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DURA LEX SED LEXSalve a tutti, dopo tanto tempo eccomi qua, dopo aver scritto la tesi che un giorno pubblicherò, eccomi qua, tornato per erudirvi in materia di diritto. Nel frattempo gli articoli che ho scritto sono scomparsi causa chiusura improvvisa del blog TSN ma vedremo di ripubblicarli, tanto ce li ho tutti salvati nel mio computer con i commenti più importanti. Sappiamo tutti che a gennaio si aprirà il processo di fronte alla Suprema Corte (la Cassazione) su Calciopoli. Ma che cos’è la Cassazione? A che serve? Cominciamo col dire che ai sensi dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario: la Corte Suprema della Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. Diciamo, più semplicemente, che la Cassazione svolge una funzione di nomofilachia, ossia, va a vedere se è stata applicata in maniera corretta la legge dai giudici di merito, tanto è vero che il giudizio di Cassazione viene anche definito di legittimità e non di merito come il giudizio di primo grado e di appello. In altre parole non va vedere il fatto come si è svolto, cosa che hanno fatto invece i giudici di primo grado e di appello ma va a vedere se è stata applicata in maniera corretta la legge sia processuale che sostanziale. L’art. 606 del Codice di procedura penale (C.p.p.) elenca espressamente i motivi per cui è esperibile il ricorso in Cassazione. Il primo motivo per cui è possibile ricorrere in Cassazione è la contestazione dell’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. Non credo che ci interessi. Un altro motivo per cui è possibile ricorrere in Cassazione è quando si contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Cioè, quelle che ho prima definito norme sostanziali. Per esempio si potrebbe contestare l’equiparazione fra arbitro e giudice, entrambi terzi è imparziali. Nella realtà dei fatti, a mio parere, non c’è proprio niente da contestare nelle sentenze di Calciopoli ma lasciamo pure che Moggi e consoci vadano pure in Cassazione, leggere poi i commenti su giù le mani dalla Juve e similari è sempre divertentissimo e ancora di più lo saranno quelli dopo la sentenza definitiva. Un altro possibile motivo di ricorso in Cassazione, sempre enunciato nell’art. 606 del Codice di procedura penale, è appunto, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Per esempio, a riguardo, mi pare che l’avvocato Prioreschi abbia ancora da ridire sulla mancata rogatoria quando sono stati presi i contatti fra le varie schede svizzere avvenuti in Italia e sono stati ricostruiti, avvalendosi delle compagnie telefoniche italiane, le assegnazioni delle varie schede svizzere agli arbitri. La sua è proprio una mania ma è una mania di molti. A prescindere dal fatto che è scritto a pagina 92 della sentenza d’appello: “l’acquisizione dei tabulati (delle schede svizzere N.d.R.) in sede di indagini preliminari non ha violato alcuna norma del trattato italo svizzero ne tantomeno la loro acquisizione in sede dibattimentale andava effettuata attraverso una formale richiesta di rogatoria internazionale” e questo è a dir poco ovvio perché i contatti sono avvenuti in Italia e non si è andato a chiedere niente alle compagnie telefoniche svizzere ma ci si è avvalso esclusivamente delle compagnie telefoniche italiane e dei dati che hanno fornito le loro celle su cui i contatti fra le varie schede svizzere sono avvenuti. Ripeto per la 500milionesima volta: se Prioreschi ci teneva così tanto ad avere dei dati più precisi, poteva chiedere lui che i faldoni dati dalle compagnie telefoniche italiane fossero analizzati con un sistema informatico certificato, esistono i consulenti tecnici apposta per quello, poteva chiedere lui persino che fosse disposta la rogatoria internazionale per avere i dati precisi dalla Svizzera sui contatti fra le varie schede telefoniche. Perché non lo ha fatto? Coda di paglia? Ad ogni modo, ho avuto in più circostanze modo di dire che le schede svizzere non condannano nessuno. Dato che non si può condannare nessuno senza sentire cosa si siano detti, le svizzere da sole non contano niente, servono solo per avvalorare le tesi accusatorie ed è proprio per questo motivo che il signor Pieri è stato assolto in appello. Nel giudizio abbreviato di primo grado infatti, Pieri, nel capo D, venne condannato perché dal momento in cui venne sorteggiato per la partita Juve Chievo 3-0 incominciò ad avere dei contatti con Moggi tramite le schede svizzere. Infatti, dalle carte processuali della sentenza di primo grado in rito abbreviato risulta che dalla notte del 29 ottobre giorno del sorteggio Pieri e Moggi ebbero tramite le svizzere un contatto prima del sorteggio di 30 secondi. Come mai? Forse il sorteggio era taroccato? No, non ci sono prove. Alterate erano le griglie e lo erano per il semplice fatto che Moggi e Bergamo ne parlavano telefonicamente quasi come se Moggi fosse il secondo designatore. Il tutto in totale dispregio dei principi di terzietà e imparzialità che, tra l’altro, sono ribaditi anche all’articolo 40 del regolamento AIA (Associazione Italiana Arbitri) che stabilisce che:”gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità”. Questo discorso vale ovviamente anche per chi ha il dovere di designare ed istruire gli arbitri. La circolare n. 7, che invitava i presidenti a parlare informalmente con i designatori era “contra legem” ossia contraria alla legge sulla frode sportiva e anche ai vari regolamenti federali della FIGC quindi non valida. Tornando a Pieri e al capo D, egli alle 11.25 del 29 ottobre del 2004, mezzora dopo il sorteggio, chiamò Moggi e poi Fabiani, parlando con quest’ultimo per 69 secondi. Alle 14.40 Moggi telefonò a Pieri e i due si parlarono per 4 minuti e 15 secondi. Il giorno stesso della partita, il 31 ottobre, poche ore prima del suo inizio, Moggi interloquì con Pieri per due volte, la prima per quasi 4 minuti e la seconda per 7 minuti. La sera stessa, dopo la partita, Pieri chiamò Moggi e ci parlò per 4 minuti. Il giorno seguente vi fu un altro colloquio notturno di nove minuti. Questi colloqui, oltretutto di ragionevole durata, furono sufficienti e, a mio parere, a ragion veduta, per il giudice del giudizio abbreviato di primo grado, per condannare Pieri perché, secondo la comune esperienza, questi colloqui saranno sicuramente serviti per far si che Moggi desse le opportune direttive e gli opportuni suggerimenti su come arbitrare la partita. A cos’altro possono essere serviti se no? Per parlare di filosofia orientale? Per disquisire riguardo alla “Critica alla ragion pura” di Kant? Per questo motivo Pieri è stato in primo grado giustamente condannato. Purtroppo, sia nel processo in rito ordinario in primo grado che poi nei processi d’appello compreso quello al rito abbreviato, ha prevalso la tesi per cui, non sapendo cosa si siano detti nei vari contatti con le schede svizzere, non si può condannare nessuno. Oltretutto nel capo D, a parte questi contatti che ci sono stati con l’ausilio delle schede svizzere fra Moggi e Pieri, non risultano altri contatti in chiaro per cui, possiamo tranquillamente dire, che Pieri è stato giustamente condannato e giustamente assolto. Può sembrare un controsenso ma è così. Oltretutto non avrebbe avuto alcun senso condannare Pieri per il  capo D nel processo in rito abbreviato mentre Moggi, nel rito ordinario, è stato assolto.  Mi sembra quindi adesso giusto spendere due parole su cos’è il processo in rito abbreviato. Diciamo che l’iter processuale è composto da 4 fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento e appello. Nel momento in cui viene a mancare una di queste 4 fasi ci possiamo trovare di fronte ad un procedimento speciale. Nel rito abbreviato viene a mancare la fase dibattimentale perché il processo avviene di fronte al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP). Nel rito ordinario, invece, l’udienza preliminare fa da filtro, ossia serve solo a vagliare se le prove portate dall’accusa siano tali da sostenere una accusa in giudizio. Nel caso in cui non lo siano, il GUP dispone l’archiviazione. Mentre nel rito ordinario le prove vengono acquisite e discusse nel processo stesso (come è successo per le schede svizzere e la loro attribuzione), nel rito abbreviato le prove portate dall’accusa vengono date per buone. In cambio di questa maggiore speditezza processuale, l’imputato, in caso di condanna, ottiene lo sconto di un terzo della pena. Tornando al capo D rimane il dubbio su cosa si possano essere detti Moggi e Pieri nei vari contatti. Di cosa possono aver parlato? Certamente avranno parlato di filosofia orientale, non ne dubito, e, a quanto pare, questo signore, che adesso sta seduto di fronte alla moviola della trasmissione “Il processo del lunedì” condotta da Varriale, dove si permette lui, dopo aver arbitrato in maniera totalmente “imparziale e correttissima” Bologna Juve (le immagini sono su You Tube andate pure a vederle), di giudicare gli arbitri, ha denunciato De Cillis per falsa testimonianza nella speranza di far cadere una volta per tutte il teorema della schede svizzere. Falsa testimonianza di che cosa poi? Sul fatto che non è vera la versione del De Cillis, ossia che abbia lui portato i dati delle schede svizzere a Como ma è vero, come ha confermato del resto anche il maresciallo Nardone nella sua deposizione,  che siano andati i carabinieri a Chiasso in Svizzera a prenderne i dati. C’è stato quindi che cosa? Un peccato veniale da parte di Nardone che ha fatto scrivere sul documento che invece sia stato il De Cillis a portare i dati a Como e non il contrario come aveva detto invece il De Cillis magari su espresso invito dei Carabinieri e in particolare di Nardone. Un peccato veniale che è servito per evitare eventuali problemi sulla mancata rogatoria ma che, punto primo, non inficia assolutamente la prova dell’esistenza delle schede svizzere fatte comprare da Bertolini per conto di Moggi nel negozio del De Cillis e usate da Moggi per comunicare con gli arbitri e che adesso sta inguaiando il mal capitato De Cillis e che, punto secondo, è stato già scoperto in primo grado nel processo ordinario. Nelle motivazioni del processo di primo grado a riguardo si legge che la mancata rogatoria non ha assolutamente violato la sovranità della Svizzera. Perché? Perché i carabinieri sono stati invitati nel negozio di Chiasso da De Cillis, non si sono presentati nel suo negozio a fare un sequestro probatorio. In tal caso ci sarebbe voluta la rogatoria internazionale, in questo caso no. Pieri, con simpatia, quando ti guardi allo specchio la mattina fattela qualche domanda, ti sei salvato perché siamo in Italia e non in Cina, qui in Italia c’è un processo penale molto garantista, per questo sei stato assolto. Perché non ti si può condannare al di la di ogni ragionevole dubbio. Che vuoi adesso dal De Cillis? Che cosa speri di ottenere denunciandolo per falsa testimonianza? Distruggere totalmente il teorema delle schede svizzere di modo tale che tu possa risultare, di fronte al mondo, al di sopra di ogni sospetto? Fallo, cosa vuoi che ti dica, sappi che per fare ciò, stai rovinando la vita a due onesti lavoratori, De Cillis e Nardone. Spero con tutto il cuore che tu non riesca nel tuo intento come sei riuscito a salvarti per il capo di imputazione I, Bologna Juve. Quest’ultimo caso presenta, oltretutto, delle peculiarità non indifferenti. In questo caso Pieri, come risulta dalle carte processuali, ebbe ben 17 contatti sia con Moggi che con il fido Fabiani, un contatto la notte dopo i sorteggi della partita di circa 10 minuti, un contatto il giorno prima della partita tra Pieri e Moggi, uno il giorno stesso della partita ed altri ancora la notte della partita. Questi contatti, unitamente al fatto che Moggi si adoperò affinché venisse salvata la prestazione dell’arbitro Pieri al processo di Biscardi, hanno portato da una parte alla condanna di Moggi e dall’altra all’assoluzione in appello di Pieri (in primo grado fu condannato) perché non si può condannare una persona sulla base dei semplici contatti senza sapere cosa si siano detti e soprattutto perché si è tenuto conto anche delle telefonate che l’arbitro ha avuto con Pairetto in cui si è mostrato dispiaciuto degli errori commessi pro Juve. Il tutto non ha senso, o si condannano tutti e due oppure non ha senso condannare Moggi che cerca di difendere al processo di Biscardi l’operato di Pieri se poi l’operato pro Juve di Pieri non è stato fatto da quest’ultimo su suggerimento di Moggi. Infatti i magistrati di Napoli hanno fatto ricorso in Cassazione alla assoluzione di Pieri oltre che a quella di Dondarini e di Rocchi. Tornando invece alla querela che ha fatto Pieri contro De Cillis, pare, leggendo una determinata pagina (indovinate quale) che “questo processo potrebbe aprire scenari estremamente interessanti perché, qualora De Cillis dovesse essere ritenuto colpevole, tutto il castello costruito intorno alle SIM svizzere di fatto cadrebbe inesorabilmente, perché la stessa attribuzione iniziale delle schede telefoniche ai vari imputati diverrebbe di fatto inattendibile”. Niente di più falso. La vostra è una mera illusione. Il fatto che De Cillis abbia mentito sul punto è già stato appurato in primo grado e non ha fatto cadere assolutamente il castello probatorio sulle schede svizzere comprate dal negozio di De Cillis e di cui Pieri, stando alle carte processuali, possedeva una delle prime nove comprate direttamente da Bertolini per conto di Moggi. Premettendo che il G.I.P. (Giudice delle Indagini Preliminari) deve ancora decidere se accettare la domanda del pubblico ministero e io spero che non l’accetti, le schede svizzere, ripeto, per lo meno sino ad oggi, non hanno condannato nessuno, servono solo per avvalorare le prove raccolte con le intercettazioni in chiaro che sono le uniche che hanno veramente contato sino ad ora insieme e soprattutto ai vari incontri che ci sono fra i designatori arbitrali, Moggi e Giraudo. Incontri a dir poco inopportuni che vanno a ledere la terzietà  imparzialità del mondo arbitrale. Anche gli altri telefonavano, si lo sappiamo, non c’era l’esclusività dei rapporti, diciamo che Moggi e Giraudo avevano dei rapporti privilegiati rispetto agli altri. Diciamo che Moggi ha posto in essere delle turbative, si legge a pagina 146 della sentenza d’appello, “incidenti sulla correttezza e lealtà nella applicazione delle regole sportive, oltrepassando cioè quei limiti di contatto che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l’autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l’onore e l’onere di designarli”. Diciamo, quindi, che la Cassazione stabilirà una volta per tutte che cos’è un arbitro di gara, ossia se è giusto o no equipararlo ad un giudice e se è quindi giusto ciò che è scritto, per esempio, a pagina 103 della sentenza di appello:” la leggerezza ed apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per la designazione delle griglie fra personaggi come il Bergamo e il Moggi appare gravissima alla luce dell’evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre il ruolo di arbitro in ogni accezione (comparandolo sostanzialmente ad un giudice ordinario N.d.R.), ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza fra i contendenti che non deve mai venir meno”. Il principio che richiamano i giudici d’appello Apicella e Gentile è quello sancito al secondo comma dell’articolo 111 della costituzione italiana:”il giudice è terzo e imparziale”. In poche parole, l’arbitro è un giudice e, in quanto tale, non può avere rapporti con le parti ne lui e ne tantomeno i suoi superiori. Per spiegarla in maniera chiara, paragonando l’arbitro al giudice, l’imputato o il suo avvocato non possono poi uscire insieme o avere alcun altro genere di rapporto con il giudice che li deve giudicare. In caso contrario il giudice si deve astenere o può essere ricusato e quindi sostituito da altro giudice. Il principio di terzietà e imparzialità del giudice di gara è, oltretutto, ribadito anche al 3° comma dell’art. 33 dello Statuto del CONI. Adesso ci sarà la Cassazione che stabilirà se tutto ciò e giusto o no, staremo a vedere, io credo che sia giusto. Un altro motivo per cui è esperibile il ricorso di fronte alla Suprema Corte è la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 comma 2 ossia solo quando quella prova, a prescindere da quando viene proposta, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della sentenza, risulti decisiva. Quali prove possono essere mancate ancora? Penso che fra primo grado e appello le abbiamo portate tutte. C’è ancora qualche telefonata nascosta di qualcun altro? Eppure che fosse? Ne ho già parlato abbondantemente in altri articoli, articoli che adesso su internet non trovate più ma che se voi vorrete potremmo anche ripubblicare, non c’è problema. Ad ogni modo il concetto è sempre lo stesso: il fatto che anche altri telefonassero o comunque facessero pressioni conta quanto il due di coppe a briscola. In questi giorni lo juventino medio si sta gasando con le notizie sul processo di diffamazione a carico di Moggi su querela esposta dal figlio di Facchetti. Sembra chissà cosa potrà cambiare nella vita sua, no non cambia niente. Non voglio entrare nel merito del processo Facchetti Junior – Moggi ma ci tengo a far notare una cosa: la relazione Palazzi che cos’è in fin dei conti? È un’accusa. Quali sarebbero le partite incriminate? Due, ossia Inter Juve e Cagliari Inter e sto esagerando. Supponiamo quindi il caso che l’Inter interessava al team di calciopoli, cosa sarebbe successo? Che nel processo penale ci sarebbero stati due capi di imputazione in più sempre che il GUP li avesse ritenuti validi. Premettendo e ripetendo, per chi non avesse mai letto un mio articolo in passato, che quando le telefonate di Facchetti sono state scoperte dal team di Nicola Penta i presunti reati (tutti da dimostrare ovviamente perché il processo non c’è mai stato) di Facchetti non erano ancora andati in prescrizione (per la giustizia ordinaria, sia chiaro, lo so benissimo che per la giustizia sportiva forse erano già andati in prescrizione, di sicuro la responsabilità della società Inter era già andata in prescrizione perché la responsabilità della società per il CGS allora vigente si prescriveva in due anni mentre la responsabilità dei tesserati in quattro) e quindi, se Facchetti fosse stato ancora vivo, si sarebbe potuto comunque formulare una imputazione penale nei suoi confronti, la domanda è una e una sola: che cosa cambia che mi dimostri che anche gli altri lo facevano? Niente. Vuoi portarci altre telefonate? Accomodati, la risposta te l’hanno già data i giudici di secondo grado citandoti un’altra sentenza della Cassazione, la Sentenza Penale n. 20095 del 26/02/2013 la quale ha sancito che la rinnovazione istruttoria in grado di appello si può fare “solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per se oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza” (Pag. 88 sentenza d’appello). In altre parole caro Moggi, che tu ci porti altre telefonate che non c’entrano niente con ciò che tu hai fatto non interessa a nessuno, se vuoi te lo ripeteranno anche in Cassazione, non c’è problema. Eh ma gli juventini rancorosi hanno ragione, è stato un complotto di cui intanto Facchetti non ne ha potuto rispondere perché è deceduto prima, che genio del male che è Facchetti, ha previsto pure la sua morte, alla faccia della Fazi e di Bergamo che invece non lo ritenevano uno tanto intelligente. Va bene dai, facciamoci una risata sopra! A mio parere l’unica nota stonata nella vicenda Calciopoli è che di certo l’Inter, alla luce di ciò che si è scoperto dopo, non doveva avere lo scudetto in omaggio ma pensare che, se fossero pervenute anche nel processo sportivo, le telefonate di Facchetti, la Juve sarebbe dovuta rimanere in Serie A mentre l’Inter doveva essere radiata è puro delirio. I motivi di questa mia affermazione sono molteplici. Innanzitutto la radiazione per illeciti disciplinari non è prevista nel nostro CGS, i capi di imputazione per cui avrebbe risposto eventualmente l’Inter per responsabilità diretta per cui è prevista anche la retrocessione all’ultimo posto sono due, lo ripetiamo, Inter Juve e Cagliari Inter, non sappiamo come sarebbe andato il processo ed io non ho sfere di cristallo ma vi invito a confrontarli con il numero dei capi di imputazione che hanno avuto la Lazio, la Fiorentina e la Juve che hanno risposto in sede sportiva per responsabilità diretta e a farvi due conti. Secondo me, il massimo che sarebbe potuto succedere era che lo scudetto sarebbe stato assegnato alla Roma e che l’Inter sarebbe partito con una penalizzazione minima forse inferiore a quelle che hanno avuto Lazio e Fiorentina. Avremo comunque modo di affrontare al meglio anche il processo sportivo. Tornando invece ai possibili motivi per cui è esperibile il ricorso in Cassazione, un altro possibile motivo di ricorso sempre ai sensi dell’art. 606 del C.p.p. è la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Tralasciando per una attimo la mancanza di motivazione ci terrei invece a soffermarmi sulla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Bene, questo è il caso di Dattilo che viene condannato perché fa un “casino” (così Fabio Baldas a Luciano Moggi) in Udinese Brescia ed espelle Jankulowsky,“un rompica..o in meno”(così Moggi a Giraudo), e la scheda svizzera la riceve poi due mesi dopo e nella realtà dei fatti, dal momento in cui la riceve, non fa danni di alcun genere in favore della Juve. In particolare nel capo B è buffa nonché illogica la storia che l’arbitro avrebbe potuto non espellere Jankulowky nonostante la segnalazione del pugno fatta dal guardalinee perché non è vero. Quindi alla fin della fiera a Dattilo, dato che comunque riceve la scheda svizzera, gli si potrebbe al più contestare il fatto che comunque sia stato un associato ma, ammettendo che fosse vera questa cosa, ha fatto parte dell’associazione senza mai fare niente per essa. Alla stessa maniera potrebbe essere il caso del capo I dove appunto, come ho detto prima, Moggi è stato condannato e invece Pieri è stato assolto il che è illogico perché, lo ripeto, o si condannano entrambi per il capo I o li si assolvono. Condannare Moggi perché ha dei contatti con Pieri per la partita Bologna Juve e poi lo difende nel “Processo di Biscardi” ritenendo quindi che Pieri abbia agito su suggerimento di Moggi e poi assolvere Pieri nel rito abbreviato non ha senso, è illogico. Staremo a vedere quello che diranno i giudici. Chiudiamo il nostro discorso citando, giusto per dovere di cronaca, la mancanza di motivazione come possibile motivo di ricorso in Cassazione. Come ho avuto più volte modo di ripetere, il giudice vaglia le prove che portano le parti e sulla base del proprio libero autoconvincimento emette la sentenza e nelle motivazioni spiega i motivi per cui ha accolto determinate prove e ha considerato magari non veritiere o comunque non rilevanti altre. Si ha quindi mancanza di motivazione quando non si motiva quello che si è deciso, o, si motiva meno di quello che si è deciso. Ciò ricorre:

  1. Totale mancanza grafica.
  2. La motivazione tace su un capo decisivo del processo.
  3. La motivazione non tratta un punto decisivo del processo.
  4. La motivazione non risponde ad una richiesta delle parti decisiva ai fini del giudizio.

Sono cose che a noi non interessano, le sentenze di Calciopoli, quelle che ho letto, mi sembrano tutte sufficientemente motivate. Fatta questa disquisizione sui motivi per cui può essere esperibile il ricorso in cassazione, possiamo quindi passare ad analizzare la procedura che si ha di fronte alla Corte di Cassazione. Cominciamo con il dire che anche dinnanzi ad essa compare la fase in cui vengono compiuti gli atti preliminari. Il primo compito che ha il Presidente della Corte di Cassazione e che riguarda appunto gli atti preliminari, è rilevare se ci siano cause di inammissibilità dei ricorsi. In tal caso, ai sensi dell’art. 610 C.p.p., il Presidente della Corte di Cassazione, se rileva appunto una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione il cui presidente fissa la data della decisione in camera di consiglio. Che cos’è la camera di consiglio? Niente, è una stanza a parte dove si riuniscono i giudici senza la presenza del pubblico a differenza delle udienze che sono appunto definite pubbliche perché chiunque può andare ad assistervi. Poi, se volete maggiori chiarimenti, andatevi a cercare l’art. 127 del C.p.p. Tornando a noi, la cancelleria del tribunale dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al Procuratore Generale ed ai difensori almeno 30 giorni prima indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio. Se il Presidente rimette gli atti alla sezione deputata a vagliare l’inammissibilità del ricorso, il relativo avviso contiene l‘enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Se non viene dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al Presidente della Corte che provvede alla assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni competenti per materia. Su richieste delle parti o anche di ufficio il Presidente potrà assegnare il ricorso anche alle Sezioni Unite quando le questioni sono di particolare importanza o occorre dirimere contrasti sorti precedentemente fra le decisioni delle singole sezioni. In ultimo il Presidente della Sezione o il Presidente della Corte, fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa un relatore. La Corte di Cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. Per esempio, in camera di consiglio, si potrà decidere se annullare o meno le prove delle intercettazione dei contatti avvenuti su suolo italico senza la rogatoria internazionale. La giunta della Corte, in camera di consiglio, esamina i motivi e le richieste delle parti senza l’intervento dei difensori. Le parti possono presentare fino a 15 giorni prima memorie e motivi nuovi e fino a 5 giorni prima memorie di replica. Nel caso di udienza pubblica, le parti non sono citate perché possono comparire per mezzo dei loro difensori. In altre parole Moggi può anche non presentarsi in udienza pubblica di fronte alla Corte di Cassazione perché non serve più sentirlo, oramai quello che ha da dire lo ha già detto e in Cassazione, lo ripeto, non si va ad analizzare di nuovo il fatto specifico ma semplicemente si stabilisce se siano state rispettate e applicate in maniera corretta sia le norme sostanziali ossia quelle contenute nel Codice penale, che le norme procedurali ossia quelle contenute nel Codice di procedura penale. Il primo atto del  Presidente in udienza pubblica è la verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi di cui ne da atto a verbale. Dopo di che il Presidente della Corte o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Dopo la requisitoria del P.M., le altre parti espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche. Terminata l’udienza la Corte di Cassazione delibera in camera di consiglio potendo concludere con una sentenza di inammissibilità, di rigetto, di rettificazione o di annullamento. La corte dichiara inammissibile il ricorso quando: accerta una causa di inammissibilità che non era stata precedentemente dichiarata in camera di consiglio. In seguito a tale provvedimento, la parte privata che ha inoltrato il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento ed a una somma da versare alla cassa delle ammende salvo che la causa di inammissibilità si sia verificata senza sua colpa. Stessa sorte tocca alla parte privata nel caso in cui il ricorso venga rigettato perché infondato; in questo caso però il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende è previsto solo eccezionalmente. La corte pronuncia sentenza di annullamento quando accoglie uno o più motivi di ricorso. La sentenza di annullamento può essere sia con rinvio nei casi in cui è necessario un nuovo giudizio che senza quando manca tale necessità. Ai sensi dell’art. 620 C.p.p. la legge pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio quando:

  1. Il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto per prescrizione o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita perché si trattava, per esempio, di un reato perseguibile a querela di parte e non di ufficio ma non è il caso nostro.
  2. Il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, in tal caso, la corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente che essa designa.
  3. Il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime.
  4. La decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.
  5. La sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 C.p.p. in relazione a un reato concorrente (la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo emerso durante il dibattimento, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli dal 516 al 521 bis è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante. Sono cose che a noi non interessano perché non sono successe nel processo Calciopoli e che metto per dovere di cronaca) in tal caso la corte dispone che sia data notizia al P.M. per le sue determinazioni.
  6. Se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 c.p.p. in relazione ad un fatto nuovo (come sopra).
  7. Se la condanna è stata pronunciata per errore di persona(non ci interessa assolutamente).
  8. Se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza (è quell’atto con cui il giudice risolve singole questioni giudiziali, anch’essa deve essere motivata e può essere revocata da parte del giudice che l’ha emessa) impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale. In tal caso la Cassazione ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza ma, se si tratta di sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave.
  9. Se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello, è il caso, ad esempio, del patteggiamento che ovviamente non si può appellare.
  10. In ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari

Ai sensi dell’art. 623 C.p.p. la corte emette sentenza di annullamento con rinvio:

  1. Se è annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento.
  2. Se è annullata una sentenza di condanna la corte dispone che sia rinviata al giudice di primo grado.
  3. Se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello, ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini.
  4. Se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale, tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata

Ai sensi dell’art 624 C.p.p. se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L’ordinanza può essere pronunciata d’ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte interessata. La domanda si propone senza formalità. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio. Nel caso di sentenza con rinvio il giudice investito dal giudizio di cassazione deve uniformarsi alla sentenza della cassazione il cui indirizzo è inderogabile. A riguardo cercherò di fare un esempio pratico, la sentenza di Cassazione sul caso doping sempre sulla Juve. Se non fosse intervenuta la prescrizione, nel giudizio di rinvio, il giudice sarebbe dovuto partire dal presupposto base che l’abuso di farmaci leciti somministrati in modalità off label ricadeva nella fattispecie della “frode sportiva” e di conseguenza avrebbe dovuto condannare. Spero di essere stato sufficientemente esauriente, vi auguro una buona giornata, a voi i commenti.