Secondo il sentire popolare, secondo ciò che circola sul web perché altri elementi non ne abbiamo dato che il ricorso che la Juve ha presentato al TAR non si trova su internet e nessuno di noi lo ha mai letto, uno dei motivi per cui la Juve lamenta una disparità di trattamento è dovuta al fatto che Palazzi abbia volutamente aspettato che decorressero i termini prescrizionali prima di poter redigere la sua famosa relazione, ma è vera questa cosa? A riguardo va detto che il problema a livello dottrinario e giurisprudenziale non si è mai posto in ambito sportivo, nel senso che non ci sono sentenze sportive o giuristi che si siano mai pronunciati su questo argomento, almeno che io sappia. Possiamo però risolvere il tutto prendendo spunto, come fa oltretutto spesso anche il CGS, da come si comporta il diritto penale a riguardo. Nel diritto penale se la legge modificativa interviene aumentando i termini prescrizionali quando il termine prescrizionale è già decorso, la pretesa punitiva dello Stato ma in questo caso della Federazione si è già estinta e quindi la nuova disciplina che eventualmente allunga i tempi necessari alla prescrizione sarà inapplicabile (Messina – Spinnato (2015); Manuale breve di diritto penale.  Giuffrè Editore pag. 33). Facciamo due conti, le telefonate di Facchetti riguardano ovviamente il campionato 2004/05, quando fu avviato il processo sportivo calciopoli il secondo comma dell’articolo 18 del CGS sanciva che “Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”.  Essendo le telefonate risalenti al periodo 2004/05 esse si sono prescritte nel giugno del 2007  e quindi, la modifica del 1/7/2007 del CGS che allungava i termini di prescrizione non era più applicabile. Assolutamente fuorviante è prendere in considerazione il primo comma dell’art. 18 che prevede che la prescrizione intervenga dopo quattro anni, esso riguarda i soci e i dirigenti atteso che, si intende, siano ancora vivi ma di certo non le società. Ma ci sono altri dirigenti coinvolti nella Relazione Palazzi che non sono stati toccati assolutamente dai processi sportivi e penali su calciopoli? La risposta è ovviamente si. Per loro la prescrizione è comunque intervenuta a giugno del 2009. Ma è giusto questo conto? L’art. 25 inerente alla prescrizione del riformato CGS entrato in vigore il 1/7/07 e poi sostituito nel 2014 prevedeva che le infrazioni disciplinari si prescrivevano al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) della  sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo (non ci interessa);
c) dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;
d)   della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi

Cosa dice la dottrina (ossia i professori universitari autori di manuali di diritto penale) perché la giurisprudenza è assente in campo penale (non ci sono sentenze a riguardo), quando i termini prescrizionali si allungano? A riguardo la dottrina è divisa. Coloro che conferiscono all’istituto della prescrizione natura sostanziale (in quanto incidente sulla sanzione del precetto penale) applicano il principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (Romano M.; Fiandaca – Musco)altrimenti detto principio del favor rei per cui nel susseguirsi delle leggi penali se un determinato comportamento al momento in cui viene commesso è sanzionato in maniera meno grave rispetto al momento in cui il comportamento viene posto al vaglio del giudizio penale o se viceversa, al momento in cui viene commesso è sanzionato in maniera più grave rispetto a quando viene posto al vaglio dei giudici si applicherà sempre e comunque la legge più favorevole per l’imputato. Questo principio è spiegato ben bene all’art. 2 del Codice penale, andate pure a darci una occhiata. Esiste il principio del favor rei anche nel diritto sportivo? ovviamente si(BAGATTINI F. – D’AVIRRO A. – DUCCI M. – GIGLIOLI M. – MASTROMATTEO A. MESSERI M. – TADDEUCCI SASSOLINI M. (2008) Commento al nuovo codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici. Giuffrè Editore pag. 273 ). Altra parte della dottrina in campo penale invece sostiene che la prescrizione non è un diritto dell’imputato ma una mera aspettativa che si trasforma in diritto soggettivo soltanto quando il termine è maturato. Ne consegue che, quando il termine prescrizionale non è decorso, l’intervento legislativo sfavorevole (che allunghi l’originario termine) sposterà in avanti “le lancette dell’orologio” anche per i reati commessi in epoca antecedente e vigente la legge più favorevole (Marinucci- Dolcini)  (Messina – Spinnato (2015); Manuale breve di diritto penale.  Giuffrè Editore pag. 33). Palazzi aveva quindi due possibilità, o applicare la prima dottrina che ho spiegato come ha fatto, infatti nel 2011 ha applicato l’articolo 18 del CGS e quindi ha applicato il CGS antecedente al 2007 oppure applicare l’art. 25 del CGS al momento dei fatti in vigore seguendo quindi la seconda dottrina che ho spiegato. In entrambi i casi l’Inter come società non avrebbe avuto ripercussioni perché i fatti ad essa addebitabili  erano già andati in prescrizione al momento dell’entrata in vigore del nuovo CGS del 2007 ma se avesse applicato l’art. 25 del nuovo CGS che era entrato in vigore nel 2007 aveva tempo fino al 2013 per irrogare sanzioni almeno ai dirigenti vivi. Applicando l’art. 18 del vecchio CGS e concludendo l’acquisizione documentale in data 20/6/2011, i fatti erano comunque già prescritti sia per le persone fisiche dal 2009 che per le società dal 2007(non ho mai capito per quale motivo il Livorno che aveva una posizione forse anche più grave di quella dell’Inter alla luce della relazione Palazzi non interessa a nessuno). Se vogliamo intravedere dunque una disparità di trattamento, tutta da dimostrare, essa è dunque fra Moggi e gli altri dirigenti coinvolti nella Relazione Palazzi e non certo fra la Juve e l’Inter. Per dimostrare una disparità di trattamento bisognerebbe sapere se Palazzi ha fatto bene ad applicare l’art. 18 del CGS vigente all’epoca dei fatti sottoposti al suo vaglio oppure avrebbe dovuto applicare il CGS  in vigore nel momento in cui ha redatto la Relazione e conseguenzialmente avrebbe dovuto applicare l’art. 25. Aspettiamo dal TAR eventualmente, atteso che la questione sia li posta, lumi a riguardo. Assolutamente improponibile pensare che anche i giudici del processo sportivo disponessero delle telefonate che furono poi oggetto della Relazione Palazzi e che ciò nonostante le abbiano volutamente ignorate applicando volutamente una disparità di trattamento, quelle telefonate, mettetevelo in testa, non erano sfuggite ma, piaccia o non piaccia, erano dal punto di vista penale irrilevanti, questa è la versione di Auricchio ed è bene che voi vi atteniate se non volete ritrovarvi come Moggi con una denuncia per diffamazione. I giudici del processo sportivo non disponevano delle telefonate che furono oggetto della Relazione Palazzi e non hanno quindi posto in essere nessuna disparità di trattamento. Spero di essere stato chiaro e al contempo sintetico, a voi i commenti.