Come noi ben sappiamo, due capisaldi della difesa della Juve soprattutto da parte delle centinaia o meglio delle migliaia di giuristi juventini su facebook, sono che la Juve è stata assolta nel processo penale e il campionato non è risultato alterato. Per quanto riguarda il fatto che la Juve sia stata assolta, esso è una immensa falsità. La Juve non è stata assolta nel processo penale perché non era imputata ma è stata semplicemente considerata non responsabile civilmente dei reati ascritti a Moggi e Giraudo che hanno agito,stando alle sentenze, per conto loro e non in simbiosi con la società stessa la quale, stando alle sentenze penali, essendo stata considerata non responsabile, non dovrebbe risarcire nessuno in sede civile. Tutte le sentenze penali hanno ribadito questo concetto al punto tale da far credere a molti juventini che ci potessero essere gli estremi per la richiesta di revisione del processo sportivo. Il tutto è ovviamente falso anche perché già il processo sportivo aveva affermato l’ estraneità della Juve dal punto di vista civilistico. È sufficiente a riguardo andare a leggersi alcuni passi della sentenza o meglio della decisione della Corte Federale: “diversamente dalla situazione registrabile in altri capi di incolpazione [Fiorentina e Lazio], i due dirigenti in questione hanno manifestato piena ed incondizionata libertà di azione senza che risultino, agli atti, momenti di coordinamento con altri organi amministrativi della società (costituendone essi il vertice) ed in particolare con la proprietà. Questo non significa, in alcun modo, che le loro azioni non siano direttamente riferibili alla società (così superandosi la contraria difesa di questa), che ne era altrettanto direttamente beneficiaria e che non lo sarebbe stata se tali azioni non fossero state poste in essere. L’incidentale osservazione va fatta per distinguere l’operato di Moggi e Giraudo da quello di altri dirigenti sportivi (è il caso di Mencucci ed Andrea Della Valle) la cui azione, come si vedrà oltre, non ha esplicato un grado di efficienza causale minimamente paragonabile a quella degli altri incolpati o ad essa assimilabile quanto a qualificazione giuridica. La seconda precisazione, puramente integrativa del sostrato metodologico della decisione impugnata, è resa necessaria da una tesi difensiva corposamente discussa dal club torinese e volta a porre in luce l’esistenza di una netta soluzione di continuità tra l’azione di uno dei due dirigenti (Moggi) e l’interesse della Juventus, ed a ventilare che il primo agisse per scopi mercantili suoi propri. La Corte ritiene che, del tutto esattamente, i primi giudici abbiano affermato la responsabilità di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamente refluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicché, come si vedrà dall’esame dei singoli casi, nessun dubbio può sorgere circa l’inerenza dell’affermazione delle pesanti responsabilità del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus. E’ pur vero che dagli atti del giudizio emerge la partecipazione di Moggi ad episodi costituenti oggetto di contestazione ad altre società ed altri tesserati (è il caso della Fiorentina e dei suoi dirigenti) ed in nessun modo collegabili alla posizione della Juventus. Ma è anche vero che, con riferimento ed essi, nessuna censura sportiva è stata mossa a tale società, che, quindi, non ha subito alcun effetto sanzionatorio pregiudizievole. Semmai, tali partecipazioni dimostrano che Moggi, anche se agiva in proprio, era dotato di quel potere condizionante della correttezza di significative componenti del settore arbitrale di cui motivatamente parla la decisione impugnata ed al quale era necessario (metaforicamente) inchinarsi per sopravvivere nel mondo della Serie A e non vedere vanificati investimenti e patrimonio societario e non mortificare la buona fede e la passione degli ignari sostenitori” (pagina 65 e 66 decisone Corte Federale).
Come possiamo ben notare, senza che stiamo ora a riprendere i passi delle varie sentenze penali e rendere in questa maniera troppo noioso e lungo l’articolo, il processo sportivo, sia pur agendo in termini decisamente più brevi e con un materiale probatorio decisamente più limitato, è giunto anticipatamente alle stesse conclusioni del processo penale ossia che Moggi ha agito “pro domo sua” senza che la società gli chiedesse niente ma questo non ha impedito comunque che la società rispondesse per responsabilità diretta in sede sportiva degli atti posti in essere da Moggi con la conseguente retrocessione in serie B. Per quanto riguarda invece la tesi che considera il campionato non alterato, essa è stata posta in dubbio dalla sentenza di Cassazione Moggi che non ha fatto altro che ribadire un concetto che in più circostanze, chi mi segue da tempo lo sa, ho affermato, ossia che sarà il giudice civile nel processo per la quantificazione e il risarcimento del danno a stabilire se il campionato è alterato oppure no. A riguardo è sufficiente andare a leggere alcuni passi della sentenza di Cassazione Moggi: :” Non meno censurabile poi l’affermazione, in sé contraddittoria oltre che assertiva, della mancata prova di un’alterazione del campionato di calcio 2004-2005, soprattutto se si ponga mente ai risultati – questi sì da tenere presenti – verificatisi all’indomani dei procedimenti disciplinari sportivi avviati proprio sulla base dei fatti oggetto del presente processo e sfociati in decisioni severissime che hanno scompaginato l’assetto di quel campionato e del campionato successivo con rilevanti penalizzazioni di alcune squadre (MILAN, LAZIO, FIORENTINA) sia per il campionato 2004-2005 sia da scontare nel campionato successivo e con la retrocessione in serie B con penalizzazione di altre squadre ancor più blasonate e revoca dello scudetto 2004-2005 conquistato sul campo (JUVENTUS). La decisione della Corte [di Appello di Napoli] è, quindi, riduttiva nella analisi di un fenomeno di illiceità generale e diffusa che ovviamente ha generato, come conseguenze a cascata, danni di gravissima entità non solo all’immagine ma anche alle casse di quelle società costrette a retrocedere per un effetto indotto determinato dall’alterazione di numerose partite del campionato che hanno alla fine creato una classifica del tutto fittizia. Peraltro non può non rilevarsi che tutte le parti civili le cui statuizioni risarcitorie sono state revocate, avevano ottenuto in primo grado il diritto al risarcimento del danno in conseguenza delle statuizioni di condanna nei confronti dei soggetti ritenuti penalmente responsabili in coerenza con le previsioni normative di cui all’art. 185 cod. pen. che obbligano l’autore del reato a risarcire il danno. Ed in effetti il processo ha fornito spunti concreti in ordine al verificarsi di danni anche nei confronti di soggetti diversi da quelli cd. “istituzionali”, per effetto di reati potenzialmente produttivi di danno, come correttamente aveva argomentato il Tribunale […]la Corte di Appello avrebbe dovuto limitarsi a rimettere le parti davanti al giudice civile per la valutazione dei danni, della loro sussistenza in rapporto alle azioni che li avrebbero causati e della loro quantificazione. Sulla base di tali considerazioni, le quali evidenziano non solo la contraddittorietà ma anche la manifesta illogicità e nel contempo la violazione delle regole che presiedono all’accertamento del danno in sede penale, si impone quindi ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti delle parti civili BRESCIA CALCIO s.p.a.; ATALANTA BERGAMASCA Calcio s.p.a.; BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 s.p.a.; CURATELA FALLIMENTO VICTORIA 2000 s.r.l. in liquidazione; U.S. LECCE s.p.a., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. In particolare tale statuizione vale anche in relazione al ricorso proposto dalla Curatela fallimentare Victoria 2000 s.r.l. in liquidazione essendo dirimente il rilievo del contrasto tra dispositivo in cui si dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dal Fallimento Vittoria per carenza di legittimazione e il contenuto motivazionale che, invece, riconosce tale legittimazione e, per l’effetto, l’ammissibilità dell’appello” (Cass. Ric. Moggi pagg. 133 e 134). È per questo motivo che a Napoli presso la Corte di Appello, il 21 marzo si è aperto un nuovo processo e, presso il Tribunale di Roma, si è aperto il 29 marzo un altro processo (notizie reperite da Tuttosport https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWusia0-3LAhUCKg8KHXfKANwQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fnews%2Fcalcio%2Fserie-a%2F2016%2F03%2F05-9167698%2Fcalciopoli_21_e_29_marzo_gazzoni_in_tribunalechiede_alla_juventus_85_milioni%2F&usg=AFQjCNGIf1ietg_kroQXidg08HwwKAzSGQ ) sempre, credo, di carattere civile per il risarcimento dei danni. Processi di cui per il momento non sappiamo niente e per cui credo che sia inutile per il momento parlarne. È lecito invece domandarsi come mai Gazzoni abbia citato nel giudizio civile la Juventus e non coloro che nel processo penale sono stati condannati. I motivi sono sostanzialmente due, uno di carattere pratico, è meglio chiedere i soldi alla Juve che a Moggi dato che la Juve ne ha sicuramente di più e uno di carattere tecnico. Per capire quest’ultimo dobbiamo prendere le mosse da una frase del passo della sentenza di Cassazione che ho riportato e che ho avuto cura di sottolineare: “tutte le parti civili le cui statuizioni risarcitorie sono state revocate” . Spiegato in parole povere, queste società ( Bologna, Atalanta, Lecce e Brescia) hanno tutte revocato la loro costituzione di parte civile. Con la revoca della costituzione di parte civile si ha l’estinzione del rapporto processuale civile nel giudizio penale ed è quindi impedito al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto ormai estinto. Nel caso concreto, il fatto che la Juventus è stata considerata non responsabile dei reati ascritti a Moggi e Giraudo nei vari processi penali non conta più niente o, per dirla in termini giuridici, è tamquam non esset. Avendo ritirato la loro costituzione di parte civile, interviene l’articolo 82 comma 4 del Codice di procedura penale ai sensi del quale la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile. In altre parole, Gazzoni, avendo ritirato la costituzione di parte civile nel processo penale, non ha accettato le sentenze che vedevano la Juve come non responsabile civilmente dei reati ascritti a Moggi e ha riproposto l’azione contro la Juve in sede civile. Come andranno le cose? Chi risarcirà alla fine Gazzoni, la Juve o Moggi e consoci condannati nel processo penale? Ovviamente non posso saperlo, la sfera di cristallo mi manca. Spetterà comunque alla Juve ex art. 106 Codice di procedura civile o al giudice civile ex art. 107 Codice procedura civile, chiamare eventualmente in causa Moggi e consoci. L’eventualità che sia il giudice a chiamare in causa altre persone ex art. 107 C.p.c. è comunque una ipotesi meramente scolastica che nella realtà dei fatti non avviene mai, il processo civile è un processo di parte che avviene su impulso delle parti interessate ed è anche possibile che il giudice civile, non ritenendo la Juve responsabile, respinga semplicemente la richiesta di Gazzoni senza statuire chi possa essere competente per il risarcimento. Spetterebbe quindi a Gazzoni o ai suoi eredi riproporre l’azione civile contro Moggi atteso che essa non sia nel frattempo andata in prescrizione. È bene a riguardo dire che l’azione per risarcimento del danno a seguito di reato si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva (art. 2947 Codice civile) e si interrompe con l’atto con cui si inizia un giudizio (art. 2945 C.c.). Considerando che il processo civile in primo grado dura mediamente un cinque anni, ci può anche essere l’eventualità che Gazzoni o eventualmente i suoi eredi, rimangano con un pugno di mosche in mano perché sarebbero oramai fuori tempo massimo per avviare una nuova azione contro Moggi ma stiamo volando un po’ troppo con la fantasia andando a finire nel campo delle mere ipotesi, staremo a vedere. A proposito di prescrizione, è giusto chiedersi come si affronterà eventualmente il risarcimento del danno per tutti le frodi sportive i cui responsabili si sono avvalsi della prescrizione già in secondo grado. Spetterà al giudice civile rivalutare per intero la vicenda al fine della quantificazione del danno tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 1768 del 26 gennaio 2011). E per quanto riguarda Brescia, Atalanta e Lecce? Ne sappiamo ancora meno, quando avremo notizie affidabili eventualmente ne parleremo atteso che nei commenti non ci sia qualcuno che me ne possa già dare qualcuna possibilmente da siti attendibili. Buona giornata.
franctosc ha detto:
” Non meno censurabile poi l’affermazione, in sé contraddittoria oltre che assertiva, della mancata prova di un’alterazione del campionato di calcio 2004-2005, soprattutto se si ponga mente ai risultati – questi sì da tenere presenti – verificatisi all’indomani dei procedimenti disciplinari sportivi avviati proprio sulla base dei fatti oggetto del presente processo e sfociati in decisioni severissime che hanno scompaginato l’assetto di quel campionato e del campionato successivo con rilevanti penalizzazioni di alcune squadre (MILAN, LAZIO, FIORENTINA) sia per il campionato 2004-2005 sia da scontare nel campionato successivo e con la retrocessione in serie B con penalizzazione di altre squadre ancor più blasonate e revoca dello scudetto 2004-2005 conquistato sul campo (JUVENTUS)”.
A parte il pessimo italiano in cui è scritto, io questo ragionamento della Cassazione, che tu hai riportato non riesco a capirlo.Cioè, siccome la giustizia sportiva ha deciso le penalizzazioni, allora un giudice penale non può dire che per lui il campionato non risulta alterato? Una giustizia privata come è a tutti gli effetti quella della FIGC diventa talmente vincolante per la giustizia “ufficiale” che la Cassazione può dire che se quella giustizia privata ha deciso così, allora deve essere così? E anni di testimonianze, audizioni, ascolti al processo di Napoli allora a che servono? Cioè, mi pare un ragionamento assurdo.
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ruggierodistaso ha detto:
Oggettivamente questa è un po’ una supercazzola ma a prescindere non fa altro che confermare ciò che ho sempre detto, spetta al giudice civile stabilire la vera quantificazione del danno, compreso se il campionato è alterato oppure no.
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franctosc ha detto:
Ma il giudice civile può anche decidere che non è alterato e quindi non dare nessun risarcimento, no? Cioè, se Gazzoni e company si sono ritirati da Napoli, per loro non vale più nulla di quanto stabilito in questo processo, compreso il fatto che alcune frodi sportive e l’associazione resterebbero in piedi, pur prescritte. Dimmi se ho capito.
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ruggierodistaso ha detto:
Il giudice civile può decidere quello che vuole sulla base delle risultanze del processo penale, ciò che non rimane più in piedi del processo penale sono le statuizioni inerenti alla richiesta di risarcimento danni per cui la Juve non è responsabile
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fabio ha detto:
Complimenti per la fervida immaginazione. Mai letta una serie di baggianate così. Lunga. Ritornerò per gli spernacchiamenti
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ruggierodistaso ha detto:
Ti attendo con impazienza, possibilmente con argomenti validi.
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bjh ha detto:
Per una condanna civile il giudice deve necessariamente dotarsi di sfera di cristallo ma soprattutto deve dare del pirla ai giudici del penale. Non era la consumazione anticipata la chiave di volta del processo penale? Senza quella addio condanne. Come cavolo lo stabilisci un danno su una condanna per consumazione anticipata? Poi ovvio che con fantasia si può fare tutto, sia in senso accusatorio che assolutorio. La giustizia sportiva mi pare insensato già qualificarla come giustizia.
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bjh ha detto:
“dare del pirla” = voi non siete riusciti a dimostrare l’alterazione dei risultati mentre io guardando tre partite ci son riuscito”.
Come ha spiegato Rug il processo civile non ha il vincolo della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Se trova un gudice fulminato può essere che Gazzoni debba soldi alla juve per un rigore non dato in una delle partite esaminate.
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ruggierodistaso ha detto:
Va be, adesso non ci fasciamo la testa prima ancora di rompercela, aspettiamo il processo civile, vediamo come va e poi parliamo.
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SentenzeInappellabili ha detto:
Che Calciopoli non è mai esistita lo sanno tutti. Una bugia puo durare 1 minuto come molti anni, ma poi si sfascia sempre… La Juventus riavrà i suoi scudetti indipendentemente dalla Cassazione e dall’esito del processo civile_
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Mark della Nord ha detto:
@SentenzeInappellabili
“Che Calciopoli non è mai esistita lo sanno tutti.”
Lo saprai tu, forse, e qualche altra vedova inconsolabile della prima repubblica calcistica (assieme ai nostalgici-negazionisti) perché, a quel che dicono, ci sono sentenze sportive e penali che recitano diversamente.
“La Juventus riavrà i suoi scudetti indipendentemente dalla Cassazione e dall’esito del processo civile”.
Sei male informato anche su questo punto: la juventus ha già riavuto i due scudetti (giustamente) revocati, e con interessi da usuraio; interessi che la federazione (“f” minuscola) sta ancora pagando e che, essendo capitalizzati, aumenteranno vertiginosamente anno dopo anno.
Suggerimento: se proprio vuoi andare off topic, cerca almeno di giustificare quello che scrivi con una qualche argomentazione, giusta o sbagliata che sia.
Così non ci fai divertire molto.
@Ruggiero: che quest’anno sia la volta buona per il Bari?
Speriamo, così almeno andiamo a vedere qualche partita di serie A: è a due passi da casa…
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FinoalConfine ha detto:
E chi glieli ridarà gli scudetti? TopoGigio? Piuttosto, io farei attenzione a non esagerare con le dimostrazioni di arroganza perchè far girare i cosiddetti a chi di dovere è un attimo…e sappiamo tutti molto bene che non siete e non sarete mai talmente puliti da uscire indenni da una qualsivoglia indagine. E tempo 3 mesi vi ritrovate a fare il derby con la Pro Vercelli
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ruggierodistaso ha detto:
ho appena pubblicato un articolo su passaportopoli, perché non provate a leggerlo?
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