Come sempre salve a tutti, in questi giorni sono successe tante cose di cui avevo promesso che ne avrei parlato, cerchiamo un po’ di ricapitolarle. Come noi ben sappiamo, Gazzoni ha intentato due azioni di carattere civile contro Juve e Fiorentina per i risarcimenti dei fatti di Calciopoli. Le azioni di Gazzoni trovano oltretutto maggior forza nelle sentenze di Cassazione che hanno comunque rinviato al giudice civile per la quantificazione del danno da reato di “frode sportiva” in “associazione per delinquere” di Moggi e consoci. Come giustamente rilevato da Gazzoni stesso qualche tempo fa, il reato può anche andare in prescrizione ma il danno no. È per questo motivo che alcuni protagonisti di Calciopoli come per esempio De Santis, hanno rinunciato alla prescrizione. Essi ci hanno rinunciato per cercare di essere assolti di fronte al giudice penale ed evitare così il risarcimento di fronte al giudice civile. Queste due azioni di carattere civile intentate da Gazzoni sono incardinate di fronte a due tribunali diversi. Di fronte al Tribunale di Roma, Gazzoni ha intentato la causa civile per i risarcimenti di carattere morale personale e, di fronte alla Corte di Napoli, ha intentato la richiesta a nome della Victoria 2000 srl, la società che a suo tempo era proprietaria del Bologna, per i danni materiali o patrimoniali a seguito della retrocessione del Bologna vittima di Calciopoli. A riguardo Paolo Ziliani ha scritto in un articolo su “Il fatto quotidiano” di sabato 15 ottobre,  che la Victoria srl ha depositato a luglio in procura a Firenze una corposa denuncia contro i dirigenti viola, a oggi tutti indagati per falso in bilancio, per non aver accantonato nel bilancio chiuso nel 2015 delle somme che la Fiorentina potrebbe essere tenuta a pagare alle parti costituitesi “parti civili” in calciopoli. A dire il vero, sempre nel medesimo articolo, si legge che nel bilancio 2015 alla voce “Controversie legali e tributarie”, la società Fiorentina ha affrontato la questione rilevando l’esistenza di alcune persone giuridiche e fisiche che abbiano avviato in sede civile l’azione per il risarcimento dei danni ma considerandola comunque irrilevante perché la Fiorentina ha sempre, nonostante tre gradi di giudizio, ribadito la proprio innocenza e quindi è sicura di non pagare nessuno. Nel medesimo articolo Ziliani ha anche prospettato l’eventualità che una eventuale denuncia, sempre per “Falso in bilancio”, possa prima o poi colpire la Juventus rea anch’essa, secondo lui, di non aver mai accantonato somme per un eventuale risarcimento che la Cassazione ha stabilito che la Juve debba pagare per i danni patrimoniali e non patrimoniali. A voler affrontare tutto ciò in termini di diritto dovrei scrivere un articolo lunghissimo che non leggerebbe nessuno, oggi quindi mi limiterò ad affrontare la questione del risarcimento dei danni patrimoniali rinviando a successivi articoli le altre questioni.  Cominciamo col dire che l’art. 185 del Codice penale (c.p.) sancisce che “Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Come potete notare, l’art. 185 c.p. non fa altro che rinviare alle norme del codice civile (c.c.) la regolamentazione delle restituzioni e del risarcimento del danno patrimoniale da reato. Il danno patrimoniale come conseguenza di un reato è regolato dall’art. 2043 c.c. il quale afferma che:” Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Allora, questa norma introduce la cosiddetta responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto di carattere contrattuale. Per capirci, se Tizio per contratto deve suonare nel locale di Caio e poi non ci va con notevoli perdite di incasso da parte di Caio, Caio subisce un danno da parte di Tizio di carattere contrattuale che è regolato da altri articoli che a noi per il momento non interessano. Se invece Tizio  commette con una azione dolosa cioè volontaria (un reato per esempio) o colposa ossia involontaria perché per esempio non ha rispettato delle norme, siano esse scritte (è il caso per esempio dell’incidente stradale)  o non scritte, un danno nei confronti di Caio, Tizio avrà nei confronti di Caio un dovere al risarcimento nascente da una responsabilità di carattere extracontrattuale. In genere il discorso è abbastanza semplice, se Tizio da fuoco all’autovettura di Caio, oltre a risponderne dal punto di vista penale ne risponde anche dal punto di vista civile appunto risarcendone il valore, nel caso di Calciopoli le cose diventano un po’ più complesse. Di che danno parliamo se il campionato 2004/05 nei primi due gradi di giudizio è stato considerato non alterato? Nella realtà dei fatti a questa domanda ho già risposto un mare di volte, chiedo scusa a chi mi segue da tempo ma dovrò ripetere per l’ennesima volta gli stessi concetti con la solenne promessa di non tornarci mai più. Il campionato non risulta alterato nel processo penale “al di la di ogni ragionevole dubbio”, che significa? Facciamo un esempio pratico, che poi è sempre lo stesso, prendiamo la partita Italia Corea arbitrata da Moreno, come si può dimostrare al di la di ogni ragionevole dubbio che quando Moreno ha espulso Totti per simulazione lo abbia fatto conscio del fatto che stesse sbagliando? È materialmente impossibile, bisognerebbe aprire la testa dell’arbitro in due e vedere dentro che c’è oppure ci vorrebbe una confessione o meglio ancora una intercettazione telefonica in cui l’arbitro si compiace del risultato raggiunto. Come abbiamo avuto già modo di rilevare, la Cassazione ha ritenuto censurabile oltre che contraddittoria l’affermazione che il campionato di calcio 2004/05 non risulti alterato e ha rinviato al giudice civile il pronunciamento a riguardo con la relativa liquidazione dei danni (Cass. Moggi pagg. 133 e 134). Quale sarà il metro di giudizio del giudice civile, sarà sempre quello del “al di la di ogni ragionevole dubbio”? Assolutamente no, il livello di prova scende decisamente in sede civile dove non esiste una accusa e una difesa ma due parti che sono sullo stesso livello di fronte al giudice per cui, nell’accertamento del legame tra la condotta dell’agente e l’evento (nesso causale), è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale per cui la causalità civile obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16/10/2007 n° 21619), alla stessa maniera si è poi espressa la  Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/01/2008 n° 581 per cui, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”. Entrambe le sentenze da me citate le potete tranquillamente trovare su internet, andate pure a controllare. Per cui, se risulterà “più probabile che non”, sulla base delle prove che Gazzoni porterà di fronte al giudice civile, che il Bologna abbia subito dei torti arbitrali e ci siano state delle partite alterate, ci sarà il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Sulla base di quali prove? Che prove si possono portare di fronte al giudice civile? Questo è un argomento più complesso che affronteremo in altri articoli. È sulla base dell’art. 2043 c.c., dicevo, che Gazzoni ha citato per esempio la Fiorentina ed è sempre sulla base dell’art. 2043 c.c. che si basa l’azione civile del Brescia contro Lazio, Fiorentina e Moggi in separato processo. E l’azione civile di Gazzoni contro la Juve? La Juve deve risarcire oppure no? Ne parleremo in altri articoli. Riguardo invece all’azione civile del Brescia, va comunque rilevato che (si veda a riguardo pagina 137 Sentenza Cass. Moggi) la Cassazione ha considerato inammissibile, per motivi procedurali riguardanti i tempi di notifica del decreto di citazione del responsabile civile Lazio (chi è il responsabile civile: è colui che risarcisce il danno al posto dell’imputato, se Tizio appena maggiorenne da fuoco alla autovettura del suo professore di matematica che gli ha messo un brutto voto, responsabile civile per il risarcimento del danno potrebbe costituirsi il padre in quanto Tizio non ha reddito, nel caso specifico la Lazio era responsabile civile di Lotito), il ricorso del Brescia contro la Lazio. Il tutto non dovrebbe rappresentare un problema perché, ai sensi dell’art. 88 Codice di procedura penale, secondo comma, primo periodo, “L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno”. In più circostanze mi è stato fatto notare da alcuni attenti lettori juventini che sia il Brescia che il Bologna siano retrocesse anche, se non soprattutto, per demeriti propri e che in tutto ciò il pareggio combinato da De Santis nella partita Lecce Parma abbia avuto una incidenza casuale minima. In particolare il Brescia avendo perso in casa della Fiorentina per 3-0 e il Bologna perdendo poi lo spareggio con il Parma sarebbero comunque retrocesse a prescindere. Come si quantifica il danno in questi casi? In più circostanze, nelle varie sentenze Calciopoli è stato fatto cenno all’istituto del “danno da perdita di chance”, rinviando poi al giudice civile per la quantificazione (si vedano, a titolo di esempio, i punti 103.12, 105 e 105.1 della sentenza di Cassazione Moggi oltre che pag. 551 della sentenza Casoria).  Che cos’è il danno da perdita di chance? È la mera perdita di possibilità del conseguimento di un risultato diverso da intendersi non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì, come sacrificio della concreta ed effettiva possibilità di conseguirlo (Cass. Sez. III, 18/9/2008, n. 23846). Effettivamente se il giudice civile dovesse stabilire che ci siano state delle partite alterate, ricordo ancora che la sentenza di Cassazione Moggi ha affermato che sarà il giudice civile a stabilirlo (si vedano le pagine 133 e 134 della Sentenza di Cassazione Moggi) ritenendo censurabile la mancata prova di una alterazione di campionato (punto 104.6 Cass. Moggi), si potrà configurare un “danno da perdita di chance” intesa “non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale” (punto 105.1 Cass. Moggi). Che significa questo passo, innanzitutto cerchiamo di capire che significa questa parolaccia “valutazione ex ante”: significa  che dobbiamo guardare alla condotta non con valutazione postuma (ex post) ma valutando al momento della condotta quali erano le intenzioni di chi ha posto in essere la condotta stessa. Farò un esempio scolastico per capirci meglio: Tizio esplode dei colpi di fucile contro Caio che si trova dietro un vetro ignorando che si tratti di un vetro antiproiettile, se facciamo una valutazione “ex ante” ci troviamo di fronte ad un tentato omicidio, se facciamo una valutazione ex post, ossia avendo tutti gli elementi della condotta di Tizio compreso quelli non conosciuti da Tizio al momento della sua condotta, ci troviamo di fronte ad un reato impossibile e quindi non punibile. Tornando a noi e traducendo dal giuridichese all’italiano il punto 105.1, se si riterrà che Moggi e consoci avevano intenzione di alterare le partite, a prescindere poi da come siano andate, ci troveremo di fronte ad un “danno da perdita di chance” quantificabile in termini economici. Visto e considerato che la Cassazione non ha fatto altro che rivalutare la sentenza Casoria riporto alcuni passi delle  pagine 550 e 551:”Le macroscopiche richieste delle parti civili dovranno essere vagliate alla luce di quello che non è avvenuto in questo processo, il controllo a ritroso di tutti gli eventi del campionato, a partire dall’ultimo fino al primo. Solo addentrandosi nella concatenazione tra le varie partite, anche quelle, benvero numerose, e talune fondamentali, come ad esempio Fiorentina Milan e Fiorentina Brescia, che non compaiono tra i capi di imputazione, ma sono ripetutamente comparse nel processo […], si potrà ottenere il quadro del livello dell’incidenza dei fatti sulla perdita di chance, adotta dalle parti civili, aggiuntivamente al danno morale, a quantificare il quale parimenti dovrà concorrere una lettura ad ampio raggio, carente alla data della decisione, di tutte le intercettazioni telefoniche intercettate, al fine di una illuminata decisione sulla concreta misura della sofferenza morale di ciascuna delle parti civili”. Sarà quindi valutando tutte le intercettazioni che si potrà quantificare il “danno da perdita di chance”. A dire il vero già nel processo di primo grado l’effettivo danno subito da Bologna, Brescia e Atalanta è apparso di particolare tenuità, senza stare a riprendere le spiegazioni in termini matematici della professoressa Baccacece nel processo di primo grado (ho una maturità scientifica ma dopo il compito di matematica agli esami di maturità, 5 ore per risolvere un esercizio, dissi semplicemente “mai più”) mi limito a riprendere le osservazioni esposte in un commento ad un mio articolo precedente del caro amico juventino Francesco Toscano: “ quell’anno si arriva all’ultima giornata con questa situazione:
Parma 41
Bologna 41
Brescia 41
Siena 40
Fiorentina 39
Atalanta 35 (già retrocessa)
Bologna e Brescia sarebbero salve con retrocessione di Fiorentina e Siena.
Risultati ultima giornata:
Siena – Atalanta 2-1
Fiorentina – Brescia 3-0
Parma – Lecce 3-3
Bologna – Sampdoria 0-0
Il Brescia rimane fermo a quota 41 ed è a causa della sua sconfitta con la Fiorentina e della concomitante vittoria del Siena che viene scavalcato da entrambe le squadre. Il Bologna fa un punto e va a 42. In che modo incide dunque il risultato di Lecce – Parma all’interno di questo quadro, e tenendo fermo il risultato delle partite “regolari”?
Faccio i tre scenari:
1) se vince il Parma
Parma 44 Siena 43 Bologna 42 Fiorentina 42 Brescia 41 Atalanta 35
Brescia retrocesso come in effetti è stato, spareggio tra Bologna e Fiorentina
2) se vince il Lecce
Siena 43 Bologna 42 Fiorentina 42 Parma 41 Brescia 41 Atalanta 35
Retrocedono Brescia e Parma, nessuno spareggio
3) pareggio tra Lecce e Parma (come in effetti è stato)
Siena 43 Parma 42 Fiorentina 42 Bologna 42 Brescia 41 Atalanta 35
Fiorentina salva per la classifica avulsa, spareggio Bologna – Parma, Brescia retrocesso.
Come si vede, il Brescia retrocede in tutti e tre gli scenari, segno che il risultato di Lecce – Parma non ha inciso in alcun modo nella sua retrocessione, causata dalla sconfitta con la Fiorentina e la concomitante vittoria del Siena.
Diverso il discorso del Bologna, che sarebbe stato salvo in caso di vittoria del Lecce sul Parma, a scapito del Parma stesso. Negli altri due casi, il Bologna avrebbe comunque dovuto affrontare uno spareggio salvezza (e affrontarlo, sia chiaro, soprattutto a causa della sua mancata vittoria contro la Samp, perché ovviamente se il Bologna avesse vinto all’ultima giornata sarebbe andato a quota 44 al riparo da qualsiasi rischio). In caso di vittoria del Parma sul Lecce lo spareggio sarebbe stato con la Fiorentina, in caso di pareggio sarebbe stato come in effetti è stato con il Parma”. Come possiamo vedere quindi, il Brescia retrocede più che altro perché perde in casa della Fiorentina e il Bologna va allo spareggio perché non batte in casa la Sampdoria. A mio parere (permettetemi di esprimerne uno una volta tanto senza limitarmi a spiegare le sentenze) più che di danno da perdita di chance dobbiamo parlare di una serie di concause in cui hanno contribuito anche i soggetti danneggiati dalle condotte illecite. Queste situazioni sono state fatte ricadere dalla giurisprudenza nell’art. 1227 del codice civile il quale recita testualmente al primo comma: “Se il fatto colposo del creditore  ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Questo articolo, regola il concorso del creditore nella responsabilità contrattuale ma è stato applicato dalla giurisprudenza anche nella responsabilità extracontrattuale ( che può essere da reato come da tante altre situazioni) per cui, in caso di concorso del creditore (per esempio il Bologna che ha pareggiato anziché vincere contro la Sampdoria) al verificarsi del danno (la retrocessione), è prevista la diminuzione del risarcimento a lui dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all’entità delle sue conseguenze operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno (Cass. 24/2/84, n. 1344). È un po’ quello che anche succede negli incidenti stradali (anch’essi produttivi di risarcimento di danno da illecito extracontrattuale) quando c’è il concorso di colpa ma nel caso da noi analizzato, ovviamente, nessun risarcimento verrà dato a Moggi e consoci. Ovviamente decidere se il Bologna o il Brescia abbiano subito un danno da perdita di chance parziale o totale o invece abbiano contribuito anche loro alla loro retrocessione, spetterà ai giudici e non certo a me con tutto ciò che ne consegue. È ovvio che se i giudici stabiliranno che il Bologna e il Brescia abbiano subito un danno da perdita di tutte le chance di salvarsi, il danno che è formato da due voci, danno emergente e lucro cessante, sarà pari alle perdite dovute alla retrocessione (danno emergente) più il mancato guadagno della disputa di un campionato di serie A (lucro cessante), se invece il giudice stabilirà che Bologna e Brescia abbiano subito un danno da perdita parziale di chance il risarcimento sarà inferiore, se invece il giudice stabilirà che la loro retrocessione sia anche dovuta a loro responsabilità indipendenti da Moggi, il risarcimento sarà ancora minore e ovviamente sarà pari a zero se i giudici stabiliranno che non ci sono partite alterate, neanche Lecce Parma, difficile ma non impossibile. Ricordiamo a riguardo che, quando il reato si prescrive, il giudice civile deve rivalutare tutto di nuovo per poter quantificare il danno (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 1768 del 26 gennaio 2011) e potrebbe quindi anche stabilire che non ci sia stata nessuna partita alterata ma, dato che quella partita è stata considerata alterata “al di la di ogni ragionevole dubbio” in sede penale (francamente non trovo riscontro nelle motivazioni delle sentenze di questa mia affermazione ma così dicono tutti e soprattutto lo dicono le intercettazioni in cui Mazzini se la ride con De Santis), ritengo difficile se non impossibile, che in sede civile il giudice, impazzendo, dica che quella partita sia improbabile che sia stata alterata quindi, non fosse altro che per Lecce Parma, Brescia e Bologna qualcosa la dovrebbero avere. Oltretutto De Santis ha rinunciato alla prescrizione e quindi dovrebbe far stato la sua condanna in sede penale per quella partita. Ma il risarcimento a quanto ammonterà e a titolo di cosa? danno da perdita totale o parziale di chance o concorso anche loro nell’evento retrocessione? Lascio volentieri ai giudici stabilirlo. Conclusa questa breve disamina sulla responsabilità civile a seguito di reato ed in particolare a seguito dei reati comunque accertati dalle varie sentenze Calciopoli in cui mi sono volutamente risparmiato dal cercare di prevedere in quanto potrà poi effettivamente consistere in termini economici il risarcimento, lascio volentieri ai giudici stabilirlo,  possiamo quindi affrontare un’altra voce del risarcimento richiesto da Gazzoni sia alla Fiorentina che alla Juve, i danni morali. Che sono i danni morali? Ne parleremo nel prossimo articolo, per ora può bastare, spero di essere stato sufficientemente chiaro.