Come noi ben sappiamo, la sentenza Bosman eliminò ogni limite allo schieramento in campo dei soli giocatori comunitari perché tale limite contrastava con l’art. 48 del Trattato di Roma e costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori in quanto limitava il diritto dei calciatori di altri stati membri a partecipare ad incontri di calcio. Tali limiti non riguardavano il loro ingaggio ma la possibilità per le società di farli scendere in campo nelle partite ufficiali, limite che costituiva impedimento all’oggetto essenziale della attività del calciatore stesso. La sentenza Bosman  produsse inoltre l’importante conseguenza del riconoscimento della libertà di circolazione entro lo spazio europeo dei lavoratori impegnati nell’ambito sportivo, con l’effetto di determinare la piena parità di trattamento giuridico ed economico tra gli atleti italiani e atleti stranieri con cittadinanza di un Paese membro della Unione Europea. La dottrina (per dottrina si intende i maggiori giuristi del settore, in particolare i professori universitari di materie giuridiche nonché autori di manuali giuridici), sul punto, ha attentamente osservato come gli effetti della sentenza Bosman, correlati al riconoscimento della libertà di circolazione dei soggetti operanti nell’ambito sportivo, potrebbero un giorno portare a riconoscere tale libertà anche alle stesse società sportive. In questo senso, potrebbe ritenersi che una società sportiva appartenente ad una federazione nazionale di uno Stato membro della U.E. possa decidere di partecipare ad un campionato organizzato dalla federazione nazionale di un altro stato membro, allorché ciò rivesta una qualche convenienza sul piano economico, con conseguente stravolgimento dell’assetto normativo ed organizzativo tuttora vigente a livello di regolamentazione federale. La Corte di Giustizia Europea, investita da una ordinanza del Tribunale di Bruxelles il 23 aprile 1996, ebbe nuovamente occasione di intervenire nell’ambito sportivo, dirimendo il caso Lehetonen sulla compatibilità con l’art. 48 del Trattato di Roma del regolamento della Federazione belga di pallacanestro che vietava la presenza in campo per una competizione di un giocatore, appunto il finlandese Lehetonen, tesserato dopo una certa data, sebbene il giocatore fosse comunque cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea. Nonostante le ragioni adottate dalla federazione per giustificare il divieto, ossia la necessità di non alterare l’equilibrio competitivo delle squadre, la Corte stabilì che l’art. 48 ostava all’applicazione in uno Stato membro di norme emesse da associazioni sportive che vietavano ad una società di schierare in campo, nelle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che erano stati trasferiti dopo una certa data, qualora essa sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da paesi terzi, a meno che, ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in se e per se o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quelli provenienti da una zona ad essa non appartenente, non giustificassero una simile disparità di trattamento e stabilì che tale indagine fosse di competenza del giudice nazionale. Per quanto riguarda invece le disposizioni restrittive che limitavano il tesseramento e l’impiego dei giocatori non appartenenti alla Comunità europea e quindi non interessati dalla sentenza Bosman, esse hanno resistito ancora per qualche tempo finché, con la sopravvenienza nell’ambito comunitario di nuovi accordi di associazione con Stati terzi riguardanti la libera circolazione dei lavoratori e, in ambito nazionale, delle nuove leggi sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero e di quella su riordino del C.O.N.I., la giurisprudenza ne ha decretato l’incompatibilità con i principi dettati dalle norme sopravvenute. Per quanto riguarda l’ambito nazionale fu introdotto il D. Lgs. 286/1998 che all’art. 43 definiva discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comportasse una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni o le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Lo stesso articolo precisava, poi, alla lettera c), che compiva un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponeva condizioni più vantaggiose o si rifiutava di fornire l’accesso all’occupazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità. Altri principi che furono stabiliti dal D. Lgs. 286/1998 meritevoli di particolare attenzione furono quelli posti dall’art. 2, 2° comma, il quale sancì il principio per cui la Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani nonché il principio stabilito  all’art. 44, 9° comma, per cui le manifestazioni discriminatorie nell’ambito dei rapporti di lavoro potessero attenere anche alle assegnazioni delle mansioni. La cosa più importante però, fu che, con il D. Lgs. 286/1998, fu ammesso l’ingresso degli stranieri non incondizionatamente ma nell’ambito delle quote programmate per il lavoro subordinato e autonomo, subordinando il rilascio del visto di ingresso all’autorizzazione al lavoro mentre, per alcune categorie di lavoratori fra i quali gli sportivi professionisti che, ai sensi della legge 91/1981 vanno considerati lavoratori subordinati, l’art. 27 del medesimo decreto stabilì che, al di fuori degli ingressi per lavoro della generalità dei lavoratori, particolari modalità e termini per il rilascio dell’autorizzazioni al lavoro, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno dovevano essere disciplinati dal regolamento d’attuazione. Quest’ultimo, approvato poi con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all’art. 40, 14° comma, per quanto riguarda gli sportivi, stabilì che l’autorizzazione al lavoro era sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del C.O.N.I. su richiesta della società destinataria della prestazione sportiva. Successivamente alla promulgazione del D. Lgs. 286/1998 e del suo relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, in Italia si  dette il via ad una serie di azioni innanzi alla giustizia ordinaria da parte di alcuni giocatori non appartenenti all’ Unione Europea ai quali, in base alle regole federali, veniva limitato il diritto di partecipare alle competizioni in posizione di parità con gli altri giocatori Italiani e comunitari. Il riferimento è ai casi Ekong e Sheppard, definiti rispettivamente dal Tribunale di Reggio Emilia e dal Tribunale di Teramo. Nel primo caso, il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 2 Novembre 2000 (determinati processi di fronte al giudice civile si concludono con una ordinanza e non con una sentenza), riconobbe al giocatore Ekong in causa contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) il diritto al giocatore, all’epoca militante nella squadra della Reggiana nel campionato di serie C, ad ottenere il tesseramento. Il mancato tesseramento, nelle giustificazioni fornite dalla F.I.G.C., trovava come fondamento quanto disposto nell’art. 40, 7° comma delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) che non consentiva alle società di calcio di Serie C (l’attuale Lega Pro) di tesserare calciatori extracomunitari e manteneva a 3 il limite di utilizzabilità degli atleti extracomunitari nelle gare in ambito nazionale di Serie A, determinando di fatto una discriminazione in ragione della nazionalità. Il Tribunale stabilì che:  “Le norme emanate dalle federazioni sportive nazionali, volte a limitare il numero di atleti extracomunitari che possono essere tesserati ed impiegati nelle competizioni nazionali sono illegittime. L’autonomia dell’ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all’ordinamento statuale ove il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l’esercizio del gioco del calcio (id est: la F.I.G.C.) impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato (rectius: vietato) elemento di differenziazione. Tanto più che tra i compiti istituzionali della F.I.G.C. rientra anche quello di promuovere l’esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”. Per questi motivi il Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia dichiarò “il diritto di Prince Ikbe Ekong di ottenere dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il tesseramento quale calciatore professionista”. Analogo giudizio fu reso dal Tribunale di Teramo in riferimento al diniego di tesseramento di un giocatore di pallacanestro statunitense, già vincolato con contratto di lavoro professionistico, in applicazione dell’art. 12 del regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) secondo il quale, le società non potevano tesserare più di due giocatori extracomunitari. Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 30 Marzo 2001, statuì che: ”Il diniego al tesseramento del giocatore professionista Jeffrey Kyle Sheppard da parte della Federazione Italiana di Pallacanestro costituisce comportamento che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in violazione di quanto previsto dall’art. 43 D. Lgs. 286/1998. Ha dichiarato, inoltre, il diritto di Jeffrey Kyle Sheppard ad ottenere il tesseramento da parte della Federazione Italiana Pallacanestro in forza del contratto di prestazione sportiva professionale concluso con la Società Roseto Basket Lido delle Rose, ordinando alla Federazione Italiana Pallacanestro di provvedere immediatamente al tesseramento del ricorrente consentendogli di partecipare a tutte le gare ufficiali in calendario, così rimuovendo gli effetti dell’illecita discriminazione”. Singolare fu poi ciò che successe dopo ossia che la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), preso atto dell’ordinanza, con delibera n. 26 del 9 dicembre 2000, provvide a “derogare all’art. 12 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in favore del giocatore Jeffrey Kyle Sheppard, consentendone il tesseramento per la Società Roseto Basket Lido delle Rose come terzo giocatore extracomunitario e la sua partecipazione a tutte le partite ufficiali in calendario” ma obbligò  “la Società Roseto Basket Lido delle Rose a iscrivere a referto, in tutte le gare ufficiali in calendario, il giocatore   Jeffrey Kyle Sheppard come terzo giocatore extracomunitario con la possibilità, tuttavia di fare entrare in campo, contemporaneamente, non più di due atleti extracomunitari” discriminando quindi, di fatto, nuovamente per la sua nazionalità, l’atleta Sheppard, il quale propose nuovo ricorso. Il tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con ordinanza depositata 30/3/2002 sancì, richiamando nuovamente l’art. 43 d. lgs. 286/1998, che la limitazione posta dalla F.I.P. alla possibilità di disporre in campo nello stesso momento di più di due giocatori extracomunitari ha contenuto discriminatorio ancorato esclusivamente alla nazionalità degli atleti. Sulla base di queste premesse il giudice dichiarò illegittima la delibera emessa dalla F.I.P.  e gli ordinò di assicurare a Sheppard la partecipazione a tutte le gare. In entrambi i casi, quindi, i giudici aditi ritennero illegittime le norme emanate delle federazioni sportive nazionali volte a limitare lo schieramento in campo nello stesso momento di più giocatori extracomunitari in quanto in contrasto con l’art. 43, D. Lgs. n. 286/1998. Si trattava di principi che non potevano essere ignorati dall’ordinamento sportivo e alla cui inosservanza lo Stato non poteva soprassedere, pena la negazione della propria funzione e della propria sovranità nel cui rispetto, invece, dovrebbero porsi le norme degli ordinamenti settoriali in esso operanti fra cui, appunto, l’ordinamento sportivo. In applicazione dell’art. 43 D. Lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 2, 2° comma del medesimo Decreto, che la Corte Federale della F.I.G.C., che rappresentava, prima delle varie riforme del C.G.S. che ne hanno portato alla soppressione (attualmente, a seguito dell’ultima riforma del C.G.S. della F.I.G.C.,  gli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. sono: i Giudici sportivi nazionali competenti in primo grado per le competizioni nazionali, Giudici sportivi territoriali competenti in primo grado per le competizioni territoriali; la Corte sportiva d’appello nazionale giudice di secondo grado avverso i ricorsi delle decisioni dei Giudici sportivi nazionali e la Corte sportiva d’appello territoriale giudice di secondo grado avverso i ricorsi le decisioni dei Giudici sportivi territoriali; a questi si aggiungono il Tribunale federale nazionale e territoriale che è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati a livello nazionale e territoriale su deferimento del Procuratore federale che è organo requirente e la Corte federale di appello che è competente sia sui ricorsi avverso le sentenze del Tribunale federale nazionale che territoriale), l’organo di vertice della giustizia sportiva, fu investita del problema da diversi giocatori extracomunitari tesserati presso alcune società di serie A, spesso assistiti dalle società stesse. Con Decisione (le sentenze degli organi di giustizia sportiva si chiamano così) del 4 maggio 2001, la Corte Federale dichiarò illegittimo l’art. 40, 7° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) nella parte in cui prevedeva che soltanto 3 dei calciatori tesserati e provenienti da paesi extracomunitari potessero essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. La Corte Federale rilevò però che, ferma l’illegittimità della disposizione federale laddove non consentiva l’utilizzo in gara di più di tre extracomunitari, per la parte in cui, invece, poneva limiti numerici al tesseramento  dei giocatori extracomunitari, pur non essendo del tutto conforme al sistema di legge, appariva tuttavia finalizzato a realizzare una forma di programmazione dell’ingresso di questi calciatori anche se con lo strumento del tesseramento piuttosto che dell’autorizzazione al lavoro. L’elaborazione dei criteri per l’ammissione doveva essere però attribuita al C.O.N.I. in un quadro che garantisse anche il perseguimento delle sue finalità istituzionali tra cui quelle dell’organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale. Possiamo tranquillamente affermare che questa Decisione fu sostanzialmente coerente sia con i principi contenuti nello statuto del C.O.N.I. e della F.I.G.C. che con i nuovi interventi legislativi e la nuova giurisprudenza sia a livello nazionale che a livello comunitario e ha sancito definitivamente, anche all’interno dell’ordinamento sportivo, il principio di non discriminazione nei confronti degli atleti extracomunitari rispetto all’assegnazione delle mansioni, e quindi al loro diritto alla prestazione lavorativa. È in questo periodo storico che si colloca la vicenda Passaportopoli i cui processi sportivi furono celebrati poche settimane dopo questa Decisione. Molti sanno della vicenda di Recoba  e dell’allora responsabile dell’area tecnica dell’Inter Gabriele Oriali che, di fronte al G.U.P. del Tribunale di Udine, Giuseppe Lombardi, accusati per i reati di concorso in falso per l’assenza di antenati in Europa del calciatore uruguayano e ricettazione, relativo alla patente italiana ottenuta dal calciatore, che faceva parte di un gruppo di documenti rubati negli uffici della Motorizzazione di Latina, patteggiarono una pena a sei mesi di reclusione convertita poi in una multa di € 21.420. Pochi sanno che il processo sportivo Passaportopoli che si svolse in primo grado il 27 giugno del 2001 e in appello nei giorni del 17 e 18 luglio 2001, videro come incolpati diverse società e diversi calciatori. Per la precisione, oltre la Società Lazio di cui parleremo dopo, le altre società coinvolte furono: la Soc. Vicenza Calcio che fu condannata all’ammenda di L. 1.000.000.000 per responsabilità oggettiva (la società è condannata per responsabilità oggettiva quando a commettere illeciti in suo favore sono i suoi tesserati non in posizione apicale mentre è condannata per responsabilità diretta quando a commettere illeciti in suo favore sono i loro dirigenti, le pene previste per responsabilità oggettiva sono più tenui rispetto a quelle previste per responsabilità diretta ) e ai suoi giocatori Capucho Jedais Neves e André Augusto Leoni, che avevano ottenuto in maniera fraudolenta i passaporti comunitari, fu comminata la squalifica di un anno insieme al loro procuratore Briaschi; la Società Roma che, sempre per responsabilità oggettiva fu condannata all’ammenda di L. 1.500.000.000 ed i suoi giocatori Peirera Fabio Junior e Bartelt Gustavo Javier furono condannati alla sanzione della squalifica per un anno; la Soc. Milan che, per responsabilità oggettiva, fu condannata ad una ammenda di L. 1.000.000.000 e al calciatore De Jesus Silva Nelson “Dida” fu inflitta la sanzione della squalifica per un anno; la Soc. Sampdoria a cui fu inflitta, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di L. 1.500.000.000 e ai calciatori Job Iyock Thoma Hervè, Mekongo Ondoa Jean e Ze Francis, anche in considerazione della loro giovane età in quanto non ancora maggiorenni, la squalifica di sei mesi; la Soc. Internazionale (Inter) a cui, per responsabilità oggettiva, fu inflitta l’ammenda di L. 2.000.000.000 e al calciatore Recoba Rivero Alvaro la squalifica di un anno nonché al dirigente Gabriele Oriali l’inibizione sempre di un anno e, infine, la Soc. Udinese che, per il coinvolgimento diretto del Procuratore Speciale in posizione di legale rappresentante della Società stessa, Gino Pozzo, fu condannata per responsabilità diretta all’ammenda di L. 3.000.000.000 e  Gino Pozzo all’inibizione di due anni, i calciatori Dos Santos Warley Silva, Da silva Mercado Aleandro Damian, Valentim do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique furono invece squalificati per un anno. Perché delle pene così blande e non, come avrebbero voluto tanti, non fu decretata la sconfitta a tavolino per ogni partita giocata con un giocatore in posizione irregolare? Perché era già intervenuta la già citata Decisione del 4 maggio 2001 della C.A.F. con la quale fu dichiarata l’illegittimità dell’art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. nella parte in cui prevedeva che soltanto tre giocatori extracomunitari, potessero essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. La Decisione, con cui fu disposto l’annullamento della norma nella parte dichiarata illegittima, pur non comportando una pronuncia di proscioglimento per abolitio criminis, visto che la condotta conservava comunque rilevanza disciplinare ex art. 1 C.G.S. (dovere di lealtà, probità e correttezza) incise in modo non trascurabile sulla quantificazione della pena. Si legge infatti nella decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. che: “L’agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell’ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all’agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio” e che “L’attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza”.  Questa formula fu usata con il copia e incolla per tutte le posizioni delle singole Società calcistiche coinvolte compreso l’Udinese che, sebbene unica incolpata per responsabilità diretta, non fu retrocessa in serie B. Del tutto peculiare fu poi la situazione della Soc. Lazio e del giocatore Juan Sebastian Veron di cui emerse l’utilizzazione di un certificato di cittadinanza italiana non invalidato, all’epoca del procedimento disciplinare, da alcun successivo provvedimento amministrativo o giudiziario ma smentito nella sua autenticità dalle verifiche eseguite dall’Autorità consolare in ordine alla “pratica di ricostruzione della cittadinanza”.  Il calciatore della Soc. Lazio, Juan Sebastian Veron, aveva quindi acquisito realmente la cittadinanza italiana ed era, a tutti gli effetti, cittadino italiano, ma il Consolato ne aveva ricostruito l’albero genealogico, il cui capostipite risultava di nazionalità diversa da quella italiana. Ciò che si sosteneva essere falsa era, quindi, la documentazione costituente il presupposto per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Il che indusse gli organi giudicanti di primo e di secondo grado a ritenere la buona fede sia del calciatore che della società che fu comunque sanzionata solo per responsabilità oggettiva per l’operato di un suo dirigente, all’ammenda di L. 2.000.000.000. Il dirigente in questione era il Felice Mosè Pulici che in primo grado subì una sanzione di un anno di inibizione ridotta poi a sei mesi in appello. Ad ogni modo, dalle risultanze del processo disciplinare, risultò che chi realmente si adoperò per il cambio di status del calciatore da “extracomunitario” a “comunitario” fu  una tale signora Tedaldi, soggetto non tesserato. Tale signora Tedaldi, si occupò della pratica e fu, per tale motivo, lautamente ricompensata e quindi poi, scoperte le contraffazioni documentali, querelata dalla Società Lazio. Solamente l’anno successivo, con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. “Bossi-Fini”) che recava modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, con l’art. 22, ha aggiunto al già citato art. 27 del D. Lgs. 286/1998  il comma 5 bis in base al quale, il C.O.N.I., ha il compito di proporre al Ministero per i beni e le attività culturali a cui è sottoposto, il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri da ripartire tra le federazioni e deve deliberare i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ma, già in prossimità dell’approvazione della legge n. 189 del 2002, il consiglio federale della F.I.G.C. deliberò, con effetto per almeno una stagione calcistica, di ammettere le società di Serie A e B al tesseramento di un solo calciatore extracomunitario, oltre a quelli già in forza, salvo che i contratti relativi ai nuovi ingressi non erano già stati depositati in Lega o non erano già state avanzate le richieste di dichiarazione nominativa di assenso, cioè le richieste di permesso di soggiorno da parte delle società. Nessun nuovo tesseramento fu invece autorizzato per le società di Serie C. Dopo l’entrata in vigore delle nuove e più restrittive regole introdotte in materia di extracomunitari dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 (c.d. “Bossi-Fini”), il legislatore federale pensò bene di introdurre, al comma 6 dell’art. 8 (oggi 10) C.G.S. una nuova fattispecie che potesse svolgere, al tempo stesso una efficacia funzione preventiva e repressiva. Si è così prevista l’applicazione di gravi sanzioni disciplinari per la “violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza”, stabilendo la punibilità di società, dirigenti, tesserati nonché soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 (ossia tutti coloro che svolgono, indipendentemente dal fatto che siano o no tesserati, attività rilevanti all’interno delle società sportive) “che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari”. La condotta “incriminata” è, come si vede, molto estesa e costituisce una sorta di codificazione ex post di tutti quei comportamenti illeciti accertati nei procedimenti relativi alla c.d. “Passaportopoli”. La norma, formulata sullo stesso modello dei reati a “consumazione anticipata” che sono presenti nel  nostro Codice Penale, va a punire ogni genere di atto volto ad ottenere documentazione falsa o alterata allo scopo di eludere la normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari. Ciò che si è inteso punire è, quindi, non già la presentazione agli uffici federali di documenti falsi o alterati, ma, ancora prima, il compimento di atti (quali ad esempio l’affidamento di un incarico ad un soggetto abitualmente dedito a tali traffici illeciti) diretti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza non veritieri o, per dirla in maniera penalistica, tutti gli atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari. È importante quindi sottolineare che tale condotta deve essere sorretta dalla finalità (c.d. “dolo specifico”) di eludere la normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari, e che il fatto è punibile non solo quando il soggetto ponga in essere “direttamente” (o tenti di farlo) l’attività illecita, ma anche quando “consenta” ad altri di compierla. Una gamma di comportamenti, come si vede, molto vasta che evidenzia l’intento, più che condivisibile,del legislatore di non lasciare vuoti di tutela e non consentire margini di impunità in una materia assai delicata, divenuta di pubblico dominio a seguito della suddetta vicenda relativa ai passaporti falsi. Sempre in chiave di massimo rigore e severità, ai commi 8 e 9 dell’art. 10, si sono, poi, previste le sanzioni applicabili ai soggetti ritenuti responsabili delle condotte illecite. Al comma 8 si sono previste le sanzioni per le società, per cui se viene accertata la responsabilità oggettiva della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c, g, h, i dell’art. 18, comma 1 C.G.S., ossia:

  1. c) ammenda con diffida;
  2. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
  3. h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e passaggio alla categoria inferiore;
  4. i) esclusione dal campionato di competenza ed assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.

Se viene invece accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell’art. 18, comma 1.

Quanto ai dirigenti, al comma 9 dell’art. 10 C.G.S. si è prevista la sanzioni dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Ciò detto, vale la pena di ricordare, in conclusione, che la fattispecie oggi delineata dall’art. 10, comma 6, C.G.S. ha trovato applicazione, quando era ancora in vigore il vecchio art. 8, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di varie società e tesserati (quasi tutti calciatori) della Divisione Calcio a Cinque presso la Lega Nazionale Dilettanti. La vicenda presentò, infatti, molte analogie con quella che coinvolse, nel 2001, alcune società di calcio, ed era relativa a vari calciatori extracomunitari che, in elusione dei limiti di tesseramento previsti dalle norme federali, assunsero la qualifica di “italiani” sulla base di certificati di cittadinanza rilasciati dall’Autorità consolare che si rivelarono falsi. Le condanne, a differenza della vicenda “Passaportopoli” del 2001che furono particolarmente tenui per via dell’intervenuta Decisione della Corte Federale del 4 maggio 2001 e dove tutte le società, tranne una,  furono condannate a titolo di responsabilità oggettiva ma tutte si videro poi alla fine irrogare la sola sanzione dell’ammenda, furono, questa volta , assai pesanti, sia per le società (una di esse fu esclusa dal campionato, le altre subirono la penalizzazione di 6 punti in classifica), sia per i dirigenti (inibizione di 3 anni e 6 mesi), sia per i calciatori (3 anni di squalifica per tutti e 5 anni per colui che è stato ritenuto il “personaggio centrale” dell’intera inchiesta). Il regime attuale per il tesseramento e l’impiego degli atleti professionisti di nazionalità straniera, rimossa qualsiasi diversa disposizione dei regolamenti federali può essere così sintetizzato:

  1. a) piena libertà di tesseramento e di impiego per gli atleti comunitari o in possesso di passaporto comunitario;
  2. b) tesseramento ed assegnazione alle federazioni degli atleti extracomunitari nel limite massimo annuale proposto dal C.O.N.I. ed approvato dal Ministero vigilante ossia dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Attualmente, il 7° comma dell’art. 40, permette alle società che disputano i campionati professionistici di tesserare liberamente i giocatori provenienti da paesi aderenti all’U.E. mentre le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori extraeuropei sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. L’art. 40 quater, 1° comma delle N.O.I.F. permette inoltre, per le società dilettantistiche, di poter tesserare e schierare entro il 31 dicembre due soli calciatori extracomunitari oltre che, ovviamente, un numero illimitato di giocatori comunitari. Nell’ambito comunitario, con la sopravvenienza di nuovi accordi di associazione con Stati terzi, anche la Corte di Giustizia europea, con la pronuncia pregiudiziale n. 438/2000 dell’8 maggio 2003, nella causa Deutscher Handballbund e V c. K.M.,  ampliò la tutela antidiscriminatoria, oltre che, in favore dei giocatori comunitari anche in favore degli atleti provenienti da uno Stato non facente parte della Comunità Europea ma con il quale era in vigore un accordo esteso alla libera circolazione dei lavoratori, quando il giocatore era già in possesso di un contratto di lavoro con una società sportiva di uno stato membro. In tal caso la Corte affermò che la federazione non  poteva imporre limitazioni al suo impiego. È interessante leggere le motivazioni della sentenza in cui la Corte di Giustizia Europea affermò che: “L’art. 38 n. 1 primo trattino dell’Accordo europeo che stabilisce un’associazione tra le Comunità Europee e i loro stati membri da una parte e la Repubblica slovacca dall’altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/C.E.C.A., C.E., E.U.R.A.T.O.M., va interpretato nel senso che osta all’applicazione ad uno sportivo professionista del gioco del calcio di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una Federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori di Paesi terzi che non  sono parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo”. Le disposizioni dettate dal D. Lgs 286/1998 e del suo relativo decreto di attuazione approvato con D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 oltre che quelle che troviamo nella legge Bossi-Fini, furono poi fatte salve e rinforzate dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante norme di attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e dal D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 in attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Alcune precisazioni e conclusioni:

  1. Questo articolo è tratto dalla mia tesi con cui mi sono laureato, l’ho quindi discussa di fronte a professori universitari non a giornalisti di parte o peggio ad un bar dello sport reale o virtuale.
  2. Ovviamente ciò che è scritto sulla mia tesi è stato rielaborato in maniera tale da poter essere il più possibile fruibile anche da chi non è avvezzo all’uso dei termini giuridici oltre che più funzionale allo scopo di questo articolo.
  3. È assolutamente inutile che nei commenti mi postiate le conclusioni di certe pagine su cui, da parte mia, c’è solo da stendere un velo pietoso. Non intendo rispondere a certe affermazioni scritte su certe pagine che qualcuno nei commenti vorrà ripetere pedissequamente, per quel che mi riguarda sono tutte eresie.
  4. Tutte le società coinvolte in “passaportopoli”, fatta eccezione per l’Udinese, hanno risposto per responsabilità oggettiva per aver violato una norma che nel frattempo, per giurisprudenza e interventi legislativi sia a livello comunitario che a livello statale era diventata illegittima ed è per questo che si sono visti irrogare sanzioni blande. Non per interventi di Carraro che oltretutto non faceva parte della commissione giudicante né in primo e né in secondo grado e né tantomeno per il presunto potere delle milanesi e delle romane che di tanto in tanto si mette in mezzo per giustificare certe cose salvo poi sentire l’intercettazione fra Moggi e Mazzini nella quale i due affermano che l’Inter è una squadra di polli che non fa paura a nessuno.
  5. Allego per completezza le fonti ossia i manuali di Diritto sportivo scritti da professori universitari di Diritto sportivo nonché avvocati e operatori del Diritto sportivo non giornalisti di Tuttosport o peggio, da cui ho tratto le informazioni per scrivere a suo tempo questi passi della mia tesi ed oggi questo articolo. Buona vita.

FONTI:

SANNINO M. – VERDE F.  (2011) Il diritto sportivo. Terza edizione, Cedam. Pagg. 255 e seg.; pag. 265.

SPADAFORA M. T. (2004) Diritto del lavoro sportivo. Torino: Giappichelli. Pag. 63 e pagg. 113 e seg.   

FRATTAROLO V. (2004) Il rapporto di lavoro sportivo. Milano A. Giuffrè Editore. Pag. 66 e seg.    

BAGATTINI F. – D’AVIRRO A. – DUCCI M. – GIGLIOLI M. – MASTROMATTEO A. MESSERI M. – TADDEUCCI SASSOLINI M. (2008) Commento al nuovo codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici. Giuffrè Editore. Pagg. 105 e seg. e pagg. 187 e seg.