Come noi ben sappiamo, la sentenza Bosman eliminò ogni limite allo schieramento in campo dei soli giocatori comunitari perché tale limite contrastava con l’art. 48 del Trattato di Roma e costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori in quanto limitava il diritto dei calciatori di altri stati membri a partecipare ad incontri di calcio. Tali limiti non riguardavano il loro ingaggio ma la possibilità per le società di farli scendere in campo nelle partite ufficiali, limite che costituiva impedimento all’oggetto essenziale della attività del calciatore stesso. La sentenza Bosman produsse inoltre l’importante conseguenza del riconoscimento della libertà di circolazione entro lo spazio europeo dei lavoratori impegnati nell’ambito sportivo, con l’effetto di determinare la piena parità di trattamento giuridico ed economico tra gli atleti italiani e atleti stranieri con cittadinanza di un Paese membro della Unione Europea. La dottrina (per dottrina si intende i maggiori giuristi del settore, in particolare i professori universitari di materie giuridiche nonché autori di manuali giuridici), sul punto, ha attentamente osservato come gli effetti della sentenza Bosman, correlati al riconoscimento della libertà di circolazione dei soggetti operanti nell’ambito sportivo, potrebbero un giorno portare a riconoscere tale libertà anche alle stesse società sportive. In questo senso, potrebbe ritenersi che una società sportiva appartenente ad una federazione nazionale di uno Stato membro della U.E. possa decidere di partecipare ad un campionato organizzato dalla federazione nazionale di un altro stato membro, allorché ciò rivesta una qualche convenienza sul piano economico, con conseguente stravolgimento dell’assetto normativo ed organizzativo tuttora vigente a livello di regolamentazione federale. La Corte di Giustizia Europea, investita da una ordinanza del Tribunale di Bruxelles il 23 aprile 1996, ebbe nuovamente occasione di intervenire nell’ambito sportivo, dirimendo il caso Lehetonen sulla compatibilità con l’art. 48 del Trattato di Roma del regolamento della Federazione belga di pallacanestro che vietava la presenza in campo per una competizione di un giocatore, appunto il finlandese Lehetonen, tesserato dopo una certa data, sebbene il giocatore fosse comunque cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea. Nonostante le ragioni adottate dalla federazione per giustificare il divieto, ossia la necessità di non alterare l’equilibrio competitivo delle squadre, la Corte stabilì che l’art. 48 ostava all’applicazione in uno Stato membro di norme emesse da associazioni sportive che vietavano ad una società di schierare in campo, nelle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che erano stati trasferiti dopo una certa data, qualora essa sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da paesi terzi, a meno che, ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in se e per se o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quelli provenienti da una zona ad essa non appartenente, non giustificassero una simile disparità di trattamento e stabilì che tale indagine fosse di competenza del giudice nazionale. Per quanto riguarda invece le disposizioni restrittive che limitavano il tesseramento e l’impiego dei giocatori non appartenenti alla Comunità europea e quindi non interessati dalla sentenza Bosman, esse hanno resistito ancora per qualche tempo finché, con la sopravvenienza nell’ambito comunitario di nuovi accordi di associazione con Stati terzi riguardanti la libera circolazione dei lavoratori e, in ambito nazionale, delle nuove leggi sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero e di quella su riordino del C.O.N.I., la giurisprudenza ne ha decretato l’incompatibilità con i principi dettati dalle norme sopravvenute. Per quanto riguarda l’ambito nazionale fu introdotto il D. Lgs. 286/1998 che all’art. 43 definiva discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comportasse una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni o le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Lo stesso articolo precisava, poi, alla lettera c), che compiva un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponeva condizioni più vantaggiose o si rifiutava di fornire l’accesso all’occupazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità. Altri principi che furono stabiliti dal D. Lgs. 286/1998 meritevoli di particolare attenzione furono quelli posti dall’art. 2, 2° comma, il quale sancì il principio per cui la Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani nonché il principio stabilito all’art. 44, 9° comma, per cui le manifestazioni discriminatorie nell’ambito dei rapporti di lavoro potessero attenere anche alle assegnazioni delle mansioni. La cosa più importante però, fu che, con il D. Lgs. 286/1998, fu ammesso l’ingresso degli stranieri non incondizionatamente ma nell’ambito delle quote programmate per il lavoro subordinato e autonomo, subordinando il rilascio del visto di ingresso all’autorizzazione al lavoro mentre, per alcune categorie di lavoratori fra i quali gli sportivi professionisti che, ai sensi della legge 91/1981 vanno considerati lavoratori subordinati, l’art. 27 del medesimo decreto stabilì che, al di fuori degli ingressi per lavoro della generalità dei lavoratori, particolari modalità e termini per il rilascio dell’autorizzazioni al lavoro, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno dovevano essere disciplinati dal regolamento d’attuazione. Quest’ultimo, approvato poi con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all’art. 40, 14° comma, per quanto riguarda gli sportivi, stabilì che l’autorizzazione al lavoro era sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del C.O.N.I. su richiesta della società destinataria della prestazione sportiva. Successivamente alla promulgazione del D. Lgs. 286/1998 e del suo relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, in Italia si dette il via ad una serie di azioni innanzi alla giustizia ordinaria da parte di alcuni giocatori non appartenenti all’ Unione Europea ai quali, in base alle regole federali, veniva limitato il diritto di partecipare alle competizioni in posizione di parità con gli altri giocatori Italiani e comunitari. Il riferimento è ai casi Ekong e Sheppard, definiti rispettivamente dal Tribunale di Reggio Emilia e dal Tribunale di Teramo. Nel primo caso, il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 2 Novembre 2000 (determinati processi di fronte al giudice civile si concludono con una ordinanza e non con una sentenza), riconobbe al giocatore Ekong in causa contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) il diritto al giocatore, all’epoca militante nella squadra della Reggiana nel campionato di serie C, ad ottenere il tesseramento. Il mancato tesseramento, nelle giustificazioni fornite dalla F.I.G.C., trovava come fondamento quanto disposto nell’art. 40, 7° comma delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) che non consentiva alle società di calcio di Serie C (l’attuale Lega Pro) di tesserare calciatori extracomunitari e manteneva a 3 il limite di utilizzabilità degli atleti extracomunitari nelle gare in ambito nazionale di Serie A, determinando di fatto una discriminazione in ragione della nazionalità. Il Tribunale stabilì che: “Le norme emanate dalle federazioni sportive nazionali, volte a limitare il numero di atleti extracomunitari che possono essere tesserati ed impiegati nelle competizioni nazionali sono illegittime. L’autonomia dell’ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all’ordinamento statuale ove il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l’esercizio del gioco del calcio (id est: la F.I.G.C.) impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato (rectius: vietato) elemento di differenziazione. Tanto più che tra i compiti istituzionali della F.I.G.C. rientra anche quello di promuovere l’esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”. Per questi motivi il Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia dichiarò “il diritto di Prince Ikbe Ekong di ottenere dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il tesseramento quale calciatore professionista”. Analogo giudizio fu reso dal Tribunale di Teramo in riferimento al diniego di tesseramento di un giocatore di pallacanestro statunitense, già vincolato con contratto di lavoro professionistico, in applicazione dell’art. 12 del regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) secondo il quale, le società non potevano tesserare più di due giocatori extracomunitari. Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 30 Marzo 2001, statuì che: ”Il diniego al tesseramento del giocatore professionista Jeffrey Kyle Sheppard da parte della Federazione Italiana di Pallacanestro costituisce comportamento che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in violazione di quanto previsto dall’art. 43 D. Lgs. 286/1998. Ha dichiarato, inoltre, il diritto di Jeffrey Kyle Sheppard ad ottenere il tesseramento da parte della Federazione Italiana Pallacanestro in forza del contratto di prestazione sportiva professionale concluso con la Società Roseto Basket Lido delle Rose, ordinando alla Federazione Italiana Pallacanestro di provvedere immediatamente al tesseramento del ricorrente consentendogli di partecipare a tutte le gare ufficiali in calendario, così rimuovendo gli effetti dell’illecita discriminazione”. Singolare fu poi ciò che successe dopo ossia che la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), preso atto dell’ordinanza, con delibera n. 26 del 9 dicembre 2000, provvide a “derogare all’art. 12 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in favore del giocatore Jeffrey Kyle Sheppard, consentendone il tesseramento per la Società Roseto Basket Lido delle Rose come terzo giocatore extracomunitario e la sua partecipazione a tutte le partite ufficiali in calendario” ma obbligò “la Società Roseto Basket Lido delle Rose a iscrivere a referto, in tutte le gare ufficiali in calendario, il giocatore Jeffrey Kyle Sheppard come terzo giocatore extracomunitario con la possibilità, tuttavia di fare entrare in campo, contemporaneamente, non più di due atleti extracomunitari” discriminando quindi, di fatto, nuovamente per la sua nazionalità, l’atleta Sheppard, il quale propose nuovo ricorso. Il tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con ordinanza depositata 30/3/2002 sancì, richiamando nuovamente l’art. 43 d. lgs. 286/1998, che la limitazione posta dalla F.I.P. alla possibilità di disporre in campo nello stesso momento di più di due giocatori extracomunitari ha contenuto discriminatorio ancorato esclusivamente alla nazionalità degli atleti. Sulla base di queste premesse il giudice dichiarò illegittima la delibera emessa dalla F.I.P. e gli ordinò di assicurare a Sheppard la partecipazione a tutte le gare. In entrambi i casi, quindi, i giudici aditi ritennero illegittime le norme emanate delle federazioni sportive nazionali volte a limitare lo schieramento in campo nello stesso momento di più giocatori extracomunitari in quanto in contrasto con l’art. 43, D. Lgs. n. 286/1998. Si trattava di principi che non potevano essere ignorati dall’ordinamento sportivo e alla cui inosservanza lo Stato non poteva soprassedere, pena la negazione della propria funzione e della propria sovranità nel cui rispetto, invece, dovrebbero porsi le norme degli ordinamenti settoriali in esso operanti fra cui, appunto, l’ordinamento sportivo. In applicazione dell’art. 43 D. Lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 2, 2° comma del medesimo Decreto, che la Corte Federale della F.I.G.C., che rappresentava, prima delle varie riforme del C.G.S. che ne hanno portato alla soppressione (attualmente, a seguito dell’ultima riforma del C.G.S. della F.I.G.C., gli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. sono: i Giudici sportivi nazionali competenti in primo grado per le competizioni nazionali, Giudici sportivi territoriali competenti in primo grado per le competizioni territoriali; la Corte sportiva d’appello nazionale giudice di secondo grado avverso i ricorsi delle decisioni dei Giudici sportivi nazionali e la Corte sportiva d’appello territoriale giudice di secondo grado avverso i ricorsi le decisioni dei Giudici sportivi territoriali; a questi si aggiungono il Tribunale federale nazionale e territoriale che è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati a livello nazionale e territoriale su deferimento del Procuratore federale che è organo requirente e la Corte federale di appello che è competente sia sui ricorsi avverso le sentenze del Tribunale federale nazionale che territoriale), l’organo di vertice della giustizia sportiva, fu investita del problema da diversi giocatori extracomunitari tesserati presso alcune società di serie A, spesso assistiti dalle società stesse. Con Decisione (le sentenze degli organi di giustizia sportiva si chiamano così) del 4 maggio 2001, la Corte Federale dichiarò illegittimo l’art. 40, 7° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) nella parte in cui prevedeva che soltanto 3 dei calciatori tesserati e provenienti da paesi extracomunitari potessero essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. La Corte Federale rilevò però che, ferma l’illegittimità della disposizione federale laddove non consentiva l’utilizzo in gara di più di tre extracomunitari, per la parte in cui, invece, poneva limiti numerici al tesseramento dei giocatori extracomunitari, pur non essendo del tutto conforme al sistema di legge, appariva tuttavia finalizzato a realizzare una forma di programmazione dell’ingresso di questi calciatori anche se con lo strumento del tesseramento piuttosto che dell’autorizzazione al lavoro. L’elaborazione dei criteri per l’ammissione doveva essere però attribuita al C.O.N.I. in un quadro che garantisse anche il perseguimento delle sue finalità istituzionali tra cui quelle dell’organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale. Possiamo tranquillamente affermare che questa Decisione fu sostanzialmente coerente sia con i principi contenuti nello statuto del C.O.N.I. e della F.I.G.C. che con i nuovi interventi legislativi e la nuova giurisprudenza sia a livello nazionale che a livello comunitario e ha sancito definitivamente, anche all’interno dell’ordinamento sportivo, il principio di non discriminazione nei confronti degli atleti extracomunitari rispetto all’assegnazione delle mansioni, e quindi al loro diritto alla prestazione lavorativa. È in questo periodo storico che si colloca la vicenda Passaportopoli i cui processi sportivi furono celebrati poche settimane dopo questa Decisione. Molti sanno della vicenda di Recoba e dell’allora responsabile dell’area tecnica dell’Inter Gabriele Oriali che, di fronte al G.U.P. del Tribunale di Udine, Giuseppe Lombardi, accusati per i reati di concorso in falso per l’assenza di antenati in Europa del calciatore uruguayano e ricettazione, relativo alla patente italiana ottenuta dal calciatore, che faceva parte di un gruppo di documenti rubati negli uffici della Motorizzazione di Latina, patteggiarono una pena a sei mesi di reclusione convertita poi in una multa di € 21.420. Pochi sanno che il processo sportivo Passaportopoli che si svolse in primo grado il 27 giugno del 2001 e in appello nei giorni del 17 e 18 luglio 2001, videro come incolpati diverse società e diversi calciatori. Per la precisione, oltre la Società Lazio di cui parleremo dopo, le altre società coinvolte furono: la Soc. Vicenza Calcio che fu condannata all’ammenda di L. 1.000.000.000 per responsabilità oggettiva (la società è condannata per responsabilità oggettiva quando a commettere illeciti in suo favore sono i suoi tesserati non in posizione apicale mentre è condannata per responsabilità diretta quando a commettere illeciti in suo favore sono i loro dirigenti, le pene previste per responsabilità oggettiva sono più tenui rispetto a quelle previste per responsabilità diretta ) e ai suoi giocatori Capucho Jedais Neves e André Augusto Leoni, che avevano ottenuto in maniera fraudolenta i passaporti comunitari, fu comminata la squalifica di un anno insieme al loro procuratore Briaschi; la Società Roma che, sempre per responsabilità oggettiva fu condannata all’ammenda di L. 1.500.000.000 ed i suoi giocatori Peirera Fabio Junior e Bartelt Gustavo Javier furono condannati alla sanzione della squalifica per un anno; la Soc. Milan che, per responsabilità oggettiva, fu condannata ad una ammenda di L. 1.000.000.000 e al calciatore De Jesus Silva Nelson “Dida” fu inflitta la sanzione della squalifica per un anno; la Soc. Sampdoria a cui fu inflitta, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di L. 1.500.000.000 e ai calciatori Job Iyock Thoma Hervè, Mekongo Ondoa Jean e Ze Francis, anche in considerazione della loro giovane età in quanto non ancora maggiorenni, la squalifica di sei mesi; la Soc. Internazionale (Inter) a cui, per responsabilità oggettiva, fu inflitta l’ammenda di L. 2.000.000.000 e al calciatore Recoba Rivero Alvaro la squalifica di un anno nonché al dirigente Gabriele Oriali l’inibizione sempre di un anno e, infine, la Soc. Udinese che, per il coinvolgimento diretto del Procuratore Speciale in posizione di legale rappresentante della Società stessa, Gino Pozzo, fu condannata per responsabilità diretta all’ammenda di L. 3.000.000.000 e Gino Pozzo all’inibizione di due anni, i calciatori Dos Santos Warley Silva, Da silva Mercado Aleandro Damian, Valentim do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique furono invece squalificati per un anno. Perché delle pene così blande e non, come avrebbero voluto tanti, non fu decretata la sconfitta a tavolino per ogni partita giocata con un giocatore in posizione irregolare? Perché era già intervenuta la già citata Decisione del 4 maggio 2001 della C.A.F. con la quale fu dichiarata l’illegittimità dell’art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. nella parte in cui prevedeva che soltanto tre giocatori extracomunitari, potessero essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. La Decisione, con cui fu disposto l’annullamento della norma nella parte dichiarata illegittima, pur non comportando una pronuncia di proscioglimento per abolitio criminis, visto che la condotta conservava comunque rilevanza disciplinare ex art. 1 C.G.S. (dovere di lealtà, probità e correttezza) incise in modo non trascurabile sulla quantificazione della pena. Si legge infatti nella decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. che: “L’agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell’ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all’agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio” e che “L’attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza”. Questa formula fu usata con il copia e incolla per tutte le posizioni delle singole Società calcistiche coinvolte compreso l’Udinese che, sebbene unica incolpata per responsabilità diretta, non fu retrocessa in serie B. Del tutto peculiare fu poi la situazione della Soc. Lazio e del giocatore Juan Sebastian Veron di cui emerse l’utilizzazione di un certificato di cittadinanza italiana non invalidato, all’epoca del procedimento disciplinare, da alcun successivo provvedimento amministrativo o giudiziario ma smentito nella sua autenticità dalle verifiche eseguite dall’Autorità consolare in ordine alla “pratica di ricostruzione della cittadinanza”. Il calciatore della Soc. Lazio, Juan Sebastian Veron, aveva quindi acquisito realmente la cittadinanza italiana ed era, a tutti gli effetti, cittadino italiano, ma il Consolato ne aveva ricostruito l’albero genealogico, il cui capostipite risultava di nazionalità diversa da quella italiana. Ciò che si sosteneva essere falsa era, quindi, la documentazione costituente il presupposto per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Il che indusse gli organi giudicanti di primo e di secondo grado a ritenere la buona fede sia del calciatore che della società che fu comunque sanzionata solo per responsabilità oggettiva per l’operato di un suo dirigente, all’ammenda di L. 2.000.000.000. Il dirigente in questione era il Felice Mosè Pulici che in primo grado subì una sanzione di un anno di inibizione ridotta poi a sei mesi in appello. Ad ogni modo, dalle risultanze del processo disciplinare, risultò che chi realmente si adoperò per il cambio di status del calciatore da “extracomunitario” a “comunitario” fu una tale signora Tedaldi, soggetto non tesserato. Tale signora Tedaldi, si occupò della pratica e fu, per tale motivo, lautamente ricompensata e quindi poi, scoperte le contraffazioni documentali, querelata dalla Società Lazio. Solamente l’anno successivo, con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. “Bossi-Fini”) che recava modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, con l’art. 22, ha aggiunto al già citato art. 27 del D. Lgs. 286/1998 il comma 5 bis in base al quale, il C.O.N.I., ha il compito di proporre al Ministero per i beni e le attività culturali a cui è sottoposto, il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri da ripartire tra le federazioni e deve deliberare i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ma, già in prossimità dell’approvazione della legge n. 189 del 2002, il consiglio federale della F.I.G.C. deliberò, con effetto per almeno una stagione calcistica, di ammettere le società di Serie A e B al tesseramento di un solo calciatore extracomunitario, oltre a quelli già in forza, salvo che i contratti relativi ai nuovi ingressi non erano già stati depositati in Lega o non erano già state avanzate le richieste di dichiarazione nominativa di assenso, cioè le richieste di permesso di soggiorno da parte delle società. Nessun nuovo tesseramento fu invece autorizzato per le società di Serie C. Dopo l’entrata in vigore delle nuove e più restrittive regole introdotte in materia di extracomunitari dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 (c.d. “Bossi-Fini”), il legislatore federale pensò bene di introdurre, al comma 6 dell’art. 8 (oggi 10) C.G.S. una nuova fattispecie che potesse svolgere, al tempo stesso una efficacia funzione preventiva e repressiva. Si è così prevista l’applicazione di gravi sanzioni disciplinari per la “violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza”, stabilendo la punibilità di società, dirigenti, tesserati nonché soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 (ossia tutti coloro che svolgono, indipendentemente dal fatto che siano o no tesserati, attività rilevanti all’interno delle società sportive) “che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari”. La condotta “incriminata” è, come si vede, molto estesa e costituisce una sorta di codificazione ex post di tutti quei comportamenti illeciti accertati nei procedimenti relativi alla c.d. “Passaportopoli”. La norma, formulata sullo stesso modello dei reati a “consumazione anticipata” che sono presenti nel nostro Codice Penale, va a punire ogni genere di atto volto ad ottenere documentazione falsa o alterata allo scopo di eludere la normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari. Ciò che si è inteso punire è, quindi, non già la presentazione agli uffici federali di documenti falsi o alterati, ma, ancora prima, il compimento di atti (quali ad esempio l’affidamento di un incarico ad un soggetto abitualmente dedito a tali traffici illeciti) diretti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza non veritieri o, per dirla in maniera penalistica, tutti gli atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari. È importante quindi sottolineare che tale condotta deve essere sorretta dalla finalità (c.d. “dolo specifico”) di eludere la normativa federale in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari, e che il fatto è punibile non solo quando il soggetto ponga in essere “direttamente” (o tenti di farlo) l’attività illecita, ma anche quando “consenta” ad altri di compierla. Una gamma di comportamenti, come si vede, molto vasta che evidenzia l’intento, più che condivisibile,del legislatore di non lasciare vuoti di tutela e non consentire margini di impunità in una materia assai delicata, divenuta di pubblico dominio a seguito della suddetta vicenda relativa ai passaporti falsi. Sempre in chiave di massimo rigore e severità, ai commi 8 e 9 dell’art. 10, si sono, poi, previste le sanzioni applicabili ai soggetti ritenuti responsabili delle condotte illecite. Al comma 8 si sono previste le sanzioni per le società, per cui se viene accertata la responsabilità oggettiva della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c, g, h, i dell’art. 18, comma 1 C.G.S., ossia:
- c) ammenda con diffida;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza ed assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.
Se viene invece accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell’art. 18, comma 1.
Quanto ai dirigenti, al comma 9 dell’art. 10 C.G.S. si è prevista la sanzioni dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Ciò detto, vale la pena di ricordare, in conclusione, che la fattispecie oggi delineata dall’art. 10, comma 6, C.G.S. ha trovato applicazione, quando era ancora in vigore il vecchio art. 8, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di varie società e tesserati (quasi tutti calciatori) della Divisione Calcio a Cinque presso la Lega Nazionale Dilettanti. La vicenda presentò, infatti, molte analogie con quella che coinvolse, nel 2001, alcune società di calcio, ed era relativa a vari calciatori extracomunitari che, in elusione dei limiti di tesseramento previsti dalle norme federali, assunsero la qualifica di “italiani” sulla base di certificati di cittadinanza rilasciati dall’Autorità consolare che si rivelarono falsi. Le condanne, a differenza della vicenda “Passaportopoli” del 2001che furono particolarmente tenui per via dell’intervenuta Decisione della Corte Federale del 4 maggio 2001 e dove tutte le società, tranne una, furono condannate a titolo di responsabilità oggettiva ma tutte si videro poi alla fine irrogare la sola sanzione dell’ammenda, furono, questa volta , assai pesanti, sia per le società (una di esse fu esclusa dal campionato, le altre subirono la penalizzazione di 6 punti in classifica), sia per i dirigenti (inibizione di 3 anni e 6 mesi), sia per i calciatori (3 anni di squalifica per tutti e 5 anni per colui che è stato ritenuto il “personaggio centrale” dell’intera inchiesta). Il regime attuale per il tesseramento e l’impiego degli atleti professionisti di nazionalità straniera, rimossa qualsiasi diversa disposizione dei regolamenti federali può essere così sintetizzato:
- a) piena libertà di tesseramento e di impiego per gli atleti comunitari o in possesso di passaporto comunitario;
- b) tesseramento ed assegnazione alle federazioni degli atleti extracomunitari nel limite massimo annuale proposto dal C.O.N.I. ed approvato dal Ministero vigilante ossia dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Attualmente, il 7° comma dell’art. 40, permette alle società che disputano i campionati professionistici di tesserare liberamente i giocatori provenienti da paesi aderenti all’U.E. mentre le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori extraeuropei sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. L’art. 40 quater, 1° comma delle N.O.I.F. permette inoltre, per le società dilettantistiche, di poter tesserare e schierare entro il 31 dicembre due soli calciatori extracomunitari oltre che, ovviamente, un numero illimitato di giocatori comunitari. Nell’ambito comunitario, con la sopravvenienza di nuovi accordi di associazione con Stati terzi, anche la Corte di Giustizia europea, con la pronuncia pregiudiziale n. 438/2000 dell’8 maggio 2003, nella causa Deutscher Handballbund e V c. K.M., ampliò la tutela antidiscriminatoria, oltre che, in favore dei giocatori comunitari anche in favore degli atleti provenienti da uno Stato non facente parte della Comunità Europea ma con il quale era in vigore un accordo esteso alla libera circolazione dei lavoratori, quando il giocatore era già in possesso di un contratto di lavoro con una società sportiva di uno stato membro. In tal caso la Corte affermò che la federazione non poteva imporre limitazioni al suo impiego. È interessante leggere le motivazioni della sentenza in cui la Corte di Giustizia Europea affermò che: “L’art. 38 n. 1 primo trattino dell’Accordo europeo che stabilisce un’associazione tra le Comunità Europee e i loro stati membri da una parte e la Repubblica slovacca dall’altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/C.E.C.A., C.E., E.U.R.A.T.O.M., va interpretato nel senso che osta all’applicazione ad uno sportivo professionista del gioco del calcio di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una Federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori di Paesi terzi che non sono parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo”. Le disposizioni dettate dal D. Lgs 286/1998 e del suo relativo decreto di attuazione approvato con D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 oltre che quelle che troviamo nella legge Bossi-Fini, furono poi fatte salve e rinforzate dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante norme di attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e dal D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 in attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Alcune precisazioni e conclusioni:
- Questo articolo è tratto dalla mia tesi con cui mi sono laureato, l’ho quindi discussa di fronte a professori universitari non a giornalisti di parte o peggio ad un bar dello sport reale o virtuale.
- Ovviamente ciò che è scritto sulla mia tesi è stato rielaborato in maniera tale da poter essere il più possibile fruibile anche da chi non è avvezzo all’uso dei termini giuridici oltre che più funzionale allo scopo di questo articolo.
- È assolutamente inutile che nei commenti mi postiate le conclusioni di certe pagine su cui, da parte mia, c’è solo da stendere un velo pietoso. Non intendo rispondere a certe affermazioni scritte su certe pagine che qualcuno nei commenti vorrà ripetere pedissequamente, per quel che mi riguarda sono tutte eresie.
- Tutte le società coinvolte in “passaportopoli”, fatta eccezione per l’Udinese, hanno risposto per responsabilità oggettiva per aver violato una norma che nel frattempo, per giurisprudenza e interventi legislativi sia a livello comunitario che a livello statale era diventata illegittima ed è per questo che si sono visti irrogare sanzioni blande. Non per interventi di Carraro che oltretutto non faceva parte della commissione giudicante né in primo e né in secondo grado e né tantomeno per il presunto potere delle milanesi e delle romane che di tanto in tanto si mette in mezzo per giustificare certe cose salvo poi sentire l’intercettazione fra Moggi e Mazzini nella quale i due affermano che l’Inter è una squadra di polli che non fa paura a nessuno.
- Allego per completezza le fonti ossia i manuali di Diritto sportivo scritti da professori universitari di Diritto sportivo nonché avvocati e operatori del Diritto sportivo non giornalisti di Tuttosport o peggio, da cui ho tratto le informazioni per scrivere a suo tempo questi passi della mia tesi ed oggi questo articolo. Buona vita.
FONTI:
SANNINO M. – VERDE F. (2011) Il diritto sportivo. Terza edizione, Cedam. Pagg. 255 e seg.; pag. 265.
SPADAFORA M. T. (2004) Diritto del lavoro sportivo. Torino: Giappichelli. Pag. 63 e pagg. 113 e seg.
FRATTAROLO V. (2004) Il rapporto di lavoro sportivo. Milano A. Giuffrè Editore. Pag. 66 e seg.
BAGATTINI F. – D’AVIRRO A. – DUCCI M. – GIGLIOLI M. – MASTROMATTEO A. MESSERI M. – TADDEUCCI SASSOLINI M. (2008) Commento al nuovo codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici. Giuffrè Editore. Pagg. 105 e seg. e pagg. 187 e seg.
bjh ha detto:
“L’agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell’ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all’agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio” e che “L’attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza”.
Nulla vietava alla stessa commissione disciplinare di dare 5 anni a tutti i dirigenti coinvolti con sanzioni blande ai calciatori e sanzioni blande( non economiche) alle squadre.
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ruggierodistaso ha detto:
non ci sono dirigenti coinvolti a parte quelli dell’Udinese che è l’unica che ha risposto per responsabilità diretta, i calciatori sono stati squalificati tutti per un anno a parte alcuni giovanissimi che hanno avuto sei mesi di squalifica e le squadre hanno avuto sanzioni economiche, poi potevano fare tutto e il contrario di tutto ma è come dire che se ci fosse stata anche l’Inter in Calciopoli la Juve non sarebbe andata in serie B, stiamo nel campo delle mere ipotesi, io mi limito a spiegare le sentenze e sfere di cristallo per stabilire cosa sarebbe successo se….. non ne ho
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tifosisinasce ha detto:
Hey Bjh, come va, tutto bene ? 🙂
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bjh ha detto:
Ciao , vedo in ritardo il saluto. Ho conosciuto giorni migliori perchè ho un po’ d’acciacchi con cui convivere ma meglio non lamentarsi :-)) Tu? ti si sente troppo poco da ste parti
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Massimo Cudin ha detto:
A Recoba hanno dato 6 mesi….su….
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ruggierodistaso ha detto:
che io sappia un anno poi magari controllo ma io ricordo un anno
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ruggierodistaso ha detto:
Sono andato a controllare per sicurezza, un anno di squalifica
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Massimo Cudin ha detto:
E’ vero….un anno….erano 6 mesi di reclusione nel penale….
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Massimo Cudin ha detto:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt4ue3uazMAhWGaD4KHXXKBQMQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FScandalo_italiano_dei_passaporti_falsi&usg=AFQjCNHwSqmh99d0pg8rQafCCCGD3JRECg
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bjh ha detto:
Rug, non ti ho chiesto di leggere nella sfera di cristallo. Ho scritto che a mio parere nulla vietava condanne più aspre. Vero? Falso? Pulici, Baldini, Oriali (ma ce n’erano altri coinvolti) per me erano dirigenti, magari erano responsabili di basso livello, ma in tal caso doveva pagare anche chi sopra di loro gli aveva dato quegli incarichi e non aveva vigilato sul loro operato. (Baldini se non ricordo male fu poi assolto.
) Nel caso Recoba, che è solo il più famoso, a te pare verosibile che nessuno ai piani alti si sia chiesto come mai improvvisamente, guardacaso quando serviva, era miracolosamente comparso l’avo giusto? Oriali era l’unico a sapere o era l’unico sacrificabile? meanistyle?
– Dario Frigo si beccò 2 anni per aver acquistato doping su internet (mai usato a quanto diceva e nessuno ha dimostrato il contrario) che in realtà si rivelò essere poco più di acqua zuccherata.(l’avevao pure buggerato) Non aveva in realtà infranto nessuna legge sportiva o penale ma pensava di averlo fatto e gli anni glieli hanno rifilati. Ma lui era un povero diavolo e non aveva interessi milionari alle spalle.
– se tra 10 anni l’epo verrà riconosciuta come sostanza non dopante perchè presente nelle uova di “pesce pallepo” dovremo restituire 7 tour ad armstrong perchè in realtà aveva aggirato le regole sapendo che quella sostanza era vietata a vanvera? O lui dovrà fare i conti col fatto che sarà già stato giudicato mentre le povere vittime innocenti di passaportopoli son state fortunatamente giudicate quando la legge s’era evolta a loro favore nonostante i loro giochetti fossero datati in epoca di legge a loro contraria?
Suvvia Rug. Volevano imbrogliare né più né meno di altri dopo di loro. Hanno avuto culo e soprattutto nessuno era a caccia di streghe da mandare sul rogo altrimenti sul piano sportivo erano tranquillamemnte massacrabili Tra chi falsificò quelle posizioni e Moggi, non vedo molta differenza sul piano sportivo. Che il metodo Moggi fosse globalmente più efficace è possibile, anzi, se effettivamente faceva ciò che sta tra le righe delle sentenze (non pienamente dimostrato) il suo metodo era certamente più efficace, ma il principio è lo stesso.Frode sportiva. A volte diventa una cosa da nulla, altre volte diventa lo scandalo più grande dopo la mela mangiata da Eva.
Per la cronaca. Vista la poca serietà del mondo del calcio trovo più corretta la linea blanda adottata in passaportopoli che quella dura di calciopoli. Il problema è che la linea non è univoca.
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bjh ha detto:
“Linea dura”, è riferito alle radiazioni e per “trovo più corretta” non intendo che la condivido ma che mi pare più in linea col il mondo in cui viene applicata.
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ruggierodistaso ha detto:
Tutti i coinvolti, a parte quelli dell’Udinese, non erano in posizione apicale e da qui la responsabilità oggettiva, le società hanno pagato e non se la sono cavata con una multa dello stesso tenore di un divieto di sosta, la vicenda Frigo non la conosco, non la posso giudicare. Se putacaso dovesse succedere qualcosa del genere ad Amstrong si, gli dovrebbero restituire i tour. Volevano imbrogliare, lo hanno fatto, tutti, io ho semplicemente spiegato per quale motivo se la sono cavata con poco le società, giusto, sbagliato, potevano dare di più, potevano dare di meno, non spetta a me dirlo poi per quanto riguarda gli aspetti specifici delle Decisioni sportive volendo possiamo rimandare ad altri articoli, giusto perché di parlare sempre di calciopoli mi sono stancato, infatti intendo variare un po’.
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bjh ha detto:
ok
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franctosc ha detto:
1) Il contesto. Fatta la norma (limite degli extracomunitari) trovato l’inganno. Cominciano a scoprirsi miracolosamente lontanissimi antenati europei dei giocatori sudamericani. Ci sono stati tanti emigranti in passato, del resto. Mediatori e intermediari lautamente remunerati scoprono questi antenati e fanno diventare comunitari i giocatori. Ovviamente i dirigenti di club che si rivolgono a loro non possono assolutamente sospettare che ci sia qualcosa di losco sotto, figuriamoci. Così poi in caso di problemi potranno dire che un eventuale imbroglio è stato fatto a loro insaputa e loro sono parte lesa. A questo contesto va aggiunto che, come è normale in Italia, chi dovrebbe vigilare non vigila affatto. Tanto è vero che lo scandalo scoppia perchè due giocatori dell’Udinese vengono beccati con il passaporto falso durante una trasferta di Coppa in Polonia. Finchè erano rimasti in Italia nessuno si era sognato di controllare i documenti, tantomeno le autorità sportive che avevano accettato di tesserarli come comunitari.
2) In questo contesto, si svolgono dei campionati in cui vige un limite per il tesseramento e l’impiego di extracomunitari. Alcune squadre lo hanno rispettato, altre invece hanno barato utilizzando dei falsi che sono anche dei reati penali. Dunque c’è stato un vantaggio illecito da parte delle squadre che hanno schierato giocatori che non avrebbero dovuto giocare. In poche parole, il campionato è stato indiscutibilmente ed oggettivamente falsato. Poi la si può rigirare come si vuole, si possono usare tutti gli espedienti avvocateschi che vogliamo, ma da qui non si scappa e mi pare importante ribadirlo. Non facciamone solo un problema Inter – Juve perché Veron è stato tra i protagonisti dello scudetto laziale del 2000.
3) Cito: “una norma che nel frattempo, per giurisprudenza e interventi legislativi sia a livello comunitario che a livello statale era diventata illegittima ed è per questo che si sono visti irrogare sanzioni blande. Non per interventi di Carraro”. Non sono d’accordo con te per il semplice motivo che una cosa non esclude l’altra. Che i giudici abbiano trovato una buona giustificazione per la loro decisione non esclude che si siano messi a cercare proprio questa buona giustificazione a seguito di un input politico ben preciso. E non possiamo escludere che, in caso di input politici diversi, e magari con dietro una feroce campagna di stampa del principale quotidiano sportivo sul tema, i giudici si sarebbero impegnati a trovare una giustificazione diversa per decisioni diverse; e non dubito che ne avrebbero trovato una perfettamente convincente libri di diritto alla mano.
4) Seguito della precedente. Non è che si scelgono delle pene lievi perché CASUALMENTE lo scandalo scoppia proprio mentre quel limite viene dichiarato illegittimo. I processi sportivi vengono tirati in lungo e rinviati con espedienti vari proprio per fare in modo che si possano celebrare dopo che quel limite è stato dichiarato illegittimo. E questo si fa proprio per favorire una soluzione che costituisca un “colpo di spugna” sulla vicenda. Questo non lo dico io, leggi per esempio qui (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/03/01/passaporti-colpo-di-spugna-ma-la-lega.html?ref=search) è un pezzo molto precedente lo svolgimento dei processi. Insomma la politica calcistica parla di fare una sanatoria molto prima che si svolgano i processi, che alla fine si concludono con una sostanziale sanatoria.
5) Lo sconosciuto nigeriano Ekong lo sai da chi era assistito nella sua causa per essere tesserato? Da Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan e di Galliani. Che ci fa uno come lui a difendere uno sconosciuto nigeriano di serie C? Aveva costui la possibilità di pagarsi da solo un tale avvocato? Facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. In quel momento si stava cercando di picconare il limite degli extracomunitari perché conveniva a tutti, conveniva al business. La scoperta dei passaporti falsi capita in un momento in cui nessuno ha voglia di essere intransigente proprio su questo punto.
6) La soluzione adottata in Italia era l’unica possibile? Assolutamente no. Anche in Francia ci sono passaporti falsi, e infatti il Saint Etienne a campionato in corso e appena viene scoperta la vicenda viene penalizzato di sette punti. A fine campionato retrocede in B a causa di questa penalizzazione.
7) Scrivo solo un’ultima cosa. Etica. Una squadra e la sua tifoseria si sono eretti a simboli dell’etica sportiva, della pulizia, degli smoking bianchi, della lotta del bene contro il male. Come dicevo prima però alcuni campionati sono stati falsati a loro favore a causa di un trucco che è anche reato penale. Uno di questi tifosi sotto il tuo articolo (dopo averlo letto? e dopo avere vagamente immaginato di cosa parla?) ha commentato “Noi dell’Inter unici veri puliti in un calcio corrotto”. Non sarebbe più facile e onesto non raccontarsi favole, e accettare che quello del calcio è un mondo che vive ai margini del diritto, e in cui si prova ad aggirare le regole andando a volte più, a volte meno, ma spesso oltre quello che sarebbe perfettamente lecito? Detto questo, io sono favorevole alla riscrittura dei campionati a tavolino, non lo sono per il 2006 e non lo sono nemmeno per gli altri… ma tra il riscrivere il campionato a tavolino e il colpo di spugna c’è tanto spazio per una soluzione che permetta, quantomeno, a chi ha rispettato le regole di non fare la figura del fesso.
E per il momento mi fermo qua che sono stanco.
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Massimo Cudin ha detto:
Assolutamente d’accordo con Francesco….ma una cosa non ho mai saputo come ando’ a finire…e cioe’ la patente vergine rubata alla Motorizzazione di Latina e poi fatta a Recoba….non s’e’ mai saputo come ando’ a finire l’accusa di ricettazione….provate solo ad immaginare che sarebbe successo se Recoba in quel periodo avesse avuto un incidente (in un incidente ci puo’ stare anche un nostro parente)….l’assicurazione si sarebbe rifiutata di pagare e Recoba se ne sarebbe ripartito per l’Uruguay…..per tutto quello che riguarda il passaporto tarocco Recoba gia’ ci stava in Italia prima della legge 286/1998 e le regole all’epoca erano chiare….
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ruggierodistaso ha detto:
Allora, per quanto riguarda il contesto di cui al punto uno, volendo si può affrontare in successivi articoli, dove, volendo, si possono analizzare tutte le singole posizioni degli incolpati nel processo sportivo. Non era questo il fine dell’articolo, il fine dell’articolo era analizzare tutti gli interventi legislativi e giurisprudenziali antecedenti alla decisione del 4 maggio, quella che sdoganò Nakata per intenderci, che portarono appunto prima alla riforma dell’art. 40 comma 7 delle NOIF e poi a far si che nel processo sportivo di passaportopoli si irrogassero pene blande alle società. Scusate se ve lo dico chiaramente ma dubito che voi di tutte queste sentenze e di questi interventi legislativi sia a livello comunitario che statale ne sapevate qualcosa, ne dubito fortemente. Sulle vostre pagine preferite, quelle da cui avete tratto il verbo sino ad oggi, si parla genericamente delle pressioni delle grandi superpotenze delle milanesi e delle romane, salvo poi sentirsi dire dal colloquio intercettato fra Moggi e Mazzini che l’Inter è una squadra di dementi che non fa paura a nessuno. Dalle vostre pagine si legge che loro hanno fatto pressioni e hanno cambiato la legge. Le leggi non si cambiano da un giorno all’altro, c’è tutto un Iter giurisprudenziale che nasce dalla sentenza Bosman e finisce alla sentenza passaportopoli di cui voi sino a ieri ne ignoravate l’esistenza. Per favore non mi dite che non è vero perché tanto non ci credo.
Passo quindi al punto due, passo per modo di dire, non c’è molto da dire in effetti. Si il campionato è alterato ma lo è sempre nel momento in cui qualcuno infrange le regole e lo può essere, a questo punto, anche nel momento in cui un giocatore commette fallo all’ultimo minuto per impedire all’avversario di entrare in area prendendosi l’espulsione ma ottenendo in cambio un semplice calcio di punizione magari da una posizione innocua per tirare a rete. Diciamo semplicemente che sono state violate le regole, aggiungiamo che è stata violata una regola che in quel momento storico pareva illegittima ed è per questo che se la sono cavata con molto poco.
Il punto tre è un vostro punto di vista che io mi limito a registrare e rispettare ma consentimi di farti notare che nelle motivazioni delle sentenze di calciopoli che io mi sono sempre limitato a riportare e a spiegare mettendo sempre ai margini la mia opinione, non si parla mai di sentimento popolare con cui si giustifica la retrocessione in serie B della Juve e ne si parla di diktat imposti da Carraro nelle motivazioni di passaportopoli.
Per il punto quattro ti dico invece una mia opinione, i colletti bianchi cercano sempre la soluzione per il colpo di spugna, alle volte ci riescono, altre volte un po’ meno, molto dipende da quanto è sentito grave l’illecito più che dalla comunità diciamo dalla giurisprudenza e dai precedenti interventi legislativi, vedi a riguardo gli ultimi decreti che hanno depenalizzato reati come l’ingiuria con conseguente depenalizzazione delle posizioni di tutti coloro che si trovano o si sono trovati in giudizio di fronte al giudice penale per un reato del genere. Che dire, un vero peccato che per il momento il principio della terzietà e imparzialità del giudice, qualunque esso sia, non è stato ancora attaccato da nessun intervento ne a livello comunitario e ne tanto meno a livello statale, forse allora anche la Juve se la sarebbe potuta cavare con poco.
Il punto cinque non fa altro che confermare ciò che ho detto, si spingeva per cambiare quelle regole, dalla parte di chi spingeva c’era comunque una certa giurisprudenza e una serie di interventi legislativi sia a livello statale che comunitario fra cui il caso Ekong il cui avvocato probabilmente non sarà stato pagato dal giocatore ma dalla sua società, lo stesso sarà forse successo al giocatore di pallacanestro statunitense, anche dietro di lui c’è lo zampino dei poteri occulti delle milanesi e delle romane?
Il punto sei francamente mi coglie impreparato, la storia del Saint Etienne non la conosco, è la prima volta che la sento, ti prometto che cercherò di informarmi, comunque si, si potevano trovare centomila altre soluzioni, potevano anche mandarli tutti in serie B o fare come si è fatto in calciopoli, mandare in serie B solo coloro che si trovavano nella posizione più grave, fatti due conti e vedi tu qual è per numero di giocatori e presenze in campo di giocatori con passaporto falso e responsabilità diretta o oggettiva la squadra con la posizione più grave e poi fammelo sapere. Siete sicuri che sia l’Inter?
Punto sette, ma l’Inter è onesta? No, “Non esistono innocenti; esistono solo colpevoli non ancora scoperti” (cit. Piercamillo Davigo, magistrato italiano). Tutti noi, almeno una volta nella nostra vita abbiamo commesso dei reati, la differenza che passa fra me, te e qualcun altro è che noi non siamo stati colti sul fatto mentre altri si e di conseguenza per fatti che magari abbiamo commesso anche noi (vedi ad esempio la storia del professore che si è trovato con la fedina penale macchiata per aver fatto la pipì dietro ad un cespuglio) si trovano con la fedina penale macchiata e conseguente deminutio capitis nella vita. Personalmente l’episodio dell’abito bianco di Materazzi, di cui ne sono venuto a conoscenza da quando scrivo su calciopoli, lo trovo di dubbio gusto, personalmente non mi sono mai vestito di bianco, non mi è mai piaciuto come colore (da amante della musica dark ho sempre preferito il nero) e l’ho sempre trovato scomodo, non fai in tempo a metterti dei pantaloni bianchi che si sporcano subito. Quest’ultima battuta è sottile, bisogna capirla 😉
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Massimo Cudin ha detto:
Se la metti così e’ inutile commentare allora……
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ruggierodistaso ha detto:
Veramente a te Massimo non ho ancora risposto, che io sappia Recoba ha preso 6 mesi di reclusione e incidenti con la macchina mentre guidava con una patente falsa non ne ha avuti, per quanto riguarda il fatto di da quanto tempo aveva il passaporto falso francamente non lo so ma non ha molta importanza, per il principio del favor rei conta la legge più favorevole da scegliere fra quella del momento in cui è stato commesso il reato e quella del momento in cui è stato colto in flagranza o quella del momento in cui si è svolto il processo. Poi francamente non so a quale passo ti riferisci per cui è inutile commentare
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franctosc ha detto:
Allora, Rug, parliamoci chiaro, se tu pensi che la riforma del 4 maggio 2001 sugli extracomunitari sia soltanto il frutto di un’evoluzione giuridica non accompagnata da alcuna pressione politica, e che solo per un puro e fortuito caso si sia verificata due giorni prima del big match Roma – Juventus, allora è anche inutile discutere, ti lascio nel tuo paese delle meraviglie e me ne torno sulle pagine juventine.
Però alcune obiezioni sono d’obbligo, perché il Rug ultralegalitario, censore e inquisitore che ho conosciuto finora ricorre qui ad alcune sottigliezze da avvocatucolo che non gli fanno onore.
Punto due. Fammi capire, tu pensi che con qualche telefonata ai designatori il campionato è falsato, e non stai nelle pelle al pensiero che il giudice civile possa sancirlo. Poi invece quando alcune squadre hanno schierato giocatori che non potevano schierare fai enorme fatica a riconoscere che il campionato è falsato, ti metti a fare i distinguo. Insomma, non prendiamoci in giro. Mica hanno fatto i passaporti falsi perchè ritenevano la norma illegittima e volevano difendere gli extracomunitari contro le discriminazioni. Li hanno fatti semplicemente perché volevano aggirare il limite e tesserare più extracomunitari del consentito. E il campionato è stato falsato con un vantaggio illecito per queste squadre nei confronti di quelle che invece hanno rispettato le regole. E’ così difficile ammetterlo? Hai paura di perdere il tuo seguito di interisti? Non leggono gli articoli, figuriamoci i commenti.
Punto tre. E ci mancherebbe Rug. Secondo te lo scrivono nelle motivazioni che hanno preso una decisione perché spinti dal sentimento popolare? O perché spinti da interessi politici o economici? E allora cosa hanno studiato a fare diritto, se non per trovare giustificazioni giuridicamente impeccabili anche per le decisioni cui si è pervenuti per altre vie? Dai, per favore. Ci sono decine di articoli che ricostruiscono il modo in cui i club si accordarono per limitare gli effetti giuridici di questo scandalo ben prima che iniziassero i processi. Non esistono solo le motivazioni delle sentenze, se esci fuori scopri che c’è tutto un mondo.
Qui si parla del caso Saint Etienne:
http://archiviostorico.gazzetta.it/2001/gennaio/17/Francia_caso_dei_passaporti_falsi_ga_0_0101173879.shtml
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Massimo Cudin ha detto:
Il mio commento sull’incidente era collegato alla patente rubata e non c’entra nulla se ne avesse avuti o no….io ripeto che il reato sia Recoba che l’inter lo commettono nel 1997(parlo di reato sportivo),nello stesso istante in cui il buon Simoni lo fa scendere in campo a San Siro contro il Brescia….e quell’anno capitera’ parecchie volte…la legge che hai citato tu (286/1998) e che da quella poi si dovra’ qualche anno dopo modificare anche le norme federali,e’ successiva….c’erano regole ben precise all’epoca e successivamente vennero cambiate ben due volte se ricordi….infatti prima del cambio alla vigilia di Juventus-Roma nel 2001,in cui Petrucci rese disponibile Nakata,si poteva tesserare piu’ extracomunitari ma non potevano scendere in campo piu’ di 3….la differenza fra l’Udinese e l’inter in questa vicenda a livello sportivo e’ sostanzialmente una:Warley ed Alberto arrivarono nell’Udinese nel 1999 e soprattutto Warley gioco’ molto poco ed a termini di regolamento avrebbero dovuto perdere a tavolino tutte le partite in cui sono scesi in campo….ora io non ho sottomano le presenze di questi due giocatori all’epoca,ma siccome seguivo molto spesso l’Udinese non li ricordo in campionato piu’ di un paio di volte…..Recoba invece gioco’ molto anche se spesso entrando a partita in corso e spesso sara’ addirittura determinante…..se ci facciamo due conti L’Udinese che nel 1997-1998 arrivo’ terza,mentre l’inter anche se arrivo’ seconda avrebbe dovuto perdere gran parte delle partite giocate….nell’anno 1999-2000 l’Udinese avrebbe dovuto finire in B pure lei visto che Alberto gioco’ 16 volte e le norme sportive prevedevano quello…..per finire,quando ti ho scritto che se la metti così diventa inutile commentare,mi riferivo alla prima parte del tuo commento in cui hai scritto che dubiti che noi abbiamo la conoscenza sulle norme che hai scritto e che noi le cose le leggiamo solo su certe pagine….come dire che hai ragione solo tu e basta….io personalmente commento usando la mia testa e informandomi possibilmente come posso e non discutendo sui sentito dire….se poi la metti così non so che dirti…..
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ruggierodistaso ha detto:
Allora, diamoci una calmata, hanno infranto le regole, non ci piove, nel momento in cui si infrangono le regole si altera il campionato, non ci piove, però non c’è nessuna sentenza che dice che il campionato è stato alterato e anche su questo non ci piove. Non è stato avviato da parte di nessuno un giudizio in sede civile che possa certificare ciò, contrariamente a ciò che sta succedendo in calciopoli. Quindi lo possiamo anche dire come deduzione ma non abbiamo prove o meglio, non abbiamo sentenze che possano suffragare ciò. Pressioni politiche, può darsi ma le prove? Io ultralegatario censore e inquisitore quando sono il primo a dire per esempio che il capo b) di calciopoli era assurdo? Non credo. Io ultralegatario e censore quando sapete tutti cosa ne penso del 416 in calciopoli? Non credo. Io generalmente mi sono limitato a spiegare le sentenze e a porre le mie opinioni ai margini. Anche qui mi sono limitato a fare ciò soprattutto se tenete presente che io dubito che voi eravate a conoscenza dei casi Lehetonen e Sheppard, dubito che eravate a conoscenza del D. Lgs. 286/1998 e del suo relativo regolamento di attuazione D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e così di tante altre cose che ho menzionato nell’articolo. Il fatto stesso che l’Udinese ha risposto per responsabilità diretta mentre le altre hanno risposto per responsabilità oggettiva la pone a livello di responsabilità un gradino sopra le altre. Francamente non so da quale momento Recoba abbia incominciato a giocare da comunitario e non so quante partite abbia giocato lui e gli altri (sarebbe interessante fare una indagine), ad ogni modo ciò che conta è la legge più favorevole per il principio del favor rei che trovate all’art. 2, 4° comma del codice penale e che si applica anche nel diritto sportivo. Se la legge più favorevole è quella che si applicava al momento della commissione del reato si applicherà quella. Se la legge più favorevole è quella che c’è al momento del processo si applica quella del momento del processo.
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franctosc ha detto:
Non è che per prendere una posizione c’è sempre bisogno di una sentenza che ti dica quello devi pensare, eh… quando si tratta di situazioni facili puoi anche arrivarci da te. Non c’è nessuna sentenza che dice che il campionato è stato alterato… veramente le sentenze sportive che hanno condannato i giocatori e i dirigenti e inflitto le multe ai club dicono qualcosa di diverso? Dicono che sono state violate le regole, e una conseguenza lineare e logica di questo è che il campionato è stato falsato. Poi certo se tu hai bisogno di una sentenza in cui c’è scritto “il campionato è stato falsato”, se no non hai il coraggio di dirlo, ne prendo atto.
Non conoscevamo tutta la storia giuridica dal caso Bosman in poi… embè?
E comunque non cambiamo le carte in tavola. Nel maggio 2001 è stato eliminato il limite per gli extracomunitari, ma mica è una cosa retroattiva, non legittima nulla per il passato, in cui il limite esisteva e non lo si può rimuovere dopo con un colpo di spugna. Per cui non c’è nessuna legge più favorevole o meno favorevole. Dopo l’abolizione del limite è venuta meno la ragione di falsificare i passaporti, ma non cambia nulla per chi i passaporti li ha falsificati prima, nè tantomeno la nuova norma dice che è lecito falsificare i passaporti, o che è una cosa meno grave di quanto non lo fosse prima. C’è semplicemente la volontà politico-giuridica di trattare con clemenza un determinato comportamento.
Il passaporto comunitario Recoba ce l’ha a partire dalla stagione 1999-2000, al tempo del suo ritorno all’Inter dopo l’esperienza a Venezia. Nella stagione 1999-2000 gioca in 27 gare di campionato su 34, segnando 10 gol. Gioca da comunitario pure la prima parte della stagione successiva, se non sbaglio il suo passaporto comincia ad essere indagato a gennaio 2001.
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felixarpino ha detto:
Non c’entra strettamente con i passaporti ma è una questione analoga: proprio quest’anno il Real Madrid è stato eliminato dalla Coppa del Re per aver schierato in campo un calciatore che non avrebbe potuto giocare perché squalificato… e ha quindi perso a tavolino perché ha violato le regole: quel calciatore non poteva giocare.
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Massimo Cudin ha detto:
Allora se Recoba non ha infranto le regole e le leggi come mai ha PATTEGGIATO al tribunale di Udine,assieme ad Oriali,6 mesi di reclusione ed e’ stato squalificato dalla giustizia sportiva per un anno? Ripeto….ha patteggiato….
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ruggierodistaso ha detto:
Allora Massimo, innanzitutto calmati, non facciamo confusione, il discorso della legge più favorevole riguarda il processo sportivo e riguarda la violazione del numero di extracomunitari in campo, per cui si è violata una norma che era diventata nel frattempo illegittima ossia quella del numero di extracomunitari in campo. Questo indipendentemente dal fatto che Recoba o altri giocassero con il passaporto comunitario non so da quanti anni prima, magari da prima del 97, francamente questo non lo so, bisognerebbe fare una indagine e vedere tutte le posizioni dei calciatori, presenze con passaporto falso (anche in panchina in teoria ma sarebbe già più difficile) e numero di gol segnati con passaporto falso e poi stilare una classifica delle irregolarità delle squadre. Indipendentemente dicevo perché dobbiamo prendere la legge più favorevole ossia quella che si è avuta con la decisione del 4/5/01. Anche in campo penale ovviamente vale il principio del favor rei ma li le leggi che riguardano i reati commessi da Recoba e Oriali non sono mai cambiate e non sono mai diventate più favorevoli o meno favorevoli, procurarsi una patente rubata da altri è e rimane ricettazione così come falsificare un passaporto è sempre stato un reato. Recoba e Oriali non sono stati processati in sede penale perché hanno violato il regolamento sul numero di extracomunitari tesserabili o schierabili contemporaneamente in campo ma perché hanno falsificato un passaporto, è un’altra cosa.
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ruggierodistaso ha detto:
Francesco, no, ti sbagli, il principio del favor rei che si applica anche nel diritto sportivo, opera retroattivamente, per cui se io commetto un reato come l’ingiuria e vengo denunciato e nel frattempo, come è successo, il reato viene depenalizzato, il giudice penale non mi può più condannare.
http://www.cafaclirimini.it/glossario/f/favor_rei.htm
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Massimo Cudin ha detto:
Ma appunto Ruggiero,Recoba ed Oriali sono stati condannati in sede penale per ricettazione di una patente rubata e per passaporto falso,pena fra l’altro patteggiata….in sede sportiva sono poi stati condannati ad un anno di squalifica come praticamente tutti quelli che hanno cercato di aggirare la legge portando documenti di improbabili avi per ottenere il passaporto comunitario…..le cose poi ricordo benissimo come andarono in federazione da quello che uscì dagli organi di stampa….e c’era un’ampia voglia di metterci una pietra sopra,e la legge sugli extracomunitari casco’ a puntino….che il reato prima c’era e dopo il 2001 non c’era piu’ lo abbiamo capito tutti….e’ come il processo per falso in bilancio sulle plusvalenze dove a due giorni dalla sentenza venne depenalizzato il falso in bilancio per legge e il giudice assolse gli imputati perche’il fatto non costituisce reato visto che nel frattempo era sparita la pena….
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ruggierodistaso ha detto:
La differenza che passa fra le legge sugli extracomunitari e la legge sul falso in bilancio è che la seconda, come hai fatto notare giustamente tu, se l’è fatta da solo un diretto interessato, la legge sugli extracomunitari non se l’è fatta Moratti e neanche Berlusconi, al governo in quel periodo stava Prodi. Voi dite che c’era la volontà politica di metterci una pietra sopra e che i giudici sportivi si sono mossi in quella direzione, io non so che dirvi tranne che ricordarvi che per affermare certe cose ci vorrebbero delle prove.
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=577689699046842&id=572120712937074
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bjh ha detto:
Ovviamente il principio del favor rei non vale per la juve, per lei valgono le evoluzioni legislative. Detto ciò, mi pare si discuta su piani diversi ma il punto resta sempre lo stesso. C’era qualche legge divina (giuridica) che obbligava i giudicanti ad emettere sentenze blande? la risposta alla domanda Rug l’ha già data ed è- No, non c’era. Essendo cambiata la legge s’è scelta quella strada ma si poteva benissimo scegliere una linea assai più dura perchè, di fatto, i furbetti hanno tentato di aggirare le regole. Il caso Frigo non l’ho citato a caso. Si è punita la volontà di tentare di fare il furbo. Coi passaporti s’è invece dato un buffetto anche a chi il furbetto lo ha fatto sul serio. Ribadisco che sul piano etico e sportivo non vi è alcuna differenza tra l’operato addebitato a Moggi e quello di cui parliamo. Si è messo sotto i tacchi il principio di lealtà sportiva e soprattutto si è messo in pericolo il bene primario tanto caro ai giudici dal 2006 in poi.
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ruggierodistaso ha detto:
no, no, no, il principio del favor rei si è applicato anche in favore della Juve in sede penale, se ti vai a vedere la legge 231/2001, quella che prevede che le società divengano imputate per determinati reati commessi in suo vantaggio (quella che è stata applicata alla Tyssen Krupp che infatti adesso non esiste più e che nel processo per la strage di Torino era imputata ed ha subito pesantissime sanzioni penali), dal 2006 prevede fra i reati per cui può essere imputata la società anche il 416 ma, per applicazione del principio del favor rei, essendo il campionato sotto indagine quello del 2004/05, quella legge non si è applicata perché meno favorevole e infatti la Juve stava nel processo penale Moggi in qualità di responsabile civile e non di imputata diretta e di questo baciate i piedi alla Madonna
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bjh ha detto:
Scusa, rug, quello non è a favor rei. La legge non è cambiata a favore ma a sfavore e in quel caso c’è semplice irretroattività della legge. Ci mancherebbe che uno venga condannato per una legge successiva per una cosa che prima non c’era. O meglio sarebbe stato il quarto caso su 4 di evoluzione legislavita a sfavore della juve. A te tre casi su tre non dicono nulla? In passaportopoli il principio è applicato e infatti la situazione è, guardacaso, esattamente opposta ossia in base alla legge che vigeva quando il reato si è concretizzato le condanne sarebbero state più pesanti ma per il principio che tu hai citato le pene son state più leggere. In ogni caso siamo ancora al punto di partenza. Schierare extracomunitari in esubero non era più reato ma cercare di “fottermi” con carte false non è mai cessato d’esser reato per cui se avessero voluto andarci pesante nessuno avrebbe potuto impedirlo.
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felixarpino ha detto:
Secondo me non è affatto forzato vedere questi passaporti fasulli come artifizi, raggiri o atti fraudolenti finalizzati ad alterare il corretto e leale svolgimento della manifestazione sportiva. Non sono atti tali da mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla legge 401/89? Bellissimo esempio di frode sportiva. Per Francesco: puoi essere più preciso sul punto che riguarda Cantamessa? Cosa intendi esattamente?
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ruggierodistaso ha detto:
Si volendo la si può girare anche così ma il problema di fondo è che io volevo solo spiegare la sentenza sportiva e le ragioni che hanno portato a questo soluzione, poi voi mi dite che è stata una soluzione politica frutto di un complotto o comunque di una volontà politica di arrivare ad un colpo di spugna, se mi aiutate a cercare elementi che possano corroborare questa tesi mi fareste un favore, per favore non link di giù le mani o ju29ro
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felixarpino ha detto:
Ma chiamarlo complotto è eccessivo, penso si sia trattata di una decisione politica. Sappiamo che le questioni legali sono molto interpretabili. Per fare un esempio: se si voleva trovare un modo per salvare la Juventus dalla B, nel giudizio sportivo, i giudici non avrebbero faticato a trovarlo, basti vedere come la Corte d’appello motiva la sentenza per salvare Milan e Fiorentina. Non ti piace che si parli di Carraro, ma il giornalista Franco Ordine dice che è stato lui a dire che non avrebbe spedito in B l’Inter di Moratti che ha speso tutti quei soldi. La telefonata in cui Moggi e Mazzini parlano dell’Inter che non fa paura dovrebbe testimoniare il fatto che l’Inter non vinceva non per chissà quali imbrogli moggiani ma proprio perché era inferiore alla Juventus come organico e si è visto sul campo.
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ruggierodistaso ha detto:
e quindi è una squadra di dementi?
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felixarpino ha detto:
Probabilmente in quegli anni lo era, come lo è il Milan adesso e come lo è stata la Juventus di Cobolli Gigli. O secondo te Moratti è un genio?
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felixarpino ha detto:
Mazzini sparla anche di Mancini in quella intercettazione…
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ruggierodistaso ha detto:
Va be, a me sembra che il discorso dei dementi che non facciano paura a nessuno vada visto nel senso che si possono raggirare come vogliono e su questo entra anche Moratti e il suo magnifico scambio Carini Cannavaro. Che poi anche Moratti ci metta del suo non ci piove. Torniamo a noi, allora, tanto per cambiare siamo tornati alla volontà politica di salvare tutti esattamente come c’era il sentimento popolare di mandare in serie B la Juve 5 anni dopo. Personalmente non ne ero a conoscenza di questa volontà politica, sarà che negli anni 90 non seguivo molto il calcio a tutto tondo, mi bastava il Bari che all’Inter in quegli anni le suonava in tutte le salse, non ero a conoscenza di questo sentire juventino, pensavo che si trattasse semplicemente di capire la sentenza che non era chiara. Comunque ti ripeto, le prove? per quanto riguarda la volontà di non mandare in B anche la Lazio e il Milan in calciopoli ti ho già detto che in questa direzione spingevano anche le società di serie B e quindi si è mandata in B solo la Juve perché in posizione più grave, usano lo stesso metro di giudizio si sarebbe dovuto mandare in B solo l’Udinese per responsabilità diretta poi volendo si può fare una classifica della gravità delle posizioni, però bisognerebbe un po’ mettersi d’accordo sui criteri. Ma ti ripeto, le prove? hai qualche intercettazione fra Carraro (che da quel che ho capito se ne voleva la riconferma nel periodo sottoposto alle indagini di calciopoli perché molto accomodante) e qualche giudice in cui Carraro dia l’ordine di trovare una soluzione politica e il giudice risponda “signorsi”? Per quanto riguarda il Bari ho trovato questa discussione proprio sul fatto che Mattarrese non voleva tutti questi squadroni in serie B
http://www.solobari.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=38374
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Massimo Cudin ha detto:
Ma Ruggiero,come fai a dire che in B al limite ci doveva finire solo L’udinese per responsabilita’ diretta? L’inter doveva perdere a tavolino tutte le partite in cui era sceso in campo Recoba per irregolarita’ di tesseramento come da regolamento…punto e basta….questo era il regolamento all’epoca e a me e’ capitato di vedere nei dilettanti in quegli anni una squadra perdere buona parte delle sue partite a tavolino per irregolarita’ di tesseramento….poi la possiamo girare in tutte le salse che vuoi ma la sostanza non cambia….oppure cambia solo quando si tratta di altre squadre…..ovviamente Ruggiero non ti arrabbiare con me scrivendo di calmarmi perche’ gia’ sono calmo….ora scrivo ad un amico per saperne di piu’ su un caso analogo….
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ruggierodistaso ha detto:
Il caso analogo, probabilmente è quello che ho messo io, ad ogni modo a questo punto mettiamo pure le altre in serie B compreso il Milan con Dida, in calciopoli si è usato il guanto di velluto e si è mandata in serie B solo la Juve perché in posizione più grave, qui invece le mandavamo tutte
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franctosc ha detto:
@felix niente, io volevo solo dire che tra “sconosciuto nigeriano che vuole giocare in serie C” e “sconosciuto nigeriano che vuole giocare in serie C ed è assistito dallo storico avvocato ufficiale del Milan” c’è una certa differenza, e se non lo diciamo ci perdiamo un pezzo della storia (cosa che Rug con il suo approccio ultragiuridico fa spesso). Secondo te al Milan non interessava nulla del possibile abbattimento del limite per gli extracomunitari? Tutto qui.
@Rug Felix ha colto perfettamente il punto. I giudici decidono una cosa, ne decidono un’altra, poi se non sono proprio asini il modo di rigirare la frittata in modo da far apparire la loro decisione come quella “giusta” lo trovano. Per questo se tu leggi solo le motivazioni delle sentenze e non guardi al contesto in cui queste sentenze sono maturate, ti perdi un pezzo della storia, e della realtà. Perchè tu ti limiti a dire: hanno deciso questo così e così. Ma perchè decidono questo, e non quest’altro? Questa è la domanda che dobbiamo porci se vogliamo andare un po’ oltre. Comunque la ricostruzione del processo che portò alle decisioni su passaportopoli sarebbe lunga, e adesso davvero non posso impegnarmi. Ma ti prometto che la metto in cantiere.
P. S. Non so se hai visto ma in uno dei commenti precedenti ti avevo già fatto la ricerca su Recoba. Ha il passaporto falso come comunitario nel 1999-2000, 27 presenze e 10 gol in campionato, non poteva essere tesserato senza il trucco sul passaporto, ti basta per considerare falsato il campionato?
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ruggierodistaso ha detto:
ti ho già risposto di si e ti ho già detto che la cosa storicamente non ce l’ho presente perché in quel periodo soprattutto il calcio in serie A per me era il Bari e basta ma il concetto è che se vogliamo prendere in mano tutte le situazioni per tacer di Eriberto del Chievo che ha un processo a parte e meno male che a noi con Minala non è successo niente (quell’altro ci mancava), di situazioni più gravi dell’Inter ne troviamo, lasciami fare una ricerca seria e poi ne parliamo e usiamo come metro di giudizio lo stesso che si è usato con calciopoli, in primo grado si volevano mandare in serie B Lazio, Fiorentina e Juve mentre il Milan no perché era coinvolto solo per responsabilità oggettiva e poi in secondo grado si è mandata in serie B solo la Juve perché nella posizione più grave, facciamo la stessa cosa anche con passaportopoli, vediamo cosa esce fuori.
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ruggierodistaso ha detto:
Allora, partiamo dal presupposto base che il mio è un calcolo approssimativo, per fare un calcolo serio bisognerebbe vedere tutti i tabellini delle partite e considerare irregolari anche le partite in cui è stato schierato in panchina il giocatore con passaporto falso, inoltre su Wikipedia mancano tantissimi dati ed io non ho tempo per ricercarli con esattezza, rimando ad altre situazioni questo genere di ricerca approfondita, per equità ho tolto le partite europee e la coppa Italia ma non credo che cambierebbe molto
1) situazione Udinese, responsabilità diretta, Warley è stato tesserato nell’Udinese dal 1999 al 2003, considerando che la stagione 2001/02 non l’ha giocata ha giocato 3 stagioni collezionando 37 presenze, facciamo una media di 12 presenze a campionato pari a un 24 presenze (?) per le stagioni 1999/00 e 2000/01? è un calcolo di massima, Alberto 1999/00 e 2000/01 14+27 (qui i dati sono più precisi), in tutto abbiamo quindi 24+14+27=65 presenze irregolari, a queste si aggiungono la presenza irregolari di Da silva Alejandro che nella stagione 2000/01 forse ha realizzato una presenza, i dati sono imprecisi e quindi non la mettiamo. In più ci sarebbe questo Henrique che non ha mai giocato e che dall’Udinese è stato solo girato e quindi non lo mettiamo.
2) Situazione Inter Recoba stagione 1999/00 28 presenze 10 gol; 2000/01 29 presenze 8 gol per un totale di 57 presenze,
3) Lazio: Veron Stagioni 99/00 e 00/01 53 presenze
4) Roma: Fabio Junior Stagione 1999/2000 16 presenze e 4 gol; Bartelt 1998/99 e 1999/00 15 presenze e 0 gol per un totale di 31 presenze irregolari
5) Vicenza: stagione 2000/01 Dede 0 presenze e 0 gol ;jeda 11 presenze 1 gol
6) In situazioni pressoché trascurabili il Milan in cui Dida ha forse giocato una partita in quel periodo e comunque non usufruendo del passaporto comunitario e la Sampdoria i cui giocatori erano della primavera e non hanno mai giocato.
Questi sono i dati a voi le conclusioni, se avete tempo per fare calcoli migliori dei mie che ben vengano
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bjh ha detto:
non mi è chiaro a cosa servono questi calcoli.
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bjh ha detto:
è per vedere chi ne ha falsate di più?
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ruggierodistaso ha detto:
Allora, chiariamoci, io ho spiegato la sentenza, le motivazioni almeno di facciata che hanno portato a questo genere di pene, volendo si poteva fare in centomila altre maniere. Anche in calciopoli del resto, in primo grado infatti si è mandato in serie B Juve, Lazio e Fiorentina, in secondo grado si è adottata una soluzione che possiamo anche definire politica, diciamo che si è usato il guanto di velluto e si è deciso di mandare in B solo la Juve perché la sua era la posizione più grave ma volendo si poteva fare in centomila altre maniere. Se volessimo usare invece qui il pugno pesante si mandavano in serie B Udinese, Inter, Lazio e forse anche la Roma e il vicenza(non ricordo che piazzamento ebbe il vicenza quell’anno), andrebbero fatti i conti tenendo presente i punti che hanno fatto la Roma e il Vicenza in quel campionato ma se l’Inter arrivando seconda andava in serie B togliendogli tre punti a partita suppongo che sarebbe successa la stessa cosa anche alla Roma e al vicenza e poi l’anno dopo si guardava la serie B anziché la serie A (già è successo qualcosa del genere con solo la Juve in serie B). Tieni presente che in tal caso, mandandole tutte e cinque in serie B si salvavano le tre retrocesse e si aggiungevano cinque squadre dalla B, pensa che bel campionato sarebbe uscito. Volendo si poteva adottare una soluzione simile a quella di calciopoli in tal caso si mandava in serie B la squadra con la posizione più grave che dovrebbe essere l’Udinese ma io ho preso i dati da Wikipedia e non dai tabellini ufficiali, non ho tempo adesso di guardarli tutti, si davano le penalizzazioni a Inter, Lazio, Roma e Vicenza e le ammende a Milan e Sampdoria oppure si trovava un’altra soluzione ancora, fate voi.
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ruggierodistaso ha detto:
Questa è la classifica del campionato
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ2uT7ibLMAhWCvRQKHc7vAPUQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSerie_A_2000-2001&usg=AFQjCNEu1usMEVvH3jE1RbBm0QL2qNmGTg
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Marco Zucconi ha detto:
Motivazioni di facciata, esatto
Diciamo che naturalmente dietro c’era una volontà politica precisa – alla fine posso anche accettarlo che mandando in B tutte quelle squadre sarebbe crollato il campionato
Mi sta anche bene
Quello che veramente è insopportabile è lo sbandieramento di presunte superiorità morali e smoking bianco
Considerando vicende come questa che non vengono assolutamente enfatizzate dalla stampa tipo un rigore non dato / un mancato audio VAR (che non esiste)
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensi di Pecoraro- uomo che ha imbarazzato gli uffici che ha presieduto in diverse occasioni e quali provvedimenti si dovrebbero adottare contro chi – come procuratore federale – attribuisce una prova falsa ad un imputato
Per caso è stato chiarito se è stato fatto con colpa o dolo?
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/04/06/il-pasticcio-di-pecoraro-non-era-di-agnelli-quella-intercettazione54.html
Ed un esponente della accusa che attribuisce una prova falsa ad un imputato – dovrebbergli essere tolto il caso / punito / rimosso o niente come in questo caso?
Bah
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ruggierodistaso ha detto:
Allora, il Vicenza è finito in serie B a prescindere, volendo si poteva mandare in C, la Roma penalizzazione e scudetto a tavolino alla Juve, Udinese, Lazio e Inter sarebbero andate in B al posto di Reggina e Napoli, e dalla serie B si pescava una quinta o si salvava il Bari, vi piace così?
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Massimo Cudin ha detto:
Ruggiero,non ci posso credere che proprio tu ragioni così…..e’ veramente incredibile….spero solo che scherzi o che lo fai per salvare una delle tue squadre….ma stai solo rigirando la frittata….
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ruggierodistaso ha detto:
e allora solo l’Inter doveva andare in serie B, l’Udinese che era incolpata per responsabilità diretta e aveva più infrazioni dell’Inter no, fammi capire.
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franctosc ha detto:
Ah beh, se si salvava il Bari allora bene così 😀
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ruggierodistaso ha detto:
Con la squadra di merda che avevamo era meglio starcene in serie B, dopo aver ceduto nell’ordine, De Ascentis, Ingesson e Zambrotta e al suo posto preso Collauto e in avanti Enyinnaya e Cassano senza nessuno che gli passava la palla, era meglio rinunciare alla serie A.
P.S. Ennynaya era un bidone sopravvalutato livello Le Grottaglie
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ruggierodistaso ha detto:
@Massimo, sei tu che vuoi salvare l’Udinese e stai scoprendo adesso che la posizione dell’Udinese era più grave di quella dell’Inter e la vuoi salvare
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ruggierodistaso ha detto:
Oltretutto ti informo e qualora tu non li abbia ti invio pure le carte federali del processo sportivo, che in appello sia il Napoli che la Reggina fecero appello contro la sanzione inflitta all’Udinese perché la volevano in B e volevano salvarsi loro.
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Massimo Cudin ha detto:
Ruggiero,l’Udinese fa’ l’illecito due anni dopo Recoba….l’inter e Recoba fanno un tesseramento illegale gia’ nel 1997….le regole sportive all’epoca erano ben chiare….altroche’ il rigore di Juliano su Ronaldo….quell’anno Recoba scese in campo tantissime volte segnando parecchi goals e addirittura vincendo una coppa UEFA in campo europeo….all’epoca le grandi squadre sapevano che rischiavano la retrocessione assieme a squadre come l’Udinese…per questo hanno preso tempo per trovare il balzello per salvare capra e cavoli….alla Juve oltre che mandarla in B con penalizzazione nel 2006 venne revocato lo scudetto 2004-2005 e venne consegnato quello successivo ad una squadra che faceva le medesime cose….e cioe’ cose che mettevano in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma….questo per dire che l’inter poteva benissimo venire punita a livello sportivo se le cose le facevano per tempo,bastava volerlo visto che le regole erano chiare….e quando scrivo di fare le cose per tempo ricordiamoci che il processo sportivo di calciopoli duro’ poche settimane….ma la cosa sconvolgente e’ capire come lavorava chi doveva controllare che queste cose non succedessero…..Oriali sapeva benissimo cosa andava a fare sul passaporto di Recoba nel momento stesso in cui interpella Baldini che di conseguenza lo indirizzera’ verso le persone giuste…sui passaporti falsi non esiste una vera e propria posizione piu’ grave delle altre squadre in ambito sportivo,perche’ io posso avere in campo 10 giocatori con il passaporto fasullo e l’inter solo Recoba ma perdi le partite 0-3 a tavolino come l’altra.
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ruggierodistaso ha detto:
Senti francamente non so quando è stato scoperto Recoba e a quando risale l’episodio dell’Udinese in cui vengono scoperti ma la storia del passaporto di Recoba, carte federali alla mano inizia nel settembre del 99, prima evidentemente usava il suo passaporto da extracomunitario. Per quanto riguarda tutto il resto bisogna sempre prendere la regola più favorevole dal momento in cui si commette il delitto al momento in cui incomincia il processo, è il principio del favor rei principio che vale anche nel diritto sportivo, ti ho già detto che devi prendere l’art. 2 del codice penale, il comma 4 per l’esattezza.
http://www.altalex.com/documents/news/2013/11/14/della-legge-penale
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ruggierodistaso ha detto:
Ad ogni modo la posizione più grave è quella dell’Udinese per responsabilità diretta, poi faremo bene i conti usando il criterio che dici tu.
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Massimo Cudin ha detto:
Ma e’ importante la posizione di Recoba nel 1997…a me risulta che gia’ ci fosse il numero di extracomunitari…se avete dati piu’ precisi voi e potete metterli magari….in ogni caso sembra che il segretario dell’associazione calciatori all’epoca aveva capito qualcosa ed aveva richiesto alla FIGC la documentazione di tutti i giocatori stranieri extracomunitari con passaporto comunitario…ma la FIGC mando’ la documentazione solo di 15 calciatori….non ricordo il nome di questo dirigente,comunque la FIGC insabbia tutto finche’ oltre un anno dopo scoppiera’ il caso dopo che verranno fermati in Polonia Warley ed Alberto……con la presenza in campo di questi giocatori viene palesemente infranto l’ex articolo 6 ora articolo 7….e anche le squadre con responsabilita’ oggettiva ne rientrano.
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ruggierodistaso ha detto:
Nel processo sportivo si parla per Recoba del 12/9/99 come data in cui si è procurato un passaporto falso, quando viene scoperta sta cosa? e poi dopo che fa, continua a giocare lo stesso? e la stessa cosa bisognerebbe vedere anche per la Roma, per l’Udinese e per la Lazio, fai tu un po’ di ricerche
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bjh ha detto:
Responsabilità oggettiva vs responsabilità diretta : furbi battono fessi 10 a zero
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Massimo Cudin ha detto:
Posso postare degli articoli che pero’ non ne conosco bene la provenienza e protrebbero essere considerati di parte….su quanti extracomunitari stavano nella rosa dell’inter nel 1997 non ho trovato nulla per adesso….
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ruggierodistaso ha detto:
No, non è questo che mi interessa, io voglio sapere quando, la data precisa in cui è stato scoperto che il passaporto di Warley e Alberto erano falsi, oddio anche quella dovrebbe essere chiara perché è successo con la trasferta in Polonia il 13/9/00, ma poi che è successo? hanno continuato a giocare come comunitari pur sapendo che non lo fossero oppure hanno ripreso a giocare come extracomunitari? Lo stesso voglio sapere per quanto riguarda Recoba e Veron e la Roma.
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paolobxl ha detto:
premetto che ho letto sia l’articolo complesso ma illuminante
sia tutti i vostri commenti
da profano la cosa che mi colpisce di piu’ e che ho la conferma che esistono due giustizie
1)una diesel che ci mette tempo per giudicare per dar tempo a modifiche e il piu’ delle volte benevolmente
se non riguarda la Juve
2)una con turbo da 100.000 cavalli che giudica non benevolemente e che riguarda solo ed esclusivamente la Juve come si suol dire “”ad personam
3) per alcuni la legge si modifica anche retroattivamente per di evitare dure sentenze
e per altri la si modifica pur di trovare un appiglio per condannare
ma la legge é o non é uguale per tutti??
perché già solo tutta la vostra discussione ne mette in dubbio il senso
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Marco Zucconi ha detto:
‘Non intendo rispondere a certe affermazioni scritte su certe pagine che qualcuno nei commenti vorrà ripetere pedissequamente, per quel che mi riguarda sono tutte eresie.’
Ovvero deduco che sei contro i discorsi da bar
Poi citi il colloquio telefonico Mazzini / Moggi – Moggi aveva anche detto che aveva rinchiuso Paparesta negli spogliatoi – poi smentito da sentenze
Insomma non mi pare equo
L’Inter – come le altre – ha indubbiamente avuto un vantaggio nel poter schierare un giocatore extra comunitario come comunitario
Che la Legge fosse o meno iniqua e poi sia stata modificata – resta il dato oggettivo che abbia goduto di un clamoroso vantaggio quei club
Perchè i competitors magari avrebbero voluto / potuto schierare un brasiliano / argentino di livello invece di schierare un comunitario
La ricostruzione mi pare inoltre di parte perchè se si considera come ‘rilevante’ l’intercettazione Moggi / Mazzini allora va considerata altrettanto rilevante quella di Carraro che afferma ‘non possiamo mandare in B chi ha investito tot’
Allora o ci si basa sempre su questi dati o mai
Se vogliamo credere alla favoletta che Carraro – una specie – di Deus ex machina al tempo – non abbia inciso, raccontiamocela pure la favoletta
Come pure raccontiamoci – al di là dei tecnicismi legali – che Oriali sia volato in Brasile per procurare dietro compenso un passaporto a Recoba in quanto foriero di intenzioni benevole nei confronti di una legge iniqua invece che per poter farlo giocare
E pure che non l’abbia fatto per il club perchè non un dirigente apicale
Ma quindi se invece che l’AD mandano un massaggiatore a fare reati cambia qualcosa legalmente? Fosse questo il caso – beh non sarebbe giusto
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ruggierodistaso ha detto:
Innanzitutto benvenuto Marco, per quanto riguarda la sentenza Bosman è ovvio che poi certe squadre hanno avuto un vantaggio, la Juventus non aveva extracomunitari e quindi non ha potuto trarne vantaggio, la Roma aveva Nakata lo ha schierato ed è risultato decisivo. Per quanto riguarda il “Sequestro Paparesta” a me non mi ha mai convinto il fatto che per smentire tutto abbia dovuto aspettare più di un mese (non ricordo di preciso quanto tempo), è un qualcosa di cui si può tranquillamente discutere anche se non mi sembra di averne parlato in questo articolo, per quanto riguarda Pecoraro non gli ho mai dato sinceramente molto peso e l’intercettazione Mazzini Moggi francamente non me la ricordo in questo momento, se mi puoi aiutare a ricordare mi faresti cosa gradita.
Per quanto riguarda invece la responsabilità diretta o oggettiva dipende da chi agisce e perché, se lo fa per sua spontanea volontà o su ordine superiore, solo in quest’ultimo caso la responsabilità diventa diretta. Così è, anche in Calciopoli il Milan se l’è cavata con la responsabilità oggettiva perché chi ha agito (Meani) non era un dirigente apicale e a quanto pare, ha agito “pro domo sua” e non su ordine di Galliani, così è se vi pare come disse qualcuno
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Marco Zucconi ha detto:
Salve Ruggiero e grazie.
Io intendo il concetto solamente – non voglio mischiare aspetti diversi per fare un minestrone.
Mi spiego meglio. Premesso che sono colpevolista – da tifoso juventino – sulla Juve moggiana, commentavo le tue conclusioni.
Sono in disaccordo con una di queste – ovvero che affermi come l’Inter fosse un manzoniano vaso di coccio – che si evince dal colloquio Mazzini / Moggi (che citi).
Ma non possiamo basarci su quello per dare un giudizio sul potere nerazzurro – nelle intercettazioni a volte si cazzeggia – come nel caso che io ho citato.
Ovvero che Moggi disse al telefono che dopo Reggina Juve ha chiuso negli spogliatoi Paparesta – che una inchiesta ha dimostrato essere una bufala.
Inoltre affermo convintamente che Carrara – deus ex machina al tempo del mondo pallonaro – pur non essendo formalmente nelle commissioni decisionali, abbia spinto per una pena che non prevedesse penalizzazioni
Chiarito questo – aggiungo che trovo una asimmetria mediatica, come nel caso di Pecoraro.
Le sue recenti affermazioni suggerirebbero che sia stato tagliato un audio VAR. Argomento che viene cavalcato dalla stampa – soprattutto quella cui la Juve non sta simpatica (ho trovato il tuo interessante articolo perchè rilanciato da Pistocchi su Twitter).
Io dico che la Juve la si può attaccare su tanti argomenti – ma in questo caso è un autogol.
In primis per il track record delle gaffe di Pecoraro che ha imbarazzato diversi uffici che ha presieduto (da Jenny a Carogna all’affaire intercettazione Andrea Agnelli), in secundis perchè è tecnicamente errata (come spiegato da Rizzoli et al.)
In particolare, vorrei sottolineare come – a capo della Procura Federale – abbia Pecoraro attribuito all’imputato Agnelli una prova erroneamente e non abbia avuto alcuna conseguenza (nemmeno l’inchiesta gli è stata tolta), nè è stato approfondito se l’errore è stato colposo o doloso.
Insomma una pagina nera della giustizia sportiva – che ne pensi? Quando l’accusa commette di questi errori, che conseguenze dovrebbero esserci (legalmente / a tuo parere, qualora non coincidessero)?
Saluti
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Marco Zucconi ha detto:
Aggiungo (mi è partito il send)
– questione campo extra comunitari – chiaramente i dirigenti (apicali o meno) cercavano di portare un vantaggio al club. La Juve ne aveva (Montero, Tudor mi pare lo fosse) – ma ovviamente, anche se la legge è errata e vuoi modificarla, a mio parere devi aspettare la fine del campionato per renderla effettiva. Peraltro la chiamano ‘legge Nakata’ in quanto fu portata avanti da Taormina, dichiarato giallorosso – e la Roma al tempo aveva mi pare 12 extra comunitari, come l’Inter che aveva diversi sudamericani
– responsabilità diretta / oggettiva – il codice parla chiaro, ma insomma allora sarebbe bastato Moggi chiedesse al magazziniere di telefonare per lui per venire derubricato a responsabilità oggettiva? Mi pare un codice scritto male o male interpretato. Moratti allora è stato furbo – oltre a non vedersi condannato, avendo ‘inviato Oriali’ – scarica responsabilità su terzi, non apicali. Ma ovviamente Oriali ha commesso un reato per chi?
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ruggierodistaso ha detto:
L’intercettazione Moggi Mazzini l’ho ritrovata adesso su You tube, perdonami non la ricordavo e comunque non la cito in questo articolo, l’avrò sicuramente citata in altre occasioni anche se adesso non ricordo quali, deduco che questo tuo intervento è la somma di tante cose che mi volevi dire per diversi articoli che hai letto e comunque la cosa mi fa piacere. Carraro ha spinto per una pena che non avesse penalizzazioni? Può darsi, prove non ne abbiamo, nell’articolo ho solo spiegato tecnicamente cosa è successo, poi ai complotti sinceramente credo molto poco, in tutta la mia vita l’unico che mi ha convinto è quello dell’11 settembre, agli altri non ho mai creduto.
Caso Pecoraro francamente non l’ho mai trattato e mi devo ancora fare una opinione, generalmente me le faccio solo dopo aver letto gli atti, non prima
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ruggierodistaso ha detto:
P.S. è ovvio ma non c’è bisogno che sia io a dirlo che per quanto riguarda la telefonata rivelatasi inesistente abbia fatto una figuraccia
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