanno formato le griglie insieme in cui Facchetti ha inserito i suoi arbitri amici appartenenti al suo sodalizio o comunque arbitri poi contattati da Facchetti? Decisamente improbabile, non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti dopo questa cena. Non ci sono neanche prove di arbitri inseriti in griglia da Facchetti anzi, ci sono prove che invece Facchetti sia stato invitato per essere sostanzialmente preso in giro, è la prova sta nella famosa telefonata Bergamo Fazi che tutti conosciamo e che è inutile stare a riscrivere ma se qualcuno se la vuole risentire riporto comunque il link https://youtu.be/DL8TdpSioEk . È la telefonata in cui la Fazi gli dice di fargli credere che lui è dalla parte di tutti non solo di Juve e Milan tanto Facchetti avrebbe abboccato perché non è tanto intelligente. La domanda sorge spontanea, un incontro che nasce con queste premesse, ossia con le raccomandazioni della Fazi a Bergamo per raggirare Facchetti può essere un incontro in cui poi si pongano in essere atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma sulla frode sportiva ossia il corretto e leale svolgimento della gara? La risposta è sotto gli occhi di tutti, la risposta è no, è per questo motivo che questo incontro e queste telefonate sono state stralciate dal pool investigativo di Calciopoli, perché non costituiscono reato ma, al più, costituiscono violazioni blande dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, codice che un PM o un carabiniere non è assolutamente tenuto a conoscere. A dirla tutta anche i giudici di Napoli mostrano perplessità nella conoscenza del CGS tanto è vero che a pagina 146 della sentenza di appello si leggono testuali parole: “occorre piuttosto operare fra le varie attività (rectius pluralità di atti) desunti dall’intero compendio probatorio, al fine di valutare specifiche condotte non solo dirette a ledere il bene tutelato dalla norma, ma anche e soprattutto concretamente influenti (perché turbative) sul regolare svolgimento delle varie gare sportive […], oltrepassando cioè quei limiti di “contatto” che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l’autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l’onore e l’onere di designarli”. In altre parole per i giudici di Napoli il contatto era anche possibile purché non violasse la terzietà e imparzialità del mondo arbitrale, per i giudici sportivi invece non era possibile alcun contatto. Una via di mezzo ci può anche stare per cui magari un contatto come una telefonata di auguri di Natale di cui ho trattato nel mio precedente articolo magari può anche essere lecita anche dal punto di vista sportivo e magari può anche essere lecita sempre per il CGS una telefonata fra un presidente di una società e un designatore in cui il presidente di una società chiede al designatore semplicemente chi ha messo in griglia. Non ho comunque conforto di questa mia tesi dal processo sportivo Calciopoli dato che in quel processo non sono state analizzate e condannate questo tipo di telefonate perché c’erano sicuramente telefonate più gravi da analizzare fra cui una in cui Moggi non chiede chi ha messo in griglia ma confronta la sua griglia con quella di Bergamo e insieme decidono chi deve arbitrare e chi no. Precedenti giurisprudenziali sia sportivi che penali alla mano però, sono leciti i regali di Natale fra Presidenti e arbitri e designatori. Di certo erano proibiti i contatti telefonici di qualunque genere fra arbitri e presidenti, a riguardo c’è pure un processo sportivo sulle schede svizzere che ha portato a condanne per violazione dell’art. 1 CGS e, sicuramente, erano proibite le cene riservate fra designatori e presidenti per violazione sempre dell’art. 1 CGS perché andavano comunque a violare il dovere di correttezza, probità e lealtà a cui devono sottostare tutti gli appartenenti al mondo dello sport. I contatti, ad ogni modo, anche se non erano espressamente vietati, sono comunque violazione del Codice di Giustizia Sportiva e non del Codice Penale. Con la riforma del CGS del 2007 in seguito ai fatti di Calciopoli, il legislatore federale ha comunque inserito al comma 4 dell’art. 1CGS il divieto di intrattenere qualunque rapporto di abitualità fra gli organi dell’AIA o della Giustizia Sportiva e i tesserati, dirigenti e soci delle Società Sportive. Tale divieto è stato poi riconfermato nel CGS del 2014 al comma 4 dell’art. 1 bis. Non essendoci gli estremi per una imputazione per “Frode sportiva” non ci dovrebbero essere neanche gli estremi per una condanna in sede sportiva per violazione dell’art. 6 CGS stante l’oggettiva sovrapponibilità delle due norme essendo entrambe a consumazione anticipata ed essendo entrambe poste a protezione del medesimo bene giuridico ossia il corretto e leale svolgimento della competizione. Pur volendo considerare l’eventualità che la giurisprudenza sportiva, a differenza di quella penale, abbracci l’interpretazione soggettiva per cui è sufficiente la volontà dell’agente di mettere in pericolo il corretto e leale svolgimento della gara (eventualità che affronteremo meglio in altri articoli) a prescindere dall’idoneità dei suoi atti, non ci sono prove che in questa cena Facchetti abbia mai chiesto favori arbitrali di qualunque tipo per cui una condanna per violazione dell’art. 6 CGS in un ipotetico processo sportivo con Facchetti ancora vivo, a mio parere, non ci sarebbe mai potuta essere.
La “Relazione Palazzi” – La cena del 5 gennaio 2005
24 martedì Gen 2017
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felixarpino ha detto:
Benissimo. Articolo molto interessante. Sull’aspetto principale concordo: la violazione dell’art. 6 per questo episodio non c’è e per esserci è necessario conoscere quello che si sono detti nella cena ma, attenzione, vale anche per i Della Valle (ricordi l’audio misteriosamente scomparso???) e per Moggi.
Però hai toccato diversi argomenti e, se ti interessa, ti dico come la vedo io (facciamo un po’ di accademia, puro esercizio mentale). Ti riporto i punti su cui non sono d’accordo.
1) “In altre parole che significa, significa che non è sufficiente per esempio che Tizio proponga all’arbitro di alterare la partita (perché altrimenti si abbraccerebbe l’interpretazione soggettiva per cui sarebbe sufficiente, per punire, esaminare la volontà dell’agente e si farebbe quindi un processo alle intenzioni) ma occorre che l’arbitro accetti altrimenti la condotta non sarà idonea e questo poi a prescindere dall’effettivo risultato conseguito in campo”.
Secondo me, se un dirigente chiede a un arbitro dei favori e, quindi, di arbitrare in modo fraudolento, sono certe, per lui, sia la condanna in sede sportiva per “illecito sportivo” che la condanna in sede penale per “frode sportiva”. Quanto all’arbitro, se non accetta, in sede sportiva verrebbe condannato per non aver denunciato l’illecito agli organi federali (se non mi sbaglio c’è l’omessa denuncia) mentre in sede penale verrebbe sicuramente assolto. Se, invece, dovesse accettare, verrebbe ovviamente condannato pari pari al dirigente.
Chiedere ad un arbitro di farti vincere è sicuramente un atto idoneo che mette in pericolo la regolarità della competizione. Scherziamo? Certo che è idoneo. La stessa condotta del dirigente non può essere considerata fraudolenta solo in base ad una variabile casuale e cioè alla risposta dell’arbitro. Se Moggi chiede a Bertini di far vincere la Juve, l’atto è grave a prescindere dalla risposta, non a seconda della risposta che dà l’arbitro.
Ci sono due conferme: una è all’interno del procedimento penale. Capo I, Bologna – Juventus, Moggi prescritto e Pieri assolto. Pur venendo il primo dal procedimento ordinario e il secondo da quello abbreviato – se ci fosse stata un’incongruenza – la Cassazione avrebbe dovuto risolverla. Non avendolo fatto ha ritenuto provato il tentativo da parte di Moggi di influenzare l’arbitro Pieri tramite i contatti svizzeri precedenti la gara ma non ha ritenuto provato il benestare di Pieri, conseguentemente assolto.
La seconda conferma è all’interno della stessa legge sulla frode sportiva, che tu stesso hai citato a più riprese.
Comma 1
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da €258 a ad € 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
Comma 2
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Che bisogno ci sarebbe di specificare che le stesse pene si applicano anche a chi accetta di frodare se fosse vero che si punisce solo se c’è la prova dell’accordo fraudolento?
A parte che scrivendo quello che scrivi dovresti sostenere senza se e senza ma che in assenza della prova certa di un accordo fraudolento tra Moggi e tutti gli arbitri svizzeri tutti dovevano venire assolto, a prescindere da Biscardi.
Hai la prova che prima di Cagliari – Juventus Racalbuto abbia accettato di frodare la partita e che Moggi glielo abbia proposto? Hai la prova che prima di Roma – Juventus si sia verificata la stessa cosa? Quindi, perché condannare per frode sportiva?
Poi, tra l’altro, lo citi tu stesso il passo in cui si dice che è sufficiente “l’avvicinamento” e non si specifica il fatto che si debba raggiungere un “accordo”: “Così come va qualificato fraudolento l’avvicinamento del presidente di una società all’arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra “segnalata””.
2) “Ciò che ha fatto diventare questi incontri reato nel processo penale e violazione dell’art. 6 CGS nel processo sportivo è stato ciò che si sono detti. In particolare nel capo f) ci sono una serie di telefonate successive da cui si evince che nella cena prenatalizia non solo si è parlato di griglie ma si è inserito all’interno della griglia per volontà di Moggi l’arbitro Dondarini. Per la verità il capo f) è stato riformato in Cassazione con conseguente rinvio alla Corte d’Appello (che comunque non si può fare per intervenuta prescrizione) perché sostanzialmente andrebbe anche dimostrato che Dondarini, oltre ad essere inserito per volontà di Moggi, essendo poi stato sorteggiato per quella partita, sia stato successivamente contattato e che anche gli altri arbitri inseriti in griglia facessero comunque parte del sodalizio”.
Questo va smentire la condanna al capo Q. C’è prova che Moggi, pur avendo grigliata con Bergamo, abbia poi contattato Rodomonti? No.
Ti riferisci alla telefonata che Moggi ha avuto con una sua segretaria e di cui chiarisce ogni dubbio il giudice Stanziola in appello. Cito: “A conferma del richiamato quadro indiziario il GUP riporta ancora la conversazione del successivo 3 dicembre dopo il sorteggio arbitrale tra tale Alessia, segretaria della Juventus, e Moggi, conversazione dalla quale emerge che Moggi sapeva della designazione del Dondarini e dei nomi degli assistenti. IL PARTICOLARE NON PRESENTA PARTICOLARE RILEVANZA ATTESO CHE FAGLI ESITI COMPLESSIVI DELL’INDAGINE È EMERSO CHE A QUELL’ORA IL SORTEGGIO ERA GIA’ AVVENUTO ED ERANO NOTI GLI ACCOPPIAMENTI FRA GARE ED ARBITRI PER LA GIORNATA DI CAMPIONATO DELLA DOMENICA SEGUENTE”.
3) “Decisamente improbabile, non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti prima di una partita e più in generale non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti fatta esclusione per Nucini che comunque non mi risulta che abbia mai arbitrato una partita dell’Inter”.
Facchetti, invece, ce li ha i contatti con gli arbitri. Il bello è che l’unico arbitro sotto intercettazione è De Santis… e ci sono telefonate di Facchetti con De Santis: https://youtu.be/ThY9CUkBJPs e https://youtu.be/Okmc4Rnfb8Q e https://youtu.be/MokKopncWgY. Chissà, magari parlava anche con altri arbitri, non si sa.
Nucini, invece, ha arbitrato 1 partita dell’Inter e fatto 4 volte il quarto uomo, mentre i dirigenti nerazzurri gli cercavano il posto di lavoro in banca, piaccia o non piaccia.
4) “Di certo erano proibiti i contatti telefonici di qualunque genere fra arbitri e presidenti, a riguardo c’è pure un processo sportivo sulle schede svizzere che ha portato a condanne per violazione dell’art. 1 CGS e, sicuramente, erano proibite le cene riservate fra designatori e presidenti per violazione sempre dell’art. 1 CGS perché andavano comunque a violare il dovere di correttezza, probità e lealtà a cui devono sottostare tutti gli appartenenti al mondo dello sport”.
Vedi sopra. Mi sa che questo pezzo lo dovrai modificare…
5) “Non essendoci gli estremi per una imputazione per “Frode sportiva” non ci dovrebbero essere neanche gli estremi per una condanna in sede sportiva per violazione dell’art. 6 CGS stante l’oggettiva sovrapponibilità delle due norme essendo entrambe a consumazione anticipata ed essendo entrambe poste a protezione del medesimo bene giuridico ossia il corretto e leale svolgimento della competizione”.
La Cassazione che tanto veneriamo dice che sono due fattispecie ben distinte (punto 46.20 della sentenza Moggi).
6) “a prescindere dall’idoneità dei suoi atti, non ci sono prove che in questa cena Facchetti abbia mai chiesto favori arbitrali di qualunque tipo per cui una condanna per violazione dell’art. 6 CGS in un ipotetico processo sportivo con Facchetti ancora vivo, a mio parere, non ci sarebbe mai potuta essere”.
Sono d’accordo con te, ti ricordo solo che anche per Moggi non ci sono prove di ricerca di favori arbitrali, questo lo devi ammettere.
In conclusione, questa cena non è una frode sportiva. Sportivamente è una violazione dell’art. 1 (che si va a sommare al “regalino”, alla telefonata in cui chiede di bypassare il sorteggio a Mazzei e poi parla con Bergamo, alle telefonate con De Santis e al colloquio con Bertini prima di Cagliari – Inter, il cui illecito tu cerchi di annullare dicendo che l’atto è idoneo solo se l’arbitro accetta, ma sei smentito dalle stesse righe che hai citato in cui si parla di “avvicinamento” ed è proprio quello che ha fatto Moggi con Pieri, secondo le sentenze). Quindi… almeno 4 slealtà sportive. Chissà che non potessero, tutte insieme, come degli “ineliminabili tasselli” (cit.) costituire, in una visione più ampia, una violazione dell’art. 6. Chissà.
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ruggierodistaso ha detto:
Grazie per le considerazioni, in teoria queste cose avrei dovuto scriverle io ma avrei fatto un articolo troppo lungo e invece mi sono promesso di fare articoli di massimo tre pagine, più facili da leggere, detto questo vado per punti
1) Pagina 50 e 51 sentenza Cassazione Moggi
24.2 La fattispecie criminosa, pertanto, si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza di questa Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.
24.3 Da qui l’irrilevanza dell’accertamento del momento in cui le parti, nell’incrociarsi di offerta e accettazione, anche della sola promessa (condotta alternativamente prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 1, comma 2) abbiano raggiunto l’accordo fraudolento così come non assume alcuna incidenza il momento della dazione del danaro o altra utilità…” (vds. sul punto Sez. 3^, 12562/10 cit.).
24.4 TUTTAVIA L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI DELITTI DI ATTENTATO SI È NEL TEMPO INDIRIZZATO VERSO UN TEMPERAMENTO NEL SENSO DI TENERE CONTO, QUANTO MENO, DELLA IDONEITÀ DELLA CONDOTTA, RITENENDO QUINDI INSUFFICIENTE IL SEMPLICE ASPETTO SOGGETTIVO.
Per quanto riguarda il capo I pagina 116 Sentenza Cassazione Moggi
88.1 Sono, ancora una volta, i ripetuti contatti sia prima che dopo la gara, anche a tarda notte, tra il MOGGI e l’arbitro (contatti poi riscontrati da una conversazione tra il designatore BERGAMO e la segretaria dell’AIA FAZI Maria Grazia) ad avere indotto la Corte di merito a ritenere provata la responsabilità del MOGGI individuato anche come l’autore dell’interessamento in favore dell’arbitro perché venisse espresso un giudizio tecnico favorevole sul suo conto attraverso la trasmissione sportiva specializzata “Il Processo del lunedì” condotta dal giornalista BISCARDI Aldo. In tal senso la Corte territoriale ha menzionato alcune conversazioni significative tra le quali una tra il MOGGI ed il commentatore televisivo ed ex arbitro BALDAS Fabio ed altra tra lo stesso BALDAS e il designatore PAIRETTO Pierluigi in cui il primo chiarisce al secondo la tecnica di applicazione della moviola per evitare di far risaltare i gravi errori commessi dall’arbitro in quella partita, a favore della JUVENTUS ed anche sottolineato i risultati negativi dell’osservatore LUCI Luciano sul conto dell’arbitro qualificati come ulteriormente DIMOSTRATIVI DELL’INTERESSE DEL MOGGI VERSO IL PIERI AL MOMENTO DELLA FORMAZIONE DELLE GRIGLIE E DOPO, per consentire al PIERI di proseguire senza intoppi la sua carriera arbitrale in vista del raggiungimento di ulteriori e più prestigiosi traguardi.
A quanto pare Moggi si è interessato di Pieri nella formazione delle griglie però approfondirò questo capo di imputazione. Per quanto riguarda la interpretazione letterale dell’articolo, lascia stare, come lo interpretiamo io e te conta quanto il due di coppe a briscola, atteniamoci a come lo ha interpretato la Cassazione (leggi sopra) che facciamo più figura tutti e due. Gli arbitri poi sono stati tutti assolti a parte De Santis per la partita Lecce Parma e li ci sono intercettazioni in chiaro che lasciano poco spazio alla fantasia, gli arbitri sono stati assolti perché non si sa cosa si siano detti nelle conversazioni con le svizzere tenutesi con Moggi e sarebbe stato assolto pure Racalbuto per la partita Roma Juve, però Racalbuto ha una intercettazione ambientale di colloquio su svizzera per la partita Cagliari Juve che pesa come un macigno, ti cito alcuni passi “che ci freca della Coppa Italia, non è il caso che tu vada la a ….. [comprometterti?] ti mettiamo per Cagliari” [perché li servi].
“Così come va qualificato fraudolento l’avvicinamento del presidente di una società all’arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra “segnalata”. A patto che l’avvicinamento sia idoneo (rivedi punto 24.4 pagina 51 sentenza Moggi). Anche perché l’avvicinamento altrimenti potrebbe essere pure il salutare l’arbitro.
2) Il capo q è sbagliato perché in cassazione ci mettono al capo q De Santis e i suoi contatti con svizzera, la cassazione sul punto ha fatto un casotto eventualmente se ci saranno richieste di risarcimento danni se la vedranno in sede civile a far notare l’errore (pagina 117 Cass. Moggi, punto 89.3. Sulle prime infatti io avrei voluto inserire come esempio il capo di imputazione q) ma avrei poi dovuto fare un articolo di 50 pagine.
Per quanto riguarda il fatto che Moggi sapeva già perché il sorteggio era già avvenuto, lo sappiamo benissimo, non ho voluto analizzare anche il capo f) altrimenti avrei dovuto scrivere un articolo di 50 pagine, ho preso i principi espressi in quel capo di imputazione per analizzare il capo di imputazione teorico della cena del 5/1/2005.
3) Le telefonate con De Santis le analizzeremo, non credo che ce ne siano altre e noi ci dobbiamo basare solo su ciò che abbiamo e non su ciò che non abbiamo, la posizione di Nucini me la devo ancora studiare, resta il fatto che non ci sono prove che Facchetti abbia poi contattato l’arbitro e abbia inserito arbitri amici in griglia in questa cena.
4) questo me lo devi spiegare, cosa vuoi dire?
5) Il Punto 46.20, grazie per avermelo ricordato, sarà più facile per me ritrovarlo, lo analizzeremo successivamente, comunque a mio parere la cassazione non dovrebbe mettere il naso nella giurisprudenza sportiva e viceversa, guarda i dubbi sui contatti che la corte d’appello accetta e le sentenze sportive no.
6) Moggi non ricerca favori arbitrali però controlla la formazione delle griglie e da qui il fatto che si comporta come terzo designatore, gli arbitri ne sono a conoscenza ecc. ecc. ho spiegato queste cose un mare di volte. Per il resto riguardati le sentenze sportive, forse non ricordi bene certi passaggi. Te lo ricordo, gli atti posti in essere da Moggi, oltre a costituire violazione dell’art. 1 erano anche atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico di cui all’art. 6.
Come hai potuto notare, pur rispondendoti sommariamente ho fatto un commento di 2 pagine di word e se avessi dovuto approfondire tutte queste tematiche che tu giustamente mi poni avrei dovuto scrivere un articolo di 10 e più pagine di difficile lettura (diciamo pure che non lo avrebbe letto nessuno a parte te, Francesco e pochi altri), ho deciso di scrivere articoli brevi e di diluire le tematiche nei vari articoli.
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felixarpino ha detto:
Per quanto riguarda Bologna – Juventus, capo I, i designatori sono stati assolti già in primo grado, quindi per logica la frode ha coinvolto Moggi e Pieri, gli unici altri due imputati per quel capo d’accusa. E non mi risultano cene prima della partita, quindi non so da dove la Cassazione abbia tratto il convincimento che Moggi volesse Pieri nella griglia… perché lo “difende” da Biscardi? Vabbè… ribadisco quanto già detto: c’è il “tentativo” o “elemento preparatorio” di Moggi di condizionare le scelte dell’arbitro ma l’arbitro è stato assolto perché non ha accettato le direttive date da Moggi. Questo è il sunto delle due sentenze.
1) Più citi più mi convinco che sia sufficiente l’avvicinamento con intento fraudolento. Ovviamente se uno va a salutare l’arbitro non fa frode sportiva, è ovvio, perché l’intento non è fraudolento. Ma se gli va a dire “mi raccomando, fammi vincere” o gli mette delle pressioni (come Facchetti a Bertini): “sa, 4-4-4, per l’Inter non è che sia un grande score” oltre ad essere profondamente scorretto (violazione art. 1 sicura) credo possa essere frode sportiva. Perché se no cadremmo nell’assurdità che una stessa condotta da parte di un dirigente venga valutata in modo diverso solo in base alla risposta dell’arbitro e il reato di pericolo è stato introdotto apposta per questo! per punire gli atti preparatori! E cos’è quello del dirigente x se non un atto preparatorio alla frode? Poi non si concretizza, ma la messa in pericolo del bene protetto (a mio avviso) c’è. Seguendo quello che dici tu (perché la Cassazione non mi sembra scriva propri quello che intendi) se l’arbitro accetta si condanna il dirigente e l’arbitro. Se l’arbitro rifiuta non si condanna nessuno. Dipende tutto dall’arbitro, quindi? A me pare strano. Sarebbe interessante sentire opinioni anche di altri su questo punto, che è proprio pura accademia, teoria. Il succo è che per me l’atto di cui si parla e cioè cercare di influenzare un arbitro è un atto idoneissimo a mettere in pericolo la regolarità della gara mentre per te no.
Mi fa piacere sentire quello che hai detto su Racalbuto che, almeno per Roma – Juve, doveva essere assolto, fermo restando i sospetti svizzeri che io non negherò mai.
2) L’incoerenza col capo Q è proprio il fatto che gli ermellini scrivano, in relazione al capo F, che tutto vada rivisto perché (pag. 92): “Anche l’interessamento del Moggi, ritenuto dalla corte di merito elemento sintomatico sia della condotta fraudolenta inerente alla designazione dell’arbitro, sia del coinvolgimento in tale operazione del Pairetto necessita di un approfondimento onde dimostrare CHE L’ARBITRO DEFINITIVAMENTE SORTEGGIATO FOSSE STATO CONTATTATO OVVERO DIMOSTRARE CHE GLI ARBITRI FATTI INSERIRE NELLA GRIGLIA FOSSERO TUTTI COINVOLTI NELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA”.
Cosa significa? Significa che per condannare Moggi per frode sportiva non basta una semplice cena (e questo l’hai giustamente detto anche tu) ma non basta nemmeno fare la grigliata! Lo scrivono chiaramente! Non basta concordare la griglia perché – per essere penalmente rilevante – (sto leggendo la sentenza, eh…) deve essere seguito da un CONTATTO CON L’ARBITRO SORTEGGIATO.
Leggendo questo passo risulta chiaro che ci sono due mondi di frodare con le griglie:
a) fai la griglia con tutti arbitri associati (e Dondarini non lo è, lo sono solo De Santis e Racalbuto, quindi fare una griglia da 5 associati è impossibile);
b) fai la griglia e poi contatti l’arbitro sorteggiato.
Questo è quello cheti deduce da quello che hanno scritto qui, eh… quindi se applichiamo quello che c’è scritto a pag. 92 della sentenza Moggi al punto 61.5 al capo Q sorgono due domande: il Moggi ha poi contattato Rodomonti? No. Il Moggi ha inserito nella griglia con Bergamo 5 associati? No. Quindi perché l’hanno condannato? Ecco, questa non è una incongruenza?
“Per quanto riguarda il fatto che Moggi sapeva già perché il sorteggio era già avvenuto, lo sappiamo benissimo, non ho voluto analizzare anche il capo f) altrimenti avrei dovuto scrivere un articolo di 50 pagine, ho preso i principi espressi in quel capo di imputazione per analizzare il capo di imputazione teorico della cena del 5/1/2005″.
Ok, ma nell’articolo la tua frase era suggestiva, cioè facevi intendere che dato che Moggi sapeva del sorteggio il venerdì alle 11.53 SICURAMENTE aveva parlato di griglie con Bergamo. E invece non è detto che sia andata così, probabile, per carità, ma c’è una spiegazione alternativa.
3) Vero, non c’è prova che Facchetti e Bergamo abbiano parlato di griglie durante cena. Come per il capo F. Le telefonate con gli arbitri hai detto tu stesso che erano vietate dall’ordinamento sportivo, per quello ti ho ricordato delle intercettazioni Facchetti – De Santis.
4) “Di certo erano proibiti i contatti telefonici di qualunque genere fra arbitri e presidenti, a riguardo c’è pure un processo sportivo sulle schede svizzere che ha portato a condanne per violazione dell’art. 1 CGS”. Quindi, mi confermi che sono vietate anche le Facchetti – De Santis o bisogna analizzarle, non ho capito?
5) Quoto.
6) Sentenze sportive. Visto che siamo in tema di parallelismo frode sportiva – illecito sportivo. Il capo Q fu analizzato già nel 2006 in sede sportiva e vide la “condanna” per art. 1. Stesso discorso per altri due illeciti contestati da Palazzi: Juve – Lazio (capo F) e Fiorentina – Bologna (capo G), riconosciuta solo la slealtà sportiva.
Se fosse vera la sovrapponibilità delle due norme mi verrebbe da dire che ci hanno preso più le sentenze sportive che quelle penali, soprattutto leggendo certe incongruenze (come quella capo F e capo Q).
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Malati di calcio (@Malatidicalcio3) ha detto:
Entro solo per rinforzare il concetto dell’ l’avvocato Guido Valori intervistato a suo tempo da fcinternews:
“La relazione di Palazzi? E’ una richiesta di archiviazione che archivia i fatti per i quali stava indagando Palazzi stesso. Non ha alcun valore giuridico, è una richiesta di archiviazione. Non è un accertamento della verità, il procuratore federale fa le indagini. All’esito delle indagini o archivia o prosegue con un deferimento. Qui ha chiuso con una motivazione anziché con un’altra, la motivazione purtroppo non ha alcun valore rispetto a quello che è l’accertamento di quelle che non possono essere delle ipotesi di contestazione disciplinare. Peraltro qui l’archiviazione avviene su quello che dice Palazzi perché sarebbe trascorso un certo tempo e quindi non è possibile andare all’accertamento. Poi che lui esprima anche una sua ipotesi relativa a responsabilità dell’Inter e quindi di Moratti, rimane un’ipotesi che non passa al vaglio di nessuno”.
Cosa avrebbe rischiato l’Inter in caso di mancata prescrizione?
“Avrebbe rischiato un deferimento e quindi un giudizio di fronte alla disciplinare”.
Perché la Procura ha redatto questa relazione?
“Bisognerebbe chiederlo a chi l’ha predisposta. Posso immaginare le reazioni che hanno condotto a essa, ma sono ragioni giuridiche non certe. Qualche volta avviene che negli atti d’archiviazione si facciano dei riferimenti, qui sotto il profilo giuridico non c’era nulla che giustificasse una motivazione particolare. Lo ha fatto ma rimane un atto unilaterale che non ha trovato vaglio da parte di nessuno. Nel senso che l’archiviazione non viene vagliata. Un deferimento, invece, ha una commissione o un giudice sportivo. Ti viene fatta una contestazione disciplinare, tu vai lì, ti difendi, quella commissione esamina se sei più o meno responsabile e se non lo sei per niente. Si fa un accertamento, questa dichiarazione è priva di accertamento”.
La Juventus può rafforzare con questa relazione la sua teoria del ‘tutti-colpevoli’ e ripulire la propria immagine?
“No, diciamo che questa cosa ha innescato una serie di azioni dando convincimento alla Juventus che non fosse l’unico soggetto che avrebbe dovuto patire delle sanzioni disciplinari. Però è un coinvolgimento basato su una relazione unilaterale, per quanto attento, per quanto persona capace e garbata, è pur sempre unilaterale. Palazzi in tutti questi deferimenti ha avuto molto spesso ragione. Però tra avere molto spesso ragione e averla sempre c’è una differenza importante. Questo non vuol dire che quello che dice Palazzi sia la verità. Anche nella ricostruzione dei fatti, non è proceduralmente corretto arrivare ad affermare una cosa del genere. Lo ha fatto però, ripeto, dal suo punto di vista e con gli elementi che aveva raccolto fino a quel momento”.
Quanto avrebbe influito l’assenza di Facchetti in un eventuale processo?
“Chi può dirlo. Io penso niente. L’accertamento qualora fosse stato richiesto sarebbe stato fatto doverosamente nei confronti delle persone che avevano contestazioni disciplinari. Chi non ne risponde, nel caso di Facchetti, non avrebbe influito se non per il fatto che in qualche maniera è una persona indirettamente chiamata causa. Questo non avrebbe avuto una grande influenza. I reati non potevano essere contestati, perché il procedimento – come in penale – si chiude quando una persona è deceduta”.
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franctosc ha detto:
Caro Rug mi accodo a tutte le obiezioni che ti ha già fatto Felix; in particolare, non c’è nessuna telefonata che riveli che Dondarini nel capo f è stato messo in griglia per volere di Moggi, e quindi buona parte della tua argomentazione è campata in aria.
Aggiungo un paio di cose. La prima è che già siamo a quattro potenziali capi d’imputazione, e ce ne saranno altri; mica male, considerato che mentre la dirigenza Juve era intercettata a tutto spiano per mesi e mesi, nessun dirigente interista è mai stato intercettato direttamente e possiamo ascoltarli solo “di striscio”. Pensa quanti sarebbero stati i capi potenziali a parità di intercettazioni.
Seconda cosa, in effetti mi hai spinto a risentirmi la Fazi – Bergamo (o meglio, il monologo della Fazi con Bergamo all’ascolto), quella che per te è la telefonata del “prendere in giro Facchetti”. E’ molto interessante. Intanto la Fazi si conferma, malgrado non facesse più ufficialmente parte della CAN, il collettore di tante lamentele e veleni che arrivavano all’ambiente arbitrale. Ora, quello che ci fa capire la telefonata è proprio che l’incontro Bergamo – Facchetti è fatto per parlare di cose serie, e anche di arbitri (a un certo punto Bergamo fa anche la battuta “figurati se non si parla di arbitri”). Se si dovessero vedere per fare gli auguri di Natale e fare una tombolata insieme tutte le raccomandazioni della Fazi a Bergamo non avrebbero nessun senso. Le raccomandazioni della Fazi a Bergamo confermano che è un incontro serio in cui si parlerà di politica arbitrale. Cosa dovrebbe far capire Bergamo a Facchetti? Che lui si sta attivando per riequlibrare la politica arbitrale sbilanciata verso Juve e Milan, e quindi ha anche un occhio di riguardo verso l’Inter. Cosa dobbiamo dedurre? Che in realtà invece tutto questo non è vero? E perché mai? In realtà abbiamo visto almeno un’occasione in cui Bergamo si attiva effettivamente per “riequilibrare”. Il consiglio della Fazi qui significa semplicemente: “l’Inter è convinta che la politica arbitrale stia pendendo verso Juve e Milan, tu fagli capire che invece stai cercando di riequilibrare”. Si parla di opinioni, non di realtà.
E perché Bergamo doveva cercare di fare arrivare questo messaggio a Facchetti? Il contesto, l’abbiamo detto mille volte. Si stava decidendo la sorte anche dei designatori, e Bergamo va a caccia di sostegni. Per questo deve tenersi buono Facchetti, deve dargli ragione, fargli credere di essere dalla sua parte. Diciamo che Bergamo fa public relationship con un importante dirigente sportivo. Lo faceva anche Pairetto andando alle cene da Moggi. C’entra qualcosa con come andavano poi gli arbitraggi? Ben poco secondo me. E comunque difficilmente questa telefonata aggiunge qualcosa di nuovo a quello che già avremmo saputo anche senza intercettazioni, ossia che tutti si lamentano, e la Juve è percepita come quella che “incassa” di più.
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ruggierodistaso ha detto:
Caro Francesco, a Felix ho risposto in maniera esaustiva, leggiti la mia risposta, ti ripeto che ho preso i principi sanciti dalla Cassazione senza entrare nel merito dei capi di imputazione riguardanti Moggi e li ho applicati al capo di imputazione teorico. I capi di imputazione reali riguardanti Moggi sono tantissimi, non mi va neanche di contarli, tieni presente che superano l’80% dei capi di imputazione del processo calciopoli e i capi di imputazione per nominarli hanno preso tutto, e superato, l’alfabeto. Per quanto riguarda la telefonata Fazi Bergamo, è chiaro che hanno parlato di arbitri, l’ho già detto ma il reato consiste nel mettere in griglia gli arbitri amici e contattarli successivamente, cosa che qui manca e noi ci dobbiamo attenere a ciò che abbiamo e non a ciò che non abbiamo, ti ricordo che nel processo penale manca il tassello più importante, le telefonate su svizzera. Poi lo hai detto tu stesso che la politica arbitrale era sbilanciata verso Juve e Milan e il Milan non incassava mai e che lui doveva far credere che invece voleva essere anche dalla sua parte, se per te non è prendere in giro cos’è? Poi lo so che lo invita perché va a caccia di sostegni per il suo futuro, sono cose che non ho messo per non fare un articolo troppo lungo
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ruggierodistaso ha detto:
La Fazi si raccomanda perché lui gli dica e gli faccia credere certe cose
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franctosc ha detto:
E contiamoli invece, se non sbagli i capi d’imputazione reali per Moggi sono 16, se dici che non si possono contare sembra che siano centinaia. Trucchetti da avvocato, eh 😉
Per quanto riguarda il resto non farmi dire quello che non ho detto: “Poi lo hai detto tu stesso che la politica arbitrale era sbilanciata verso Juve e Milan e il Milan non incassava mai e che lui doveva far credere che invece voleva essere anche dalla sua parte”. Io ho detto soltanto, questo è quello che Facchetti credeva, per cui la Fazi dice a Bergamo “vai lì e digli che non è vero”. Ma il fatto che Bergamo si preoccupi di smontare una convinzione di Facchetti e dell’ambiente interista non significa automaticamente che quella convinzione invece fosse vera.
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ruggierodistaso ha detto:
Fazi: “Per stasera hai organizzato tutto?”
Bergamo: “Ma penso di sì, non l’ho nemmeno sentito per l’organizzazione..cioe ho chiamato solo un…”
Fazi: “Ma chi chiami? Solo lui?”
Bergamo: “Si si si”
Fazi: “Paolo, molto silenzioso, fai parlare lui”
Bergamo: “Beh sì, non mi posso mica mettermi a sbottonarmi troppo”
Fazi: “Più silenzioso che tu puoi…ti riesce cosi bene parlare…fai parlare lui…tu ascolta…rispondi solo quello che ti dice…però rispondi, come ti posso dire, entrando dentro l’argomento ma dalla sua parte… quello che è in difficoltà…hai capito…mettigliela sotto questo aspetto…la grande fatica, la grande difficoltà che fai”
Bergamo: “Ma gli si può mettere anche qualche stupidata che ha fatto Mancini, eh…perché gli ci voglio far entrare un po’ il discorso di Matteo (Trefoloni, ndr) eh”
Fazi: “Alla fine eh…ti ci riportera’ lui…alla fine della serata”
Bergamo: “Ma tanto ci si arriva poi, figurati se non si parla di arbitri…gli devo dire quella per dirgli: sai, come fa Mancini a mettersi contro con un internazionale come lui…”
Fazi: “Non fare che sia l’argomento della serata però…non è questo”
Bergamo: “Noooo”
Fazi: “Hai capito?”
Bergamo: “Sì,sììììì”
Fazi: “L’argomento principale deve essere quello della fatica che tu fai minuto per minuto, il disagio, la fatica, il lavoro…sempre quelle cose li…per stare con tutti..non quello che dicono…che tu stai soltanto con Juve e Milan…e adesso il Milan è pure incazzato con te, perché loro sono sullo stesso piano ma quando deve raccogliere non raccoglie mai…questa è l’ultima di questa mattina…capito?”
Bergamo “Scusa, ho perso il filo…”
Fazi: “Dunque…devi essere dalla parte di tutti…io ti ho detto…non solo dalla parte di Juve e Milan…visto che adesso il Milan è incazzato perché sta sempre sullo stesso piano della Juve, ma quando deve incassare non incassa mai…hai capito?”
Bergamo: “…quando deve incassare non incassa…cioè…se c’è…quando…cioè, se c’è una cosa che non gli va…non lo accetta…insomma, questo”
Fazi: “Noooo…se c’è qualcosa che deve prendere a lui non gli tocca mai quando c’è la Juve”
Bergamo: “Aaah, ho capito ho capito”
Fazi: “Che rimanga tra noi…hai capito?”
Bergamo: “Sì, ma con loro non incassa mai nessuno…con loro, con Torino, non incassa mai niente nessuno…è questa poi la logica del discorso”
Fazi: “Sì, ma adesso però si cominciano a rompere i coglioni tutti…tu però eri quello che poteva un attimo bilanciare questa situazione…non proprio con tutti…con qualcuno…o con tutti a dare ognuno il suo…non ci stai riuscendo nemmeno te…per quale motivo? Hai capito…questa è di stamattina. Quindi per lo stesso motivo che ti dico all’altra fonte…stai attento quello che gli dici…hai capito…quindi non è che gli altri non incassano…e che è umanamente impossibile fare tutto da soli avendo tutti contro. E da qui le eventuali discussioni…quel chiacchiericcio che sta uscendo fuori che non è piu’ un chiacchiericcio, ma è una cosa messa ad arte per quello che conta perchè c’hai davanti non Einstein… però…però
Bergamo: “Sì, ma sai le cose hanno preso una piega cheee…”
Fazi: “Infatti”
Bergamo: “Hai capito…”
Fazi: “Ha una cosa anche lui, infatti…ha un suo valore molto molto importante…quindi lascia perdere Mancini…che cazzo te ne frega…sì, fagliela la battuta…per carita di dio, spiegagli che cosi non si fa, che ci rimettono, tutto quello che vuoi. Ma non fare che sia l’argomento della serata…se solo ben capisci e studiati però, ti ho detto… essendo meno irruento. Però…se diventa questo l’argomento, cambia, se no dai adito a quello che loro hanno risaputo…loro fonte inter…hai capito? Ecco quindi, mi raccomando…quindi ogni volta che parli di’: è giusto questo? Dentro di te, senz’altro, sarà giusto, ma ponderalo, non lo dire di getto, a te non ti riescono bene le cose dette di getto”
Bergamo …anche perchè poi lui non è, non è un gran…”
Fazi: “Bravo…capito”
Bergamo: “Lui non è un grande intelligente…”
Fazi: “Quindi, hai capito…quindi devi essere non immediato, ma incisivo, la frase a effetto lui non la capisce…devi girare intorno all’ argomento e poi ci devi entrare, con calma. Lo deve capire bene poi, perchè da quella parte li’ pensano questo, hai capito?”
Senti, il testo sta qui, facci un articolo e pubblicalo e io lo pubblico sulla mia pagina e ne discutiamo tutti insieme, non avere paura di affrontare un ciclone di interisti, si impavido come Felix
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ruggierodistaso ha detto:
@Felix: partiamo dall’idoneità degli atti, li hai letti i punti 24.2, 24.3, 24.4 che ti ho messo nel precedente commento? io li ho interpretati così, poi ognuno li può interpretare come vuole, non so che dirti. Poi, per favore non mi mettere in mezzo il capo Q, è chiaro che qui gli ermellini fanno un casotto perché nel capo Q condannano De Santis, il che è tutto dire e la sentenza di cassazione che avrebbe dovuto fare chiarezza ha fatto ancora più casini, ti lascio a te l’arduo compito di commentarli. I casini nascono dal fatto che non è stato tutto giudicato in un’unica udienza ma in due udienze separate e ci sono delle discrasie, Pieri è stato giudicato nella sentenza Giraudo e quindi ti devi leggere la sentenza di Cassazione Giraudo, secondo me se riunivano i due procedimenti facevano più figura. Ti ho lasciato a te questo compito di continuare a commentare tutti i vari capi di imputazione. Le telefonate fra Facchetti e De Santis saranno sicuramente violazione dell’art. 1, poi vediamo l’articolo 6. Sul fatto che le sentenze sportive ci abbiano preso meglio facendo anche prima sono completamente d’accordo con te, anziché stare ad attaccarti ai cavilli sui miei articoli ritorna a scrivere
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felixarpino ha detto:
Perfetto. Beh, quello che scrivono al capo F smentisce clamorosamente la motivazione della condanna al capo Q, anche al netto della incredibile inversione De Santis – Rodomonti. Non mi sembra un cavilletto da poco… Comunque tra poco tornerò ad occuparmene.
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ruggierodistaso ha detto:
Non è un cavilletto da poco, condannano De Santis per il capo Q per dei contatti su svizzera, se ti leggi il passo è così mentre Rodomonti la svizzera neanche ce l’aveva, il che è tutto dire
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franctosc ha detto:
Mi viene in mente a proposito del discorso: proposta di frode > accettazione da parte dell’arbitro, se la punibilità della proposta di frode dipende dal fatto che l’arbitro accetti o no (di questo state parlando, o sbaglio?)… a me mi pare che quando ci fu il calcioscommesse 2004, quello da cui nacque Calciopoli, alla fine nei processi sportivi fu squalificato solo Marasco per illecito, mentre gli altri al massimo per omessa denuncia, perché lui aveva fatto la proposta, ma non c’erano prove che altri le avessero accettate. Però dovrei ricontrollare, adesso non ho tempo; mi pare che andò così comunque.
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ruggierodistaso ha detto:
Quello però riguarda la giurisprudenza sportiva ed è comunque molto interessante, cerca e fammi sapere
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felixarpino ha detto:
Interessante. Il problema di cui si discuteva è proprio quello… a me sembra abbastanza logico che sia così. Anche perché se no non ci sarebbe il bisogno di fare il secondo comma della legge sulla frode sportiva che punisce ANCHE chi accetta.
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felixarpino ha detto:
Comunque è argomento da approfondire.
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bjh ha detto:
Ottime le osservazioni di Felix e Francesco che spostano il tiro dell’articolo evidenziando che , come ormai s’era capito da tempo, non s’è sempre usato lo stesso metro per analizzare i fatti accaduti. Viene pensionata ad esempio l’eguaglianza giudice ordinario / arbitro così come s’era letta in altri casi. Negli ultimi articoli si è visto che anche uno come Facchetti avrebbe rischiato grosso con un metro di giudizio cucito su misura. Fortunatamente (e non lo dico ironicamente) nessuno l’ha preso di mira. In ambito sportivo quanti art 1 concordanti portavano ad un art 6?
Cosa ancor più rilevante è quella che Francesco mette un po’ tra le righe.Ci sono possibili incriminazioni eppure nessuno ha sentito l’esigenza di intercettare Facchetti (cosa che credo lo avrebbe scagionato in maniera più netta). Lui in una nota telefonata vorrebbe tutelare la sua squadra avendo come arbitro Collina. Lui non era intercettato. Collina era intercettato? a me pare evidente che l’indagine abbia seguito sin da subito una strada ben precisa.A volte ci avrà pure preso, ma oltre ad alcune vergognose storture emerse, il punto fondamentale è che ci sono parti della storia di quegli anni che non conosciamo.
.
La telefonata della Fazi se letta senza indirizzarla non dice nulla e oltretutto ci offre un Bergamo che ci dici che con Torino non incassa mai nessuno. Non mi pare (dal tono usato) una frase di un sodale per cui, come più volte ho detto, Bergamo non era in combutta con nessuno. Potrebbe aver fatto cazzate ma non credo fosse membro di alcuna associazione per alterare i risultati delle partite di calcio.
Ps mezzo Ot a pagina 139 sentenza Casoria vengono citati i progressivi 6014, 6366, 8781, 10159.
Non è che gentilemte qualcuno ha sottomano gli audio citati?
ps per Malati di Calcio. Le considerazioni riportate possono essere condivisibili, ma resta il fatto che se il buon Palazzi avesse analizzato la breve e scarsa carriera sportiva di bjh ventilando un terzo delle accuse citate nella nota relazione che porta il suo nome, lo avrei rivoltato come un calzino o almeno ci avrei provato.Altro che Magari mi sbaglio ma non credo che Facchetti Giacinto sarebbe tanto contento sapendo che al di là delle chiacchere nessuno abbia chiamato Palazzi a rispondere delle sue accuse. Che poi dalla sponda juventina si usi tal relazione anche a sproposito non cambia la sostanza.
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ruggierodistaso ha detto:
Sul metro di giudizio cucito su misura non so che dirti, non c’è, io conosco solo il metro di giudizio usato con Moggi e quello sto applicando a Facchetti. Sugli articoli 1 che diventano 6 approfondiremo in seguito ad ogni modo convengo sul fatto che sarebbe stato bello se Facchetti fosse stato ancora vivo e avesse avuto delle imputazioni da cui difendersi nei vari processi. Forse non avrebbero assegnato lo scudetto all’Inter, di certo non sarebbe finita in serie B, ma ci sarebbe stata una indagine a 360 gradi. Sarebbe stato bello se avessero intercettato le svizzere, sarebbe stato bello se avessero intercettato Collina, sarebbe stato bello se Facchetti fosse stato ancora vivo, sarebbe stato bello se avessero consegnato alla giustizia sportiva tutte le telefonate, sarebbe stato bello fare l’amore con Monica Bellucci, purtroppo le cose non vanno sempre come nelle favole e noi ci dobbiamo accontentare di ciò che abbiamo a disposizione per poter giudicare. Per esempio gli audio non ce li ho, ho come te solo la sentenza Casoria e le intercettazioni scritte.
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bjh ha detto:
Un metro realmente fatto su misura non potrebbe essere usato neanche come metro assolutorio di altri soggetti , sarebbe un’assurdità dal punto di vista logico e tu non puoi non saperlo. Ma il punto non è certo il sapere se il metro è stato cucito su misura per Moggi. Certo è che non sia stato usato con tutti. Innanzitutto quel metro non era l’unico disponibile. C’era qualcuno che sosteneva che il solo andare a cena col rettore dell’università in cui si davano esami era già lesione della sacra e inviolabile terzietà del giudice. Quel metro farebbe letteralmente a pezzi non solo Moggi ,che di certo non sarò io a difendere, ma anche Facchetti.
Non è stato usato quel metro? Io ed altri abbiamo sempre ritenuto un po’ fuorviante l’equazione arbitro/designatore = giudice ordinario (o meglio per me ha un senso ma visti i precedenti nel mondo del calcio mi pare un’equazione eccessiva applicata all’improvviso) ma chi la sosteneva dovrebbe storcere un po’ il naso al nuovo metro. Non solo, dici che usi lo stesso metro con Facchetti dimenticando che il metro non uniforme non è nato solo al momento del giudizio ma sin dalle indagini. Vuoi usare lo stesso metro? Non puoi certo far apparire d’incanto intercettazioni , pedinamenti e altre cose mai avvenute ma puoi far sparire quelle che ci sono in più solo da una parte. Sparirebbero ad esempio le conversazioni interne tra dirigenti della juve o tra questi e dipendenti juve. Sparirebbero quelle con Biscardi. Non ci sarebbe l’ambientale attribuita a racalbuto che tra l’altro è la più pesante da sentire perchè, pur non capendo perchè Moggi parli di ammonizioni del milan con Racalcbuto, quella frase c’è e non è certo una cosa da nulla e da sola vale mezza radiazione (l’altra metà gliela do per le schede date agli arbitri) Cosa rimarrebbe?
Non molto più che altrove o comunque molto ma molto meno di quel che è valso la condanna.
Quindi il metro non è stato univoco. Nulla di male per quel che mi riguarda, perchè se uno ha fatto il furbo mi può pure star bene qualche attenzione particolare. Basta non negare l’evidenza.
Citi continuamente le sentenze Moggi per avvalorare la tesi della colpevolezza da un lato e della non colpevolezza dall’altro e come detto non lo trovo un gran che corretto (come minimo ci si dovrebbe riferire ad altre sentenze) ma la cosa buffa è che anche con quelle pure Facchetti avrebbe rischiato grosso.
“può rientrare in tale accezione l’intesa tra il presidente di una società militante in un determinato campionato ed il designatore arbitrale per la formazione delle cd. “griglie” degli arbitri destinati a dirigere le singole partite; ed ancora, l’atto attraverso il quale un presidente esprima al designatore le proprie preferenze in modo da inserire nelle cd. “terne” un arbitro piuttosto che un altro. Così come va qualificato fraudolento l’avvicinamento del presidente di una società all’arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra “segnalata” ed, ancora, il contatto riservato tra il presidente di una società e i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento, o sui suggerimenti per favorire l’una o l’altra squadra in competizione”.
Questa è roba scritta da chi condanna Moggi e a tuo parere questo è il metro da usare. Bene, a parte l’evidente ricerca di sovrapposizioni con i suoi misfatti si legge
“ed ancora, l’atto attraverso il quale un presidente esprima al designatore le proprie preferenze in modo da inserire nelle cd. “terne” un arbitro piuttosto che un altro.”.
èh???? come? vuoi vedere che il solo esprimere le prorprie preferenze al designatore in modo da inserire in griglia un arbitro piuttosto che un altro è atto fraudolento idoneo? non sta scritto da nessuna parte che ci debba essere l’accettazione del designatore ( sarebbe cosa senza senso). Allo stesso modo tu hai in precedenza usato questo passaggio
” A riguardo la Cassazione nella Sentenza Moggi ai punti 24.4 e 24.5 pagina 51, afferma che bisogna tener conto quanto meno della idoneità della condotta essendo insufficiente il semplice aspetto soggettivo (cioè quello che passa nella testa di chi agisce, nell’esempio di prima del tipo con il corno e il ferro di cavallo è chiaro che lui pensa/spera di compiere atti idonei per impedire che il rigore venga realizzato ma il tutto non è sufficiente) e che il reato di frode sportiva si considera perfetto in presenza del fatto diretto a realizzare l’obbiettivo preso di mira, senza che sia necessario l’effettivo conseguimento.”
per dire questo
“In altre parole che significa, significa che non è sufficiente per esempio che Tizio proponga all’arbitro di alterare la partita (perché altrimenti si abbraccerebbe l’interpretazione soggettiva per cui sarebbe sufficiente, per punire, esaminare la volontà dell’agente e si farebbe quindi un processo alle intenzioni) ma occorre che l’arbitro accetti altrimenti la condotta non sarà idonea e questo poi a prescindere dall’effettivo risultato conseguito in campo.”
In realtà i due passaggi non sono affatto collegati. Tu li hai messi in relazione ma non lo sono. Si indica che il reato si considera perfetto in presenza del fatto diretto alla realizzazione dell’obbiettivo non certo all’accettazione di chi tale obbiettivo deve fartelo realizzare. Se io chiedo a te di alterare la partita -squadra xy vs Juve- c’è un atto non idoneo. Se io nel 2008 avessi fatto la stessa richiesta a Collina l’atto sarebbe stato idoneo al 100% anche se Collina (designatore) mi avrebbe certamente mandato a quel paese. Quello sarebbe stato un atto diretto a realizzare l’obbiettivo preso di mira senza il suo effettivo conseguimento . Non c’è nessun processo alle intenzioni. L’intenzione è espressa a chi , in caso di accettazione, avrebbe i mezzi per realizzarla passando per gli arbitri e questo basta e avanza.
A scanso di equicoci. Nessun paragone tra Moggi e Facchetti e mi pare d’averlo spiegato più volte (a uno avrei affidato il mio portafogli, all’altro no e questo è solo un mio personale parere) , ma quest’ultimo in almeno 5 occasioni è andato oltre quello che l’equazione arbitro= giudice consentirebbe e questo escludendo gli incontri di cortesia, i regalini stupidi e gli auguri di Natale . In quelle 5 occasioni Facchetti s’è posto su un piano diverso da chi non chiamava, non cenava, non chiedeva ecc. Sono tutti Art1? non mi pare prorpio. Se poi vogliamo fare una scala di valori dicendo che se Facchetti fa almeno un paio di atti al limite dell’art 6 (o art 6 pieno) e Moggi ne fa 1500 facciamolo pure, ci sarà chi è più aggiornato di me, ma che si tenti sempre di sminuire non mi pare cosa corretta.
esempio “non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti prima di una partita e più in generale non ci sono prove di arbitri contattati da Facchetti fatta esclusione per Nucini che comunque non mi risulta che abbia mai arbitrato una partita dell’Inter.”
A parte che ti è stato fatto notare che l’affermazione è falsa ma anche se fosse stata vera non cambierebbe nulla. Diversamente qualche furbacchione potrebbe contattere gli arbitri per alterare partite in cui non ci sia la prorpria squadra senza rischiare alcun che. In fondo basta far perdere le prorpie avversarie per vincere.
Nulla c’entra il fatto che Facchetti mai abbia chiesto favori a Nucini. Non doveva andare al di là dei saluti di cortesia e delle chiaccherate sul tempo.
Telefonata fazi Bergamo. Tu scrivi : “È la telefonata in cui la Fazi gli dice di fargli credere che lui è dalla parte di tutti non solo di Juve e Milan tanto Facchetti avrebbe abboccato perché non è tanto intelligente.”
Libera interpretazione ma a mio parere la Fazi dice di fargli il discorso stando dalla sua parte perchè Facchetti pensa che milan e juve abbiano un trattamento di favore. Come se io dicessi che tu tratti diversamente la juve dal resto del mondo (a me pare una cosa evidente) e tu mi mi rispondessi che non è vero, che sei neutrale o che per lo meno non stai col resto del mondo e che fai una fatica bestia ad essere neutrale. Non significa che mi stai prendo per i fondelli. Semplicemente a mio avviso non ci riesci.
Ma l’esagerazione sta nel collegare la presunta presa in giro col fatto che essendo considerato poco intelligente Facchetti avrebbe abboccato. La Fazi dice “la frase a effetto lui non la capisce…” che non c’entra un tubo col bersi un raggiro. Per altro non è manco esattamente corretto parlare di intelligenza ma comunque il senso non è quello da te indicato.
Bergamo in quella telefonata pare tutto tranne essere un sodale di Moggi. E qui non abbiamo trascrizioni, qui chiunque può ascoltare la telefonata. Un sodale sghignazzerebbe sapendo che Facchetti lo incontrerà e quasi certamente gli farà notare quelle che, a suo parere, sono disparità di trattamento tra inter e il duo juve milan. Invece non sghignazza per nulla. Ne ha i maroni pieni. Bergamo non sembra in combutta con Moggi. Schede o non schede, cene o non cene. Non significa che non fosse passibile di condanna per scorrettezze come non significa che Moggi aspirasse ad averlo sotto il suo controllo ma da quel che sappiamo pare altamente improbabile che fossero in combutta.
La frase devastante per gli accusatori ad oltranza è questa
“tu però eri quello che poteva un attimo bilanciare questa situazione…non proprio con tutti…con qualcuno…o con tutti a dare ognuno il suo…non ci stai riuscendo nemmeno te…per quale motivo? ”
Questa da sola vale il prezzo del biglietto di sola andata in prima classe per togliere Bergamo dalla lista dei bracci armati di Moggi. Evidentemente le frasi della Fazi van bene solo se sono in una direzione, se sono nell’altra meglio dimenticarle.
ps La Bellucci la lascio a te . Arcuri per le mie di favole.
battutacce a parte i miei sogni non cambiano la vita di nessuno, le sviste e le furbate ai processi si. Ci dobbiamo basare su quel che abbiamo ma nulla vieta di dire che quel che abbiamo è stato raccolto in modo imbarazzante. Concordo ovviamente sul fatto che un Facchetti vivo e in grado di difendersi sarebbe stato meglio.
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bjh ha detto:
“a uno avrei affidato il mio portafogli, all’altro no e questo è solo un mio personale parere”. Ovviamente il primo è Facchetti.
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ruggierodistaso ha detto:
Partiamo dal presupposto base: quel qualcuno ero io e se fosse stato per me, usando quel metro di giudizio anche in campo penale, i soli contatti su svizzera erano di per se già sufficienti per condannare anche gli arbitri come ha fatto De Gregorio nella sentenza di primo grado abbreviato Giraudo, poi nessuno l’ha pensata come me neanche in ambito sportivo dove i contatti fra arbitro e Moggi e le cene fra i designatori e Moggi sono state considerate di per se mere violazioni dell’art. 1 CGS. Che facciamo? Continuiamo ad applicare i miei pensieri oppure ora che abbiamo le sentenze definitive con i principi stabiliti dalla cassazione applichiamo quelli? Io applico quest’ultimi sulla base di ciò che ho a disposizione nella Relazione Palazzi. Non metto in dubbio che se ci fosse stata una indagine a 360 gradi sarebbe uscito di più ma noi quello abbiamo e su quello ci dobbiamo basare. Per quanto riguarda l’idoneità degli atti per cui ci vuole il consenso se non mi credi ti faccio leggere un passo della sentenza Conte https://www.facebook.com/572120712937074/photos/a.572498079566004.1073741828.572120712937074/734936759988801/?type=3&theater . Per quanto riguarda l’associazione a delinquere, Moggi era in associazione con Bergamo nella predisposizione delle griglie in cui Moggi influiva ma Bergamo ignorava che poi Moggi avesse degli arbitri amici che comunque contattava su svizzera, Bergamo e Pieri infatti, dopo Bologna Juve, comunicano su linea italiana nonostante entrambi avessero le “svizzere”, la stessa cosa vale per l’intercettazione Racalbuto De Santis dopo Roma Juve, che strano, entrambi hanno la “svizzera” e poi si comunicano su linea italiana. In altre parole Bergamo non aveva come scopo quello di favorire la Juve ma commetteva reato di frode sportiva accettando le ingerenze di Moggi nella predisposizione delle griglie poi Moggi contattava gli arbitri su svizzera ma non sapendo quello che si sono detti gli arbitri sono stati quasi tutti assolti. Per quanto riguarda la violazione degli articoli 1 e 6 CGS ne parliamo meglio nel prossimo articolo.
P.S. anche a me piace molto di più la Arcuri
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ruggierodistaso ha detto:
Il tutto può significare solo una cosa: che a parte Moggi gli altri non sapevano delle svizzere possedute da altri
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bjh ha detto:
Oh bene. Io pure userei il tuo metro normalmente. Tutti condannati già solo per i contatti. L’unica cosa per cui non lo farei è che parliamo di calcio ossia di un ambiente in cui son passate sotto silenzio porcate d’ogni tipo. Ma tornando a noi. Bergamo come detto potrebbe benissimo essere condannabile per ciò che dici ma comunque è evidente che la cupola cosi come volevano vendercela non sta in piedi. Bergamo addirittura dalla frase della Fazi pare essere il contrappeso che tenta di bilanciare un po’ lo strapotere juve ( o forse juve/milan, questo non è ben chiaro) ossia è quello che mette un freno,. Poi chiaramente l’andazzo era quello di sentirsi, di confrontarsi di non farsi nemici e in quello è palese che se vogliamo essere corretti fino al midollo non si può far altro che condannare certe “usanze”. Altra cosa su cui sono dello stesso avviso sono le svizzere e infatti come ho sempre detto non c’è alcuna associazione se non intesa come somma di singoli rapporti tra moggi e gli arbitri presi uno ad uno e Moggi con i designatori. In pratica lui spaccava i maroni a tutti sperando di ricavarne se non aiuti almeno arbitraggi non contrari e questo sicuramente è lesivo del bene protetto. Sull’idoneità invece resto della mia idea perchè la frase che ti ho riportato non è interpretabile. Quello dice, senza via di scampo. Mi hai indicato il metro da usare e in quel metro c’è scritto quello. Vogliamo cambiare metro? ok però in tal caso mi serve un link della sentenza. (in quello indicato vedo poche righe) Per curiorità ,supponendo che sia corretta questa fantasiosa interpretazione di cosa sarebbe passibile il promotore in caso di non accettazione?
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ruggierodistaso ha detto:
Il promotore in caso di non accettazione non è punibile in quanto l’atto non è risultato idoneo a meno che (forse) ma ci sarebbe molto da discutere, non si tratti di una cospicua somma di denaro. In tal caso sarebbe sufficiente (forse) valutare se la somma di denaro offerta sia idonea a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma ma non c’è molta giurisprudenza a riguardo, c’è giusto la sentenza Preziosi, se vuoi ci puoi dare una lettura
Fai clic per accedere a hc.dll
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ruggierodistaso ha detto:
Per quanto riguarda la sentenza Conte qui c’è tutto
http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/05/17/calcioscommesse-la-sentenza-di-assoluzione-nei-confronti-di-antonio-conte/
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bjh ha detto:
Il passaggio incriminato penso sia semplicemente mal scritto perchè sarebbe veramente un’assurdità. In ogni caso avremmo due sentenze contraddittorie il che la dice lunga sulla volatilità del metro usato per le condanne. Nella versione che tu sembri preferire ci sarebbe un secondo problema. Il pm vuole che ci sia l’accettazione? Dove sta l’accettazione nel caso Moggi? Non basta più il designatore perchè per mettere in pericolo in senso non astratto il bene protetto (come si pretenderebbe se si volesse anche l’accettazione della controparte come elemento irrinunciabile per l’idoneità) devi mettere di mezzo l’arbitro e non basta più il contatto manco con quest’ultimo. serve che si dimostri che questi abbia accettato, cosa che pur con elementi indiziari non è affatto provata manco per Moggi e soci. Ripeto a me pare una cosa demenziale per cui mi auguro che quella da te riportata sia frutto di una frase mal scritta. Potrebbe anche starci, dato che nessuno è stato assolto grazie a tale interpretazione la frase mal scritta sarebbe neutra rispetto a ciò che la sentenza mette a giudizio. Infatti la frase è solo preparatoria per dire quella successiva ossai che il PM (per tirare in mezzo Conte e il suo assistente) prefigura un reato a stadi suggessivi che possono via via far aumentare il numero dei partecipanti agli accordi.
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ruggierodistaso ha detto:
Come manca l’accettazione? ogni volta che Moggi interferisce nella formazione delle griglie e la sua interferenza ottiene esito positivo c’è ovviamente l’accettazione da parte dei designatori, gli arbitri sono stati quasi tutti assolti perché comunicando con svizzera non si sa cosa si siano detti con Moggi e quindi non sappiamo se ci sia stata l’accettazione. Poi, per quanto riguarda il caso Conte, lo schema è quello, poi le varie accettazioni all’accordo fraudolento avvengono per step successivi a formazione progresiva, prova a scaricarti al sentenza e a leggertela, sta in fondo all’articolo il link
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bjh ha detto:
Rug, l’unico e insostituibile motivo per cui un giudice (dopo una botta in testa) potrebbe voler ritenere necessaria l’accettazione in un accordo tra giocatori è che, se la controparte non accettasse, il mettere in pericolo il bene protetto non potrebbe realizzarsi, resterebbe teorico , (a mio parere invece basta e avanza la richiesta ).Quindi nel caso Moggi non basta più l’accordo col designatore che non può prescindere dall’arbitro per mettere in pericolo il bene protetto. Serve necessariamente e sottolineo necessariamente l’accordo con l’arbitro della partita comprensivo quindi di sua accettazione. Senza quello il bene protetto è inattaccabile. Se invece si interviene ancor più a monte (come nello spirito del reato di frote sportiva) allora l’accettazione serve solo ad inguaiare la controparte e non chi propone l’accordo che è già abbondantemente nei guai. Ripeto a mio parere quella è una frase infelice che comunque non c’entra nulla con la sentenza dal punto di vista sostanziale. Nessuno l’ha scampata per l’ambiguità di tale frase.
La sentenza conte me la son letta in mattinata.
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ruggierodistaso ha detto:
Guarda che in calciopoli non è stata appurata nessuna accettazione da parte di nessun arbitro fatta eccezione per De Santis nel salvataggio della Fiorentina e di Racalbuto per la partita Cagliari Juve. Gli altri sono stati tutti assolti infatti. Ciò che è stato appurato infatti è stata l’accettazione dei designatori ai desiderata di Moggi e da qui la lesione della terzietà e imparzialità dei designatori e quindi il reato di frode sportiva
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bjh ha detto:
Lo so benissimo Rug ma stai mischiando i due metri. Uno è quello delle sentenze Mogg, in cui non serve neanche l’accettazione della proposta per condannare il proponente (e l’esempio che ti ho tratto dalla sentenza è inequivocabile in tal senso). L’altro è quello che hai tirato in ballo tu con la sentenza Conte. Con quel metro (o meglio con l’interpretazione di quella frase che hai messo anche sulla pagina Facebook che a mio parere è solo una frase mal scritta che per quella sentenza conta come il due di picche con briscola coppe e non è connessa a quanto deciso dal giudice) neanche Moggi sarebbe condannabile dato che si dovrebbe trovare un arbitro (e non solo il designatore) che abbia accettato una sua proposta di frode. Se la proposta c’è stata è stata su svizzere così come pure l’eventuale risposta positiva dell’arbitro, ma non lo sapremo mai.
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ruggierodistaso ha detto:
Il reato di Calciopoli è consistito nell’intromissione di Moggi nella formazione delle griglie, gli arbitri non c’entrano niente e quindi è la proposta di alterazione delle griglie e ti ripeto, delle griglie, DELLE GRIGLIE, che dobbiamo vedere se è stata accettata, poi le sentenze, i principi espressi nelle sentenze c’entrano sempre, è così che si forma la giurisprudenza ed è sulla base della giurisprudenza che si giudicano casi analoghi
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bjh ha detto:
Dialogo tra sordi? HO CAPITO che ” Il reato di Calciopoli è consistito nell’intromissione di Moggi nella formazione delle griglie, gli arbitri non c’entrano niente e quindi è la proposta di alterazione delle griglie e ti ripeto, delle griglie, DELLE GRIGLIE”.
Qui si parla d’altro. Tu avevi scritto che in calciopoli, col metro usato in calciopoli, serviva l’accettazione da parte del designatore per le condanne altrimenti gli atti fraudolenti non erano da considerarsi idonei. Io ti ho trovato, negli esempi citati in sentenza, che non è affatto vero che servisse tale accettazione per le condanne. Tu a quel punto sei saltato alla sentenza Conte citandola per sostenere la tua tesi. Peccato che la frase che ti darebbe ragione (quella sottolineata in rosso sulla tua pagina facebook) ha valore pressoche nullo ai fini della sentenza Conte (nessuno è stato assolto per il fatto che colui a cui ha proposto la frode non ha accettato.Questa è l’unica cosa che ti darebbe ragione) ed è una frase a margine per introdurre ciò che il pm ha ritenuto essere un reato costituito da più stadi successivi per cui è verosimilmente una frase mal scritta. Ai fini del giudizio quella frase è neutra, valore nullo quindi per fare giurisprudenza.
Non solo, se prorprio la considerassimo come nuova interpretazione legislativa (oltre ad averne due interpretazioni discordanti) allora la sentenza Moggi andrebbe riscritta in toto e non solo torna utile. A quel punto non basterebbe più l’alterazione delle griglie (qui si c’è un parere mio personale) che da sole non equivalgono all’accordo tra giocatori dell’ albino leffe e siena per truccare un risultato. Lìalterazione delle griglie è condizione non sufficiente all’alterazione del risultato, l’accordo tra giocatori si. Manca l’accettazione dell’arbitro per rendere equivalenti al 100% i due casi. Questo non c’entra quindi nulla con le condanne di calciopoli che non hanno usato questo metro. Lì bastava l’alterazione delle griglie e per condannare il proponente bastava anche meno ossia l’esplicita richiesta di alterazione (anche con rifiuto di Bergamo).
Tanto per tagliare la testa al toro, ipotetica telefonata di Moggi all’arbitro xy su scheda svizzera prima di juve_milan 2004/2005
moggi :”Ciao, senti domenica mi dovresti dare un rigore ed espellere un paio di giocatori del milan. se non bastasse poi fai tu quel che vuoi.”
arbitro xy “hai bevuto? no io arbitro regolarmente”
Nella mia interpretazione. Moggi si becca frode sportiva nell’ordinario, art 6 nello sportivo. Omessa denuncia per l’arbitro.
Nella tua Moggi assolto nel penale, art1 nello sportivo. Arbitro omessa denuncia.
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ruggierodistaso ha detto:
Allora a prescindere dalle tue interpretazioni che non c’entrano niente: c’è una condanna di Moggi fra i vari capi di imputazione per aver tentato di convincere Bergamo a cambiare la griglia? no e sai perché, perchè nella frode sportiva non esiste il tentativo, la frode sportiva o c’è o non c’è, o l’atto è idoneo o l’atto non è idoneo. Ti farò un esempio: lascia stare Moggi, io Distaso Ruggiero incontro Paparestra a Bari il giorno prima dalla partita Reggina Juventus e gli dico: fai vincere la Reggina mi raccomando, lui mi fa un sorriso e se ne va, che dici, l’atto è idoneo? Ci può essere imputazione per frode sportiva?
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bjh ha detto:
Tu non sei manco un tesserato.
lo riscrivo.
telefonata ipotetica su svizzera tra arbitro xy /moggi.
moggi :”Ciao, senti domenica mi dovresti dare un rigore ed espellere un paio di giocatori del milan. se non bastasse poi fai tu quel che vuoi.”
arbitro xy “hai bevuto? no io arbitro regolarmente”
é da frode sportiva si o no?
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ruggierodistaso ha detto:
no
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