Allora, come sempre salve a tutti, è giunto il momento di incominciare a parlare della Relazione Palazzi che è stata considerata da molti o meglio dalla totalità degli juventini la prova del complotto di “Calciopoli”. Perché le telefonate di Facchetti non sono state prese in considerazione?  Ma è chiaro, perché è un complotto, perché le intercettazioni sono state fatte dalla Telecom di Tronchetti Provera che ha coperto Facchetti e ha distrutto Moggi e la Juve, “Farsopoli” ed altre eresie di questo genere. Cerchiamo di capirci qualcosa, vediamo se è vero che le telefonate di Facchetti erano penalmente rilevanti. Sappiamo tutti la storia dei baffi verdi, gialli e rossi ma pochi sanno che chi li ha segnati era un carabiniere, chi ha deciso se potessero essere rilevanti dal punto di vista penale era un PM ossia una persona laureata in giurisprudenza contrariamente al carabiniere. Se il PM avesse stabilito che fossero penalmente rilevanti sarebbero dovute entrare nelle informative e nei vari capi di imputazione e di conseguenza sarebbero poi state trasmesse agli organi di giustizia sportiva, se invece erano penalmente irrilevanti sarebbero, come è successo, dovute essere stralciate. Difficile pensare che un PM possa comunque sentire il dovere di trasmettere alla giustizia sportiva intercettazioni penalmente irrilevanti perché magari possono essere comunque rilevanti secondo il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC che, oltretutto, un PM non è tenuto a conoscere. Nella realtà dei fatti è successo qualcosa del genere con la famosa “Archiviazione Maddalena” ma, in quel caso, il PM agì su espressa richiesta del Presidente della FIGC che volle comunque essere informato sullo sviluppo delle indagini ma che poi, come ben sappiamo, non ne fece niente e la “Archiviazione Maddalena” fu “dimenticata” in un cassetto salvo poi comparire improvvisamente all’indomani dello scoppio dello scandalo “Calciopoli”. Non sappiamo se la stessa richiesta sia stata inoltrata a Narducci ma, ad ogni modo, è chiaro che siano state trasmesse agli organi di giustizia sportiva esclusivamente le intercettazioni che siano state considerate  penalmente rilevanti e non altre. La prima fase della nostra indagine consisterà quindi nell’analizzare le telefonate di Facchetti e dei vertici dell’Inter, premettendo che comunque ci sono anche altre telefonate di appartenenti ad altre società nella “Relazione Palazzi”, mica è una relazione solo sui “misfatti” dell’Inter ma degli altri parleremo in altri articoli, stabiliremo quindi se esse siano penalmente rilevanti e se lo siano quale sarebbe potuta essere la relativa condanna, poi li analizzeremo anche dal punto di vista sportivo considerando l’accusa di Palazzi come una semplice accusa non vincolante e cercando invece di capire anche dal punto di vista sportivo quale sarebbe potuta essere la relativa condanna. Prima di cominciare ad analizzare le intercettazioni di Facchetti e degli altri dirigenti dell’Inter per capire se esse fossero penalmente rilevanti dobbiamo capire cos’è penalmente rilevante ai fini di una imputazione di reato di frode sportiva e poi eventualmente vedere se possa anche sussistere il reato di “associazione per delinquere” di cui all’art. 416 c.p. Cominciamo quindi con enunciare il reato di frode sportiva di cui all’art. 1 legge 401/89 così come era enunciato nel 2006:

Art. 1.

Frode in competizioni sportive

 

  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da €258 a ad € 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
  2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
  3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da €2.582 a €25.822

Premettendo che le pene pecuniarie sono state aumentate ma il tutto è irrilevante ai fini della nostra indagine, dovremo per l’ennesima volta spiegare come funziona il reato di “Frode sportiva”. Esso è un reato a consumazione anticipata ossia un reato che va a punire gli atti tali quali promettere denaro o altra utilità o altri atti fraudolenti che possono mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma che, nel caso appunto del reato di “Frode sportiva”, è il corretto e leale svolgimento della gara. Perché il legislatore ha fatto ricorso alla consumazione anticipata?  Perché sarebbe materialmente impossibile dimostrare “al di la di ogni ragionevole dubbio” che una partita di calcio sia stata alterata. Eccoci qui, per l’ennesima volta, a fare sempre lo stesso esempio: la partita Italia Corea arbitrata da Moreno. Come fai a dimostrare “al di la di ogni ragionevole dubbio” che quando Moreno ha espulso Totti lo abbia fatto conscio del fatto che stesse sbagliando?  E anche ammettendo che abbia sbagliato consciamente (con dolo) se invece Moreno avesse dato il rigore, come fai a dimostrare “al di la di ogni ragionevole dubbio” che Totti o chi per lui lo avrebbe poi trasformato? Ecco per quale motivo il legislatore ha fatto ricorso alla consumazione anticipata che va a punire gli atti che siano “oggettivamente” e non “soggettivamente” tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma che in questo caso è il corretto e leale svolgimento della gara a prescindere poi dall’esito della gara stessa di cui stabilire se sia stato o no alterata “al di la di ogni ragionevole dubbio” è praticamente impossibile. Questa distinzione fra atto “oggettivamente” tale da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma e atto “soggettivamente” tale da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma è importantissima. Se fossero puniti gli atti che invece fossero solo nelle intenzioni dell’agente (appunto “soggettivamente”) tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma saremmo tutti, chi più chi meno, imputabili del reato di “Frode sportiva”. Chi è che di noi davanti al televisore non ha mai tirato una “macumba” al giocatore della squadra avversaria che stava tirando un calcio di rigore? Chi è che di noi non ha mai fischiato allo stadio gli avversari? È chiaro che questi sono tutti atti che nella nostra mente, appunto “soggettivamente”, sono diretti a cercare di intimorire l’avversario e quindi a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma sulla “Frode sportiva” ossia il corretto e leale svolgimento della gara ma non lo sono dal punto di vista “oggettivo”(sulla differenza fra interpretazione “soggettiva” e interpretazione “oggettiva” del reato di pericolo c’è tutta una spiegazione in “giuridichese” nelle motivazioni della sentenza di appello Moggi a pagina 140 e seguire su cui, se vorrete, tornerò in altri articoli). Ogni giocatore professionista sa che ci sono tanti tifosi che lo applaudono e tanti tifosi avversari che lo fischiano e non si dovrebbe lasciare intimorire . Nel caso specifico di “Calciopoli”, Moggi influiva sensibilmente sulla formazione delle griglie e i suoi desiderata erano accolti dai designatori arbitrali che non si limitavano a generiche rassicurazioni sull’arbitro ma che accettavano o meglio subivano le sue intromissioni sulla formazione delle griglie. In altre parole la condanna di “Frode sportiva” non c’è stata ogni qualvolta Moggi chiedeva che venisse inserito un arbitro ma ogni qualvolta Moggi chiedeva che venisse inserito un arbitro e l’arbitro veniva inserito e la formazione delle griglie riceveva il suo consenso e l’arbitro sorteggiato veniva poi contattato tramite le schede svizzere e quindi difeso dopo la partita almeno di fronte al “Processo di Biscardi” (non era un gran che come difesa, me ne rendo conto ma forse Moggi riusciva a controllare anche altri organi di stampa, chissà). Fatta questa dovuta premessa cominciamo ad affrontare i vari capi di imputazione teorica che riguarderebbero l’Inter che si evincono dalla Relazione Palazzi. Ironia della sorte, il primo capo di imputazione teorica che andremo ad analizzare sarà proprio Inter Juve. La prima telefonata è quella fra Mazzei e Facchetti. Mazzei era il  Vice Commissario della Commissione Nazionale arbitri di serie A e B, con l’incarico di preparatore tecnico degli assistenti ed aveva il compito di proporre una griglia con il nome di due assistenti per ciascuna partita ai designatori che poi decidevano in autonomia. È Mazzei a chiamare Facchetti, si tratta di una mera telefonata di cortesia ma Facchetti, sapendo che Mazzei si sta recando a Coverciano, gli dice: “Eh, sceglili … sceglili bene per … per domenica sera, eh” riferendosi agli assistenti per la gara Inter Juventus. A riguardo va subito messo in chiaro un concetto, non indica dei nomi, non ha degli affiliati, non ha guardalinee da indicare perché sa che sono interisti a differenza di Meani che voleva Puglisi perché era notoriamente milanista, si raccomanda semplicemente di sceglierli bene. Mazzei gli risponde che indicherà il numero 1 ed numero 2 e cioè Ivaldi e Pisacreta, in altre parole la scelta è già stata fatta da  Mazzei e Facchetti non influisce in alcun modo nella formazione della griglia degli assistenti contrariamente a Moggi. Facchetti, poi, aggiunge:”E il numero uno degli arbitri”,riferendosi chiaramente a Collina, “Lì non devono fare sorteggi, lì devono … “, ma Mazzei  gli risponde “come si fa?” [a non fare i sorteggi] e gli spiega come funziona la formazione della griglia e delle preclusioni. In altre parole Facchetti riceve una risposta negativa cosa che non so se sia mai successa a Moggi ma Mazzei, dopo aver detto che i designatori “devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte per lui”, rassicura Facchetti dicendogli che dopo ne avrebbe parlato con Bergamo. Il giorno dopo Facchetti telefona a Bergamo, è la telefonata che conosciamo tutti di cui riporto il link https://youtu.be/YfpPAQCeYq0 (è comunque riportata anche nelle motivazioni della sentenza Moggi di primo grado a pagina 465) è quella in cui Facchetti e Bergamo discutono della griglia predisposta da Bergamo per quella partita, in cui Bergamo gli spiega i motivi per cui non ha inserito Messina o Trefoloni nella griglia, in cui Facchetti si lamenta dell’arbitro Bertini presente in griglia con cui avevano avuto “qualche problemino” nella partita con il Perugia (qui le immagini https://youtu.be/pWA0b9DnKYQ )  e in altre partite e riceve delle rassicurazioni da parte di Bergamo: “nel caso esce ci parlo io”  (Bertini non sarà comunque sorteggiato), in cui Facchetti vorrebbe fosse presente in griglia Collina (N.B. è Bergamo a pronunciare la parola Collina stante la perizia fonica dell’ing. Porto perito del Tribunale di Napoli) e riceve comunque altre rassicurazioni da parte di Bergamo riguardo alla griglia: “sono tutti internazionali [….] sono quattro e tutti e quattro possono fare la partita […] c’è dentro Collina, c’è dentro Paparestra, c’è dentro Bertini e c’è dentro Rodomonti”. Personalmente in quest’ultima telefonata non ci vedo niente di rilevante dal punto di vista penale, Facchetti non impone una griglia, non impone un arbitro, si informa semplicemente su qual è la griglia, chi sono gli arbitri che Bergamo ha già messo in griglia in totale autonomia fra cui c’è anche Collina ed esprime le sue perplessità su Bertini. Perché Facchetti vuole Collina? È per caso un affiliato di Facchetti? Ha dei rapporti privilegiati o segreti con Facchetti su scheda svizzera? Lo incontra in qualche ristorante nel giorno di chiusura passando dalla porta di servizio per non dare nell’occhio? No, semplicemente perché considera Collina il miglior arbitro in circolazione e quindi adatto per una partita così importante. Questa telefonata in altre parole non ha niente di rilevante né dal punto di vista penale né dal punto di vista sportivo e giustamente è stata scartata dal pool investigativo di Calciopoli. Diversa opinione si potrebbe avere invece per la telefonata con Mazzei per il semplice fatto che, con una visione un po’ allargata dell’illecito sportivo di cui all’art. 1 CGS (violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità), Facchetti contravviene ai doveri posti da quest’articolo indicando il numero uno degli arbitri ossia Collina e dicendo che non si dovrebbe fare il sorteggio ma lo dice alla persona sbagliata, Mazzei nella formazione delle griglie arbitrali non ha nessuna voce in capitolo. A riguardo è sufficiente leggersi le motivazioni della sentenza Casoria dove a pagina 420 si evidenzia che Mazzei era una figura abbastanza modesta priva di potere effettivo e che Bergamo e Pairetto gestivano anche il gruppo degli assistenti (deposizione del teste Coppola Rosario, udienza del 4/12/09) ed è per questo motivo che è stato  impossibile rilevare nei suoi confronti una responsabilità penale per “frode sportiva”. Mazzei quindi aveva solo il compito di suggerire il nome degli assistenti per le partite ma la decisione definitiva era dei designatori ed era quindi sui designatori che Facchetti avrebbe dovuto fare pressione. Se Facchetti avesse fatto pressioni sui designatori imponendo una griglia di arbitri comunque a lui vicini e imponendo anche gli assistenti e la sua richiesta fosse stata accolta, allora si, ci sarebbero potuti essere gli estremi per una imputazione per “frode sportiva” e quindi magari questa partita sarebbe potuta rientrare nelle partite incriminate dello scandalo “Calciopoli”, ci sarebbe stata violazione dell’art. 6 CGS (anch’esso strutturato sulla forma della consumazione anticipata e richiedente l’idoneità degli atti diretti in maniera sia soggettiva che oggettiva all’alterazione della gara, si legga a riguardo pagina 90 sentenza di primo grado del processo sportivo “Calciopoli” ) e si sarebbe potuto anche parlare di “Sistema Facchetti”, di “Cupola di Facchetti” e via discorrendo ma così non è stato. Facchetti indica una griglia a Mazzei ma dal punto di vista prettamente penale la “grigliata” la poteva fare anche con me dato che sia io che Mazzei abbiamo lo stesso potere sulla formazione della griglie ossia zero. Facchetti indica a Mazzei dei nomi in maniera tale che poi l’unico possibile sorteggiabile sia Collina, indica Rosetti che non può arbitrare perché è di Torino, De Santis che ha arbitrato la Juve la settimana passata, Mazzei gli risponde che non si può fare (chissà quante volte avranno detto la stessa cosa anche a Moggi) però lo rassicura dicendo che bisognerebbe studiare una griglia in cui Collina abbia più possibilità di essere sorteggiato e gli promette che ne avrebbe parlato con Bergamo. È comunque una promessa da marinaio, come si suol dire, Bergamo fa una griglia a quattro dove tutti gli arbitri hanno le stesse possibilità di essere sorteggiati e quindi Facchetti non influisce in nessuna maniera nella formazione della griglia dato che i nomi da lui proposti non vengono assolutamente presi in considerazione e il suo atto rimane oggettivamente inidoneo a mettere in pericolo il bene giuridico del corretto e leale svolgimento della gara protetto dall’art. 1 della legge 401/89 (Frode sportiva) e dall’art. 6 CGS. È incredibile a dirsi ma Mazzei e Bergamo si mostrano nei confronti di Facchetti integerrimi e rispettosi delle regole. Palazzi che è l’accusa, leggere la “Relazione Palazzi” e prenderla come verità assoluta sarebbe un po’ come prendere per verità assoluta le informative dei Carabinieri del pool di “Calciopoli”, esattamente come per Moggi, considera l’atto di intromettersi nella formazione della griglia comunque, oltre che violazione dell’art. 1 CGS, anche messa in pericolo del corretto e leale svolgimento della gara ma a riguardo va comunque specificato che, come anche specificato nelle sentenze sportive, la violazione dell’art. 1 CGS non è automaticamente messa in pericolo del bene giuridico di cui all’art. 6 CGS ma è un qualcosa che va deciso volta per volta. Nella realtà dei fatti la condotta posta in essere da Facchetti in queste due telefonate non mette assolutamente in pericolo il corretto e leale svolgimento della gara Inter Juventus in quanto le richieste di Facchetti rimangono inascoltate e quindi sono inidonee a mettere in pericolo il bene giuridico del corretto e leale svolgimento della gara Inter Juve sia dal punto di vista penale che dal punto di vista sportivo. La condotta di Facchetti è irrilevante sia dal punto di vista penale che sportivo nella telefonata con Bergamo in cui si limita a informarsi sulla griglia.  Può essere al più rilevante solo dal punto di vista sportivo la telefonata con Mazzei per violazione dell’art. 1 per il semplice fatto che chiede che vengano messi in griglia alcuni arbitri, che venga inserito in griglia Collina senza che ci sia sorteggio o che comunque ci sia un sorteggio fittizio ma Mazzei non ha comunque alcun potere a riguardo e quindi anche l’incolpazione di violazione dell’art. 1 CGS, in un ipotetico processo sportivo, non è detto che sarebbe sopravvissuta al vaglio del processo. Personalmente, per i motivi su esposti, mancanza di potere da parte di Mazzei nella formazione delle griglie e nella designazione degli assistenti, non corrispondenza fra la grigliata di Facchetti e quella decisa da Bergamo fatta eccezione per la presenza di Collina oltretutto già inserito da Bergamo nella griglia, non vedo neanche gli estremi per una incolpazione di violazione dell’art. 1 CGS. Collina oltretutto non verrà neanche sorteggiato, verrà sorteggiato Rodomonti e li si, ci potrebbero essere gli estremi per una imputazione per frode sportiva per la storiella che tutti conosciamo: Carraro chiama Bergamo e gli dice “per carità di Dio che non aiuti la Juve” (chissà perché questa preoccupazione da parte di Carraro),  Bergamo chiama Rodomonti e gli dice: “se hai un dubbio pensa di più a chi sta dietro piuttosto che a chi sta davanti”, il messaggio viene recepito con relativo assenso da parte di Rodomonti e ci sarebbero quindi, a mio modestissimo parere, tutti gli estremi per una eventuale imputazione per “Frode sportiva” ai danni di Bergamo, Rodomonti e Carraro. Sappiamo tutti la storiella di Rodomonti che assegna un calcio di rigore a favore della Juve ma estrae solo il giallo nei confronti di Toldo ma è irrilevante, ciò che importerebbe sarebbe l’assenso di Rodomonti che renderebbe la telefonata di Bergamo e il relativo assenso da parte di Rodomonti rilevante sia dal punto di vista penale che dal punto di vista sportivo diversamente dalla grigliata di Facchetti fatta oltretutto a persona non addetta alle griglie che cade nel vuoto e non sortisce alcun effetto. Ad ogni modo questo capo di imputazione non c’è mai stato nel processo penale Calciopoli, Carraro è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere già nell’udienza preliminare sebbene a pagina 463 delle motivazioni della sentenza di primo grado Moggi, la richiesta da lui fatta di suggerire all’arbitro Rodomonti di non favorire la Juve viene considerata assurda e facilmente interpretabile come un messaggio inteso a favorire l’altra squadra ed è considerata come l’ennesima prova della mancanza di senso di responsabilità di Bergamo che consentiva gli approcci di Moggi diretti a condividere con lui l’esercizio di funzioni che dovevano essere prerogative esclusive del designatore. Rodomonti invece è risultato imputato solamente per la partita Juventus Udinese ed è comunque stato assolto già in primo grado e della telefonata fra lui e Bergamo che su internet abbiamo ascoltato tutti, contrariamente alle telefonate fra Bergamo e Carraro e fra Bergamo e Facchetti, non vi è traccia nelle motivazioni della sentenza di primo grado. Tornando alla posizione di Facchetti, queste sue due telefonate non costituiscono illecito penale e quindi per questo motivo non sono state trasmesse agli organi di giustizia sportiva, potrebbe al più costituire violazione dell’art. 1 CGS la telefonata fra lui e Mazzei ma sarebbe tutto da verificare in sede processuale e compaiono nelle motivazioni della sentenza di primo grado Moggi come prove portate dalla difesa nell’infruttuoso tentativo di dimostrare che anche Facchetti faceva le stesse cose, assunto che, alla luce di queste due telefonate, non mi sembra assolutamente dimostrato. Vedremo nei prossimi articoli le altre telefonate. Assolutamente insussistente sarebbe poi l’imputazione di cui al 416 c.p. nei confronti di Facchetti in quanto mancherebbe il reato fine. L’associazione per delinquere è finalizzata al compimento di una serie indeterminata di reati, se mancano i reati-scopo dell’associazione non ci può essere il 416 c.p.. Nel caso di Facchetti il reato di “Frode sportiva” non c’è neanche sotto forma di tentativo perché nei reati a consumazione anticipata non esiste la figura del tentativo, se gli atti sono oggettivamente idonei a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma il reato c’è, se gli atti non sono oggettivamente idonei a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma il reato non c’è.